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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2669 c.c. Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro

In vigore dal 19/04/1942

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l’imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un’autorità giudiziaria dello Stato..

In sintesi

  • La trascrizione puo essere richiesta anche prima del pagamento dell'imposta di registro sul titolo.
  • La regola si applica ad atti pubblici ricevuti nello Stato e a sentenze pronunciate da autorita giudiziarie italiane.
  • La norma evita che ritardi fiscali compromettano l'opponibilita ai terzi del diritto acquistato.
  • Il principio tutela l'esigenza di pubblicita tempestiva e la sicurezza dei traffici immobiliari.
  • Il pagamento dell'imposta resta dovuto e va regolarizzato nei termini di legge dall'obbligato.
  • La disposizione non si estende a scritture private autenticate per le quali valgono regole specifiche di registrazione preventiva.

L'art. 2669 c.c. e l'autonomia della pubblicita rispetto alla fiscalita

L'articolo 2669 del Codice civile affronta un tema di rilevante interesse pratico: il rapporto tra l'adempimento dell'obbligo fiscale di registrazione e la possibilita di accedere alla pubblicita immobiliare. La regola contenuta nella norma si muove nel senso di separare i due piani, riconoscendo che la trascrizione puo essere domandata anche se l'imposta di registro non sia stata ancora pagata, purche si tratti di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorita giudiziaria italiana.

La ratio della disposizione

Il legislatore ha voluto evitare che inadempimenti o ritardi fiscali si traducessero in un pregiudizio per l'opponibilita dei diritti acquistati. La trascrizione svolge una funzione costitutiva di certezza dei rapporti immobiliari: rendere la sua esecuzione subordinata al pagamento dell'imposta significherebbe esporre l'acquirente al rischio che, nelle more, terzi acquistino diritti incompatibili sull'immobile. La norma quindi anticipa il momento della pubblicita, lasciando che la riscossione del tributo segua il proprio percorso autonomo.

L'ambito applicativo

La disposizione si applica esclusivamente agli atti pubblici ricevuti nello Stato e alle sentenze nazionali. La ragione e duplice. Da un lato, per questi titoli esiste una garanzia istituzionale di provenienza e di controllo che giustifica il favor pubblicitario. Dall'altro, il pubblico ufficiale rogante o cancelliere rimane responsabile per gli adempimenti fiscali a proprio carico, in modo che l'Erario non resti privo di tutela. Per le scritture private autenticate, invece, vale la regola generale che impone la registrazione come presupposto della trascrizione, secondo le norme tributarie applicabili.

Esempio operativo

Si consideri Tizio che acquista da Caio un immobile con atto pubblico stipulato il primo del mese. Il notaio puo procedere alla trascrizione immediata anche se l'imposta di registro non e stata ancora liquidata e versata, evitando cosi il rischio che, nelle ore successive, Caio possa cedere lo stesso bene a Sempronio sfruttando l'eventuale ritardo. Il pagamento del tributo restera dovuto secondo le ordinarie scadenze, ma la pubblicita immobiliare non ne risulta condizionata.

Profili sistematici

La regola dell'art. 2669 c.c. si inquadra in un piu ampio principio di efficienza del sistema della pubblicita immobiliare, che mira a rendere il registro un sistema affidabile, aggiornato e tempestivo. La separazione tra obbligazione tributaria e pubblicita non significa, ovviamente, che il tributo sia eluso: il notaio, in qualita di sostituto d'imposta, e tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini di legge, restando solidalmente responsabile con le parti. Si tratta quindi di una soluzione equilibrata, che protegge l'acquirente senza pregiudicare l'interesse pubblico al regolare prelievo fiscale.

Domande frequenti

Si puo trascrivere un atto senza aver pagato l'imposta di registro?

Si, ma solo se si tratta di atto pubblico ricevuto in Italia o di sentenza pronunciata da un'autorita giudiziaria italiana. L'art. 2669 c.c. consente in tali casi la trascrizione anche prima del pagamento.

La regola vale anche per le scritture private autenticate?

No. La norma fa riferimento esclusivamente ad atti pubblici e sentenze. Per le scritture private autenticate restano applicabili le ordinarie regole fiscali che richiedono la registrazione preventiva del titolo.

Chi e responsabile del pagamento dell'imposta?

Il notaio rogante, in qualita di responsabile d'imposta, e tenuto al versamento, salva la rivalsa nei confronti delle parti che sono i soggetti economicamente incisi. La trascrizione anticipata non esonera dal pagamento.

Perche la norma anticipa la pubblicita rispetto al tributo?

Per evitare che ritardi nel pagamento dell'imposta possano pregiudicare l'opponibilita ai terzi dell'acquisto. La sicurezza dei traffici immobiliari richiede una pubblicita tempestiva, indipendente dai tempi della riscossione fiscale.

Cosa accade se l'imposta non viene poi pagata?

Il mancato pagamento non incide retroattivamente sulla trascrizione gia eseguita, ma espone l'obbligato a sanzioni tributarie e all'azione di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo le ordinarie procedure.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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