Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2661 c.c. Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
In vigore dal 19/04/1942
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l’atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell’intero testamento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2660 - Art. 2660 c.c.: Trascrizione degli acquisti a causa di morte→Cod. civ. art. 2662 - Art. 2662 c.c.: Trascrizione di acquisto a causa di morte in luo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2659 Codice Civile: Nota di trascrizione→Articolo 2663 Codice Civile: Ufficio in cui deve farsi la trascrizione→Articolo 2658 Codice Civile: Atti da presentare al conservatore→Art. 2664 c.c.: Conservazione dei titoli. Trascrizione e restitu→Articolo 2657 Codice Civile: Titolo per la trascrizione→Articolo 2665 Codice Civile: Omissioni o inesattezze nelle note→Articolo 2656 Codice Civile: Forme per l’annotazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della semplificazione documentale
L'articolo 2661 del codice civile risponde a una esigenza di economia procedimentale nella pubblicita immobiliare di successione. Quando piu eredi o legatari acquistano in forza dello stesso titolo successorio, sarebbe ridondante imporre a ciascuno la presentazione integrale degli stessi documenti. La norma stabilisce quindi che, se per una determinata successione e gia stata trascritta una vicenda acquisitiva, le successive trascrizioni in base allo stesso titolo possano avvalersi della documentazione precedente con un onere documentale alleggerito.
Acquisto a titolo di erede
Per gli ulteriori acquisti a titolo di erede e sufficiente presentare l'atto di accettazione di eredita. Non occorre ripresentare il certificato di morte, gia agli atti del conservatore, ne, di regola, la documentazione successoria di base. Il legislatore presuppone che il conservatore possa ricostruire la vicenda complessiva collegando la nuova trascrizione a quella precedente. Si pensi a Tizio, deceduto, che lascia tre eredi Caio, Sempronio e Mevia. Se Caio trascrive per primo la propria accettazione con la documentazione completa, Sempronio e Mevia potranno trascrivere successivamente presentando solo i rispettivi atti di accettazione, beneficiando della documentazione gia depositata.
Indicazione della trascrizione anteriore
Per consentire il collegamento tra le diverse trascrizioni e indispensabile che la nota indichi la trascrizione anteriormente eseguita. Se questa e stata eseguita presso lo stesso ufficio dei registri immobiliari, l'indicazione consente al conservatore di reperire i documenti agli atti propri. Se invece la trascrizione precedente e stata eseguita presso un ufficio diverso, ad esempio quando un erede ha trascritto in una circoscrizione differente per beni situati altrove, occorre presentare il certificato della trascrizione precedente. Tale certificato sostituisce la documentazione integrale e fornisce la prova dell'avvenuta pubblicita di base.
Testamento ed estratti
Una previsione specifica riguarda il testamento. Se il primo richiedente aveva depositato un estratto del testamento, e non il testamento integrale, alla nuova trascrizione va allegato un altro estratto, qualora occorra, oppure la copia dell'intero testamento. La ratio e duplice: garantire che ciascuna trascrizione abbia un riscontro documentale autonomo del titolo successorio testamentario e consentire al conservatore di disporre delle parti del testamento rilevanti per la specifica disposizione che si trascrive.
Esempi pratici
Si immagini il caso di Tizio che, deceduto, lascia per testamento un appartamento a Caio e un terreno a Sempronio, con immobili siti in circoscrizioni di registri diversi. Caio trascrive presso l'ufficio competente per l'appartamento allegando estratto del testamento limitato alla propria disposizione. Sempronio, per trascrivere presso l'ufficio diverso competente sul terreno, dovra presentare il proprio atto di accettazione, il certificato della trascrizione gia eseguita da Caio e, se l'estratto depositato da Caio non comprende la disposizione a suo favore, un proprio estratto o la copia integrale del testamento.
Profili applicativi
La disposizione, di forte impronta pratica, opera anche oggi nel quadro telematico della pubblicita immobiliare. La presentazione del certificato di trascrizione anteriore puo essere sostituita dal richiamo telematico alla trascrizione gia eseguita. Resta ferma la responsabilita del professionista nella corretta individuazione della trascrizione precedente, perche un richiamo errato puo determinare difetti di continuita e compromettere la solidita degli atti dispositivi successivi.
Domande frequenti
Cosa significa stesso titolo successorio?
Significa che entrambe le trascrizioni si fondano sul medesimo fatto giuridico, cioe la stessa successione mortis causa, con identico autore della successione. Le posizioni dei singoli eredi o legatari sono diverse, ma il titolo che giustifica la pubblicita e unitario.
Perche per gli eredi basta l'atto di accettazione?
Perche la causa traslativa, la morte del de cuius, e gia documentata negli atti del conservatore in seguito alla precedente trascrizione. L'atto di accettazione integra la documentazione necessaria a specificare il nuovo soggetto acquirente e la sua quota.
E necessario indicare i dati della trascrizione precedente?
Si, e indispensabile. La nota deve consentire al conservatore e ai terzi di collegare la nuova trascrizione alla precedente. Senza tale indicazione manca la connessione tra le pubblicita riferite alla stessa successione e si compromette la continuita.
Cosa accade se le trascrizioni avvengono in uffici diversi?
Occorre allegare il certificato della trascrizione gia eseguita presso l'altro ufficio. In questo modo si fornisce la prova formale della pubblicita di base, sostituendo la documentazione integrale che gia risulta agli atti dell'altro conservatore.
Quando va allegata la copia integrale del testamento?
Quando l'estratto precedentemente depositato dal primo richiedente non contiene le disposizioni rilevanti per la nuova trascrizione. In tali casi e necessario un nuovo estratto o, se cio non e sufficiente, la copia integrale del testamento.