Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2678 c.c. Registro generale

In vigore dal 19/04/1942

Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d’ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l’ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d’ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell’esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l’oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l’annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l’accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all’esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l’indicazione del numero di presentazione.

In sintesi

  • Il conservatore deve tenere un registro generale d'ordine in cui annotare giornalmente i titoli presentati secondo l'ordine cronologico.
  • Il registro deve indicare numero d'ordine, data e numero di presentazione, esibitore, parti, titoli e tipo di formalità richiesta.
  • L'annotazione consente di ricostruire con certezza la sequenza cronologica delle formalità immobiliari.
  • Il conservatore deve rilasciare ricevuta gratuita all'esibitore con l'indicazione del numero di presentazione.
  • La ricevuta documenta la data e l'ora di presentazione, decisive per la priorità della formalità.
  • Il registro generale d'ordine è la spina dorsale del sistema della pubblicità immobiliare cronologica.
Indice dei contenuti

Il registro generale d'ordine nell'articolo 2678 c.c.

L'articolo 2678 del Codice Civile disciplina uno degli strumenti più importanti della pubblicita' immobiliare italiana: il registro generale d'ordine. Si tratta del registro nel quale il conservatore deve annotare giornalmente, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato. Il registro generale d'ordine costituisce la fonte primaria per ricostruire la sequenza cronologica delle formalita' e, di conseguenza, per risolvere i conflitti tra più formalita' relative allo stesso bene o allo stesso soggetto.

Contenuto delle annotazioni

L'articolo 2678 c.c. elenca con precisione le indicazioni che il registro deve contenere: il numero d'ordine, il giorno della richiesta e il numero di presentazione, la persona dell'esibitore e quelle per cui la richiesta e' avanzata, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta (trascrizione, iscrizione o annotazione) e le persone riguardo alle quali la formalita' deve essere eseguita. L'elenco e' tassativo e funzionale a garantire la tracciabilita' integrale dell'iter pubblicitario. Ogni dato concorre a fissare il momento giuridicamente rilevante della formalita' e a consentirne la successiva consultazione.

Esempio applicativo

Tizio, tramite il proprio notaio, presenta al Servizio di Pubblicita' Immobiliare una nota di trascrizione relativa all'acquisto di un immobile da Caio. Il funzionario annota la richiesta nel registro generale d'ordine, assegnandole numero progressivo e numero di presentazione, indicando la data, il notaio esibitore, le parti, l'oggetto e il tipo di formalita'. Successivamente, rilascia ricevuta gratuita al notaio con l'indicazione del numero di presentazione. Questa annotazione e questa ricevuta costituiscono la prova della priorità di Tizio rispetto a successivi acquirenti dello stesso bene.

La ricevuta e il numero di presentazione

L'articolo 2678 c.c. impone al conservatore di rilasciare ricevuta in carta libera, senza spesa, all'esibitore subito dopo l'accettazione del titolo e della nota. La ricevuta deve indicare il numero di presentazione, dato che permette di individuare immediatamente la formalita' nel registro. Si tratta di un documento di rilevanza pratica enorme: nelle compravendite immobiliari, ad esempio, il notaio conserva la ricevuta come prova della tempestiva esecuzione della trascrizione e, in caso di conflitto, può farla valere per dimostrare la priorità cronologica del proprio cliente.

Funzione sistematica nel sistema pubblicitario

Il registro generale d'ordine ha funzione strumentale rispetto alla trascrizione e all'iscrizione vere e proprie, che avvengono in registri specifici. Tuttavia, e' il registro d'ordine a fissare il momento di nascita della pubblicita': la data di accettazione del titolo, da cui decorre l'effetto di opponibilita' ai terzi. La giurisprudenza e la prassi notarile valorizzano da sempre questo aspetto, attribuendo al numero di presentazione la qualità di criterio principale per stabilire la priorità tra formalita' concorrenti. L'evoluzione telematica del sistema non ha modificato la sostanza dell'articolo 2678 c.c.: il registro generale d'ordine esiste oggi anche in forma digitale, ma conserva la stessa struttura e la stessa funzione disegnate dal legislatore del 1942.

Dimensione probatoria del registro generale d'ordine

L'articolo 2678 c.c. delinea uno strumento che riveste un'importanza probatoria fondamentale nel contenzioso immobiliare. Quando più soggetti rivendicano diritti contrastanti su uno stesso bene, la consultazione del registro generale d'ordine consente di stabilire con certezza chi abbia presentato per primo la propria formalita' e abbia quindi acquisito la priorità della trascrizione. L'ordinamento attribuisce a questo dato un valore decisivo, perché la priorità della trascrizione e' uno dei criteri principali per risolvere i conflitti tra aventi causa dallo stesso autore. Per professionisti e operatori, conservare con diligenza le ricevute rilasciate dal conservatore e' perciò parte integrante di una corretta gestione della pubblicita' immobiliare e della tutela degli interessi del cliente.

Domande frequenti

Qual e' la funzione del registro generale d'ordine?

Annotare in ordine cronologico tutti i titoli presentati al conservatore per trascrizione, iscrizione o annotazione, garantendo certezza della priorità temporale delle formalita'.

Quali dati devono comparire nel registro?

Numero d'ordine, data e numero di presentazione, esibitore, parti, titoli presentati, oggetto della richiesta e persone interessate dalla formalita'. L'elencazione e' tassativa.

Perché la ricevuta e' importante?

Documenta data e numero di presentazione, prova decisiva per dimostrare la priorità cronologica della formalita' nel conflitto con altri aventi causa.

La ricevuta ha costo?

No. L'articolo 2678 c.c. stabilisce espressamente che la ricevuta deve essere rilasciata in carta libera, senza spesa, all'esibitore.

Il registro telematico ha lo stesso valore di quello cartaceo?

Si'. La digitalizzazione ha trasformato il supporto, ma il registro generale d'ordine, anche in forma telematica, conserva la struttura e la funzione delineate dall'articolo 2678 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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