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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2670 c.c. Spese della trascrizione

In vigore dal 19/04/1942

Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l’interessato.

Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

In sintesi

  • Le spese della trascrizione sono anticipate da chi presenta la domanda al conservatore dei registri immobiliari.
  • L'anticipante conserva il diritto di rivalsa verso l'interessato all'opponibilita del diritto trascritto.
  • Se gli interessati sono piu di uno, ciascuno rimborsa la quota proporzionale al proprio interesse.
  • La norma disciplina il rapporto interno tra le parti senza incidere sull'efficacia della trascrizione.
  • Il rimborso comprende imposte ipotecarie, tasse di trascrizione e onorari del pubblico ufficiale.
  • La regola si combina con le previsioni contrattuali che possono ripartire diversamente gli oneri pubblicitari.
Indice dei contenuti

L'art. 2670 c.c. e la disciplina delle spese di trascrizione

L'articolo 2670 del Codice civile regola un aspetto economico essenziale della pubblicita immobiliare: la distribuzione delle spese necessarie per l'esecuzione della trascrizione. Si tratta di una norma di carattere dispositivo, che individua una regola di default applicabile in assenza di diverse pattuizioni tra le parti. La sua funzione e duplice: agevolare la pronta esecuzione della pubblicita e garantire un meccanismo equo di ripartizione dei costi tra i soggetti che ne traggono vantaggio.

L'anticipazione delle spese

Il primo comma stabilisce che le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi domanda la pubblicita. Si tratta di una soluzione pratica: chi presenta la nota al conservatore deve essere in grado di sostenere immediatamente i costi connessi, evitando che la trascrizione resti sospesa per inadempimento economico. Generalmente, nelle compravendite immobiliari, e il notaio rogante a richiedere la trascrizione per conto dell'acquirente, anticipando le somme necessarie e poi inserendole nel conto finale dell'atto.

Il diritto di rimborso

L'anticipante conserva il diritto al rimborso nei confronti dell'interessato, ossia del soggetto che beneficia della trascrizione. Nella pratica, l'interessato e tipicamente l'acquirente del diritto reale, per il quale la trascrizione produce l'effetto di opponibilita erga omnes. Tuttavia, la qualifica di interessato puo riguardare anche altri soggetti, ad esempio nei casi di trascrizione di domande giudiziali, dove l'attore che propone la lite e il primo beneficiario della pubblicita.

La pluralita di interessati

Il secondo comma disciplina l'ipotesi in cui piu soggetti siano interessati alla trascrizione. La regola prevede che ciascuno rimborsi la quota corrispondente al proprio interesse. Si pensi al caso di Tizio e Caio che acquistano un immobile in comproprieta al cinquanta per cento: ciascuno dei due dovra rimborsare la meta delle spese di trascrizione anticipate. Se invece le quote di acquisto sono diverse, ad esempio settanta e trenta per cento, la ripartizione del costo seguira la stessa proporzione.

Le voci di spesa e i rapporti con il contratto

Le spese cui si riferisce la norma comprendono diverse componenti: l'imposta ipotecaria, la tassa di trascrizione, i bolli e gli onorari del pubblico ufficiale per la redazione della nota. Si tratta di costi che, sommati alle altre imposte e tasse connesse all'atto, costituiscono una parte significativa degli oneri accessori della compravendita. Le parti possono, in via contrattuale, derogare alla regola dell'art. 2670 c.c., stabilendo una diversa ripartizione: e prassi che le spese di trascrizione restino integralmente a carico dell'acquirente, come parte degli oneri notarili dell'atto. La norma codicistica resta quindi una regola di salvaguardia, applicabile in mancanza di una specifica volonta delle parti.

Domande frequenti

Chi paga le spese della trascrizione immobiliare?

Le spese sono anticipate da chi richiede la trascrizione al conservatore, ma il diritto al rimborso spetta nei confronti dell'interessato, ossia del soggetto che beneficia della pubblicita immobiliare.

Cosa accade se gli interessati sono piu d'uno?

L'art. 2670 c.c. prevede che ciascun interessato debba rimborsare la quota corrispondente al proprio interesse. La ripartizione segue dunque la misura proporzionale del beneficio ricevuto dalla trascrizione.

Le parti possono derogare a questa regola?

Si. La norma ha natura dispositiva e le parti possono stabilire contrattualmente una diversa distribuzione delle spese. Nella prassi, l'acquirente sopporta integralmente i costi connessi alla pubblicita immobiliare.

Quali costi rientrano nelle spese di trascrizione?

Rientrano l'imposta ipotecaria, la tassa di trascrizione, i bolli e gli onorari del notaio o del pubblico ufficiale che cura la redazione della nota e la presentazione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il mancato rimborso incide sulla trascrizione?

No. Il rapporto economico tra anticipante e interessato non influisce sull'efficacia della trascrizione gia eseguita. L'anticipante potra agire civilmente per ottenere il rimborso secondo le ordinarie regole obbligatorie.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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