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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2674 c.c. Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio

In vigore dal 19/04/1942

Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall’

In sintesi

  • Il conservatore deve ricevere gli atti del proprio ufficio e non può rifiutarsi se non nei casi tassativi previsti dalla norma.
  • Può ricusare note e titoli non redatti in carattere intelligibile, perché inidonei a essere trascritti.
  • Non può ricevere titoli privi dei requisiti formali previsti dagli articoli 2657, 2660, 2821, 2835 e 2837 c.c.
  • L'obbligo di ricevere gli atti garantisce la continuità della pubblicità immobiliare e tutela i richiedenti.
  • Il rifiuto illegittimo del conservatore può essere impugnato secondo le procedure di reclamo previste dalla normativa.
  • La norma bilancia tutela dei richiedenti e correttezza formale del registro, evitando inserimenti di atti irregolari.

L'obbligo di ricevere gli atti e i suoi limiti

L'articolo 2674 del Codice Civile fissa una regola di garanzia per l'intero sistema della pubblicita' immobiliare: il conservatore, oggi Servizio di Pubblicita' Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, non puo' rifiutare gli atti del proprio ufficio. Il divieto si fonda sull'esigenza di assicurare ai privati e ai professionisti la certezza dell'iter pubblicitario: senza un dovere di ricezione, la trascrizione e l'iscrizione diventerebbero rimedi aleatori, dipendenti dalla discrezionalita' del funzionario. La norma, tuttavia, individua eccezioni tassative, perche' la ricezione di atti formalmente difettosi pregiudicherebbe l'attendibilita' dei registri.

Le ipotesi di rifiuto consentite

Il primo motivo di possibile rifiuto e' l'illeggibilita': se note e titoli non sono redatti in carattere intelligibile, il conservatore puo' ricusarli, in quanto la lettura chiara e' presupposto della trascrizione. Il secondo gruppo di ipotesi riguarda l'assenza dei requisiti formali stabiliti da specifiche disposizioni del Codice: l'articolo 2657 c.c. sull'atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'articolo 2660 c.c. sul contenuto della nota di trascrizione, gli articoli 2821, 2835 e 2837 c.c. in materia di concessione e iscrizione di ipoteca. In tali casi il conservatore non puo' ricevere il titolo, perche' il difetto e' tale da compromettere l'efficacia stessa della formalita'.

Esempio applicativo

Tizio presenta al Servizio di Pubblicita' Immobiliare una nota di trascrizione redatta in modo confuso, con riferimenti incompleti all'atto pubblico di compravendita stipulato con Caio. Il conservatore, riscontrato il difetto, puo' ricusare la nota. Tizio dovra' provvedere alla correzione, presentando una nota conforme ai requisiti dell'articolo 2660 c.c.. Se invece il difetto fosse di altra natura, ad esempio un dubbio interpretativo sulla qualificazione dell'atto, il conservatore non potrebbe rifiutare la trascrizione, ma dovrebbe accettarla con riserva, lasciando al giudice ogni valutazione di merito.

Trascrizione con riserva e tutela del richiedente

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che, fuori dai casi tassativi di rifiuto previsti dall'articolo 2674 c.c., il conservatore non puo' sindacare il merito dell'atto o la sua validita': se nutre dubbi sulla regolarita', deve trascrivere con riserva, dando comunicazione al richiedente, il quale potra' rivolgersi al tribunale per ottenere la decisione definitiva. Questo meccanismo, oggi disciplinato da norme regolamentari e procedurali, evita che decisioni discrezionali del funzionario blocchino la pubblicita' di atti potenzialmente validi.

Conseguenze del rifiuto illegittimo

Il rifiuto illegittimo del conservatore espone l'amministrazione a responsabilita' patrimoniale verso il privato che ha subito un pregiudizio, tipicamente per perdita della priorita' della trascrizione e per i danni che ne derivano in caso di conflitto con altri aventi causa. Il richiedente puo' inoltre impugnare il diniego attraverso i rimedi previsti dalla legge speciale e dalla normativa procedurale, ottenendo l'ordine di ricezione del titolo o, ove possibile, la trascrizione con effetto retroattivo alla data di originaria presentazione.

Dovere di ricezione e responsabilita' dell'amministrazione

L'articolo 2674 c.c. consolida un principio di servizio pubblico: il conservatore non e' un sindacatore della validita' degli atti, ma un funzionario chiamato a garantire la regolarita' formale della pubblicita'. La giurisprudenza ha valorizzato negli anni questa impostazione, ribadendo che il margine di controllo del conservatore e' circoscritto ai requisiti tassativamente individuati dal codice. Quando l'amministrazione, attraverso il proprio funzionario, viola questo equilibrio rifiutando ingiustamente un titolo, non solo viene meno al proprio dovere di servizio, ma espone l'erario a obblighi risarcitori che possono raggiungere importi rilevanti, in particolare nelle operazioni immobiliari di grande valore. Per questo motivo l'articolo 2674 c.c. e' considerato dalla dottrina una norma di garanzia tanto per il cittadino quanto per il sistema della pubblicita' nel suo complesso.

Domande frequenti

Il conservatore puo' rifiutare un atto perche' lo ritiene invalido?

No. L'articolo 2674 c.c. consente il rifiuto solo per illeggibilita' o per mancanza dei requisiti formali tassativamente indicati. Sui dubbi di merito si procede con la trascrizione con riserva.

Quali requisiti formali rendono il titolo non ricevibile?

Quelli previsti dagli articoli 2657, 2660 primo comma, 2821, 2835 e 2837 c.c., riguardanti la forma dell'atto, il contenuto della nota e la disciplina dell'ipoteca. In assenza di tali requisiti il conservatore non puo' ricevere il titolo.

Cosa succede se la nota e' illeggibile?

Il conservatore puo' ricusarla. Il richiedente dovra' ripresentarla in forma chiara e leggibile, perche' la lettura intelligibile e' presupposto della pubblicita'.

Quali rimedi ha chi subisce un rifiuto illegittimo?

Puo' attivare la procedura di reclamo prevista dalla normativa, ottenere l'ordine giudiziale di ricezione e chiedere il risarcimento del danno derivante dalla perdita della priorita' della trascrizione.

La trascrizione con riserva ha piena efficacia?

Si', salvo l'esito del giudizio sulla validita' dell'atto. La trascrizione con riserva conserva la data di presentazione, garantendo al richiedente la priorita' nel conflitto con terzi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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