Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2664 c.c. Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota
In vigore dal 19/04/1942
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d’ordine assegnato nel registro generale.
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l’eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2663 - Articolo 2663 Codice Civile: Ufficio in cui deve farsi la trascri…→Cod. civ. art. 2665 - Articolo 2665 Codice Civile: Omissioni o inesattezze nelle note→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2662 c.c.: Trascrizione di acquisto a causa di morte in luo→Art. 2666 c.c.: Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizi→Art. 2661 c.c.: Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo→Articolo 2667 Codice Civile: Atti compiuti per persona incapace→Art. 2660 c.c.: Trascrizione degli acquisti a causa di morte→Articolo 2668 Codice Civile: Cancellazione della trascrizione→Articolo 2659 Codice Civile: Nota di trascrizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione organizzativa e probatoria
L'articolo 2664 del codice civile detta le regole organizzative e probatorie dell'attivita del conservatore dei registri immobiliari. La disposizione individua tre adempimenti che danno struttura alla pubblicita immobiliare: la custodia dei titoli, la formazione del registro particolare delle trascrizioni e la restituzione al richiedente di un originale della nota munito di certificazione. Insieme questi adempimenti garantiscono ordine archivistico, tracciabilita temporale e prova documentale dell'avvenuta trascrizione.
Custodia dei titoli
Il conservatore custodisce negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati. La conservazione e funzionale alla consultazione futura: chi consulta i registri non si limita alla nota di sintesi ma puo, ove necessario, esaminare il titolo originale per verificare l'esattezza delle indicazioni o per cogliere clausole non riportate nella nota. La cura archivistica del conservatore e quindi un presidio essenziale della affidabilita complessiva del sistema.
Registro particolare delle trascrizioni
Uno degli originali della nota viene inserito, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note che costituisce il registro particolare delle trascrizioni. La numerazione progressiva consente di ricostruire l'ordine cronologico delle trascrizioni e di individuare la priorita tra atti concorrenti. Sulla nota il conservatore indica il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine attribuito nel registro generale, che e lo strumento parallelo di registrazione delle formalita.
Importanza della data di consegna
La data di consegna del titolo non e un dato meramente burocratico. Essa determina la decorrenza degli effetti della pubblicita e fonda la priorita tra trascrizioni concorrenti, secondo il principio dell'articolo 2644 del codice civile, per cui chi trascrive per primo prevale anche se ha acquistato successivamente. Si pensi a Tizio che vende lo stesso appartamento prima a Caio e poi a Sempronio: prevale chi trascrive per primo, e la data di consegna del titolo al conservatore e il dato decisivo per stabilire chi e arrivato prima. La cura nella registrazione del giorno di consegna costituisce quindi il fulcro probatorio del sistema.
Restituzione della nota al richiedente
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, certificando l'eseguita trascrizione con le indicazioni rilevanti, in particolare la data di consegna e il numero d'ordine. La nota restituita rappresenta la prova documentale dell'avvenuta trascrizione che il richiedente conserva e puo esibire in giudizio o nei rapporti con i terzi. Per il notaio rogante essa costituisce il riscontro dell'adempimento pubblicitario eseguito per conto del cliente.
Evoluzione digitale
L'evoluzione tecnologica ha trasformato la materialita degli adempimenti. Oggi la trascrizione avviene in via telematica, con sottoscrizione digitale e archiviazione informatica, ma la logica della norma resta intatta: custodia dei titoli, registrazione progressiva con data certa, restituzione di un documento attestante l'avvenuta formalita. La data e il numero d'ordine continuano a costituire i parametri decisivi per la priorita pubblicitaria, ora gestiti attraverso sistemi informativi che ne garantiscono la tracciabilita.
Profili di responsabilita del conservatore
Il conservatore risponde dei danni cagionati dalla negligente cura dei registri e degli archivi. La giurisprudenza, in via generale, ha riconosciuto che l'errore nella registrazione del giorno di consegna, nella numerazione progressiva o nella restituzione della nota puo fondare responsabilita risarcitoria a carico dell'amministrazione, soprattutto quando tali errori incidono sulla priorita tra trascrizioni o sulla opponibilita ai terzi. Il richiedente, da parte sua, ha onere di verificare la correttezza delle indicazioni apposte sulla nota restituita.
Domande frequenti
Perche la nota si presenta in doppio originale?
Perche uno e destinato all'archiviazione presso il conservatore, inserito nel registro particolare delle trascrizioni, mentre l'altro viene restituito al richiedente come prova documentale dell'avvenuta trascrizione. La duplicazione assicura sia l'archiviazione che la prova.
Cosa indica il numero d'ordine?
Indica la posizione progressiva della formalita all'interno del registro generale, che raccoglie tutte le formalita di un determinato anno presso l'ufficio. Costituisce un riferimento univoco per individuare la singola trascrizione e per ricostruirne la cronologia.
La data di consegna coincide con la data dell'atto?
No. La data dell'atto e quella in cui le parti hanno stipulato il negozio o e stata pronunciata la sentenza. La data di consegna e quella in cui il titolo e materialmente o telematicamente pervenuto al conservatore. La pubblicita produce effetti dalla data di consegna.
Cosa contiene la certificazione apposta dal conservatore?
La certificazione attesta l'avvenuta esecuzione della trascrizione con indicazione della data di consegna e del numero d'ordine. Si tratta di un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso delle attivita compiute dal conservatore.
Come funziona oggi la procedura in formato digitale?
La nota e trasmessa in via telematica con firma digitale del notaio. Il sistema informativo registra automaticamente data e numero d'ordine e restituisce un riscontro elettronico che ha valore equivalente alla nota cartacea controfirmata dal conservatore.