Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2661 c.c. Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo

In vigore dal 19/04/1942

Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l’atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.

Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell’intero testamento.

In sintesi

  • Quando per la stessa successione e gia stato trascritto un acquisto in base al medesimo titolo, le ulteriori trascrizioni sono semplificate sotto il profilo documentale.
  • Per ulteriori acquisti a titolo di erede basta presentare il solo atto di accettazione, senza replicare la documentazione gia depositata.
  • Va indicata la trascrizione precedente se eseguita presso il medesimo ufficio dei registri immobiliari.
  • Se la trascrizione precedente e stata eseguita presso un ufficio diverso, occorre presentare il certificato della trascrizione gia compiuta.
  • Quando il primo richiedente aveva depositato un estratto del testamento, alla nuova trascrizione va allegato un altro estratto o la copia integrale del testamento se necessario.
  • La norma realizza un'economia documentale evitando duplicazioni e garantendo continuita pubblicitaria.
Indice dei contenuti

Ratio della semplificazione documentale

L'articolo 2661 del codice civile risponde a una esigenza di economia procedimentale nella pubblicita immobiliare di successione. Quando piu eredi o legatari acquistano in forza dello stesso titolo successorio, sarebbe ridondante imporre a ciascuno la presentazione integrale degli stessi documenti. La norma stabilisce quindi che, se per una determinata successione e gia stata trascritta una vicenda acquisitiva, le successive trascrizioni in base allo stesso titolo possano avvalersi della documentazione precedente con un onere documentale alleggerito.

Acquisto a titolo di erede

Per gli ulteriori acquisti a titolo di erede e sufficiente presentare l'atto di accettazione di eredita. Non occorre ripresentare il certificato di morte, gia agli atti del conservatore, ne, di regola, la documentazione successoria di base. Il legislatore presuppone che il conservatore possa ricostruire la vicenda complessiva collegando la nuova trascrizione a quella precedente. Si pensi a Tizio, deceduto, che lascia tre eredi Caio, Sempronio e Mevia. Se Caio trascrive per primo la propria accettazione con la documentazione completa, Sempronio e Mevia potranno trascrivere successivamente presentando solo i rispettivi atti di accettazione, beneficiando della documentazione gia depositata.

Indicazione della trascrizione anteriore

Per consentire il collegamento tra le diverse trascrizioni e indispensabile che la nota indichi la trascrizione anteriormente eseguita. Se questa e stata eseguita presso lo stesso ufficio dei registri immobiliari, l'indicazione consente al conservatore di reperire i documenti agli atti propri. Se invece la trascrizione precedente e stata eseguita presso un ufficio diverso, ad esempio quando un erede ha trascritto in una circoscrizione differente per beni situati altrove, occorre presentare il certificato della trascrizione precedente. Tale certificato sostituisce la documentazione integrale e fornisce la prova dell'avvenuta pubblicita di base.

Testamento ed estratti

Una previsione specifica riguarda il testamento. Se il primo richiedente aveva depositato un estratto del testamento, e non il testamento integrale, alla nuova trascrizione va allegato un altro estratto, qualora occorra, oppure la copia dell'intero testamento. La ratio e duplice: garantire che ciascuna trascrizione abbia un riscontro documentale autonomo del titolo successorio testamentario e consentire al conservatore di disporre delle parti del testamento rilevanti per la specifica disposizione che si trascrive.

Esempi pratici

Si immagini il caso di Tizio che, deceduto, lascia per testamento un appartamento a Caio e un terreno a Sempronio, con immobili siti in circoscrizioni di registri diversi. Caio trascrive presso l'ufficio competente per l'appartamento allegando estratto del testamento limitato alla propria disposizione. Sempronio, per trascrivere presso l'ufficio diverso competente sul terreno, dovra presentare il proprio atto di accettazione, il certificato della trascrizione gia eseguita da Caio e, se l'estratto depositato da Caio non comprende la disposizione a suo favore, un proprio estratto o la copia integrale del testamento.

Profili applicativi

La disposizione, di forte impronta pratica, opera anche oggi nel quadro telematico della pubblicita immobiliare. La presentazione del certificato di trascrizione anteriore puo essere sostituita dal richiamo telematico alla trascrizione gia eseguita. Resta ferma la responsabilita del professionista nella corretta individuazione della trascrizione precedente, perche un richiamo errato puo determinare difetti di continuita e compromettere la solidita degli atti dispositivi successivi.

Domande frequenti

Cosa significa stesso titolo successorio?

Significa che entrambe le trascrizioni si fondano sul medesimo fatto giuridico, cioe la stessa successione mortis causa, con identico autore della successione. Le posizioni dei singoli eredi o legatari sono diverse, ma il titolo che giustifica la pubblicita e unitario.

Perche per gli eredi basta l'atto di accettazione?

Perche la causa traslativa, la morte del de cuius, e gia documentata negli atti del conservatore in seguito alla precedente trascrizione. L'atto di accettazione integra la documentazione necessaria a specificare il nuovo soggetto acquirente e la sua quota.

E necessario indicare i dati della trascrizione precedente?

Si, e indispensabile. La nota deve consentire al conservatore e ai terzi di collegare la nuova trascrizione alla precedente. Senza tale indicazione manca la connessione tra le pubblicita riferite alla stessa successione e si compromette la continuita.

Cosa accade se le trascrizioni avvengono in uffici diversi?

Occorre allegare il certificato della trascrizione gia eseguita presso l'altro ufficio. In questo modo si fornisce la prova formale della pubblicita di base, sostituendo la documentazione integrale che gia risulta agli atti dell'altro conservatore.

Quando va allegata la copia integrale del testamento?

Quando l'estratto precedentemente depositato dal primo richiedente non contiene le disposizioni rilevanti per la nuova trascrizione. In tali casi e necessario un nuovo estratto o, se cio non e sufficiente, la copia integrale del testamento.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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