Testo dell'articoloVigente
Art. 2658 c.c. – Atti da presentare al conservatore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l’originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall’archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell’atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l’ufficio giudiziario.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regime documentale dell'articolo 2658 c.c.
L'articolo 2658 del Codice Civile completa, sul piano procedimentale, la disciplina dei titoli per la trascrizione già delineata dall'articolo 2657. Mentre quest'ultima norma indica quali atti possono fungere da titolo, l'articolo 2658 stabilisce in concreto cosa la parte deve presentare al conservatore dei registri immobiliari per ottenere la trascrizione, modulando i requisiti documentali a seconda della tipologia di titolo invocato.
Atti pubblici e sentenze: la copia autenticata
Quando si tratta di atti pubblici, redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale, oppure di sentenze, la legge richiede la presentazione di una copia autenticata. La copia autentica e' il documento che riproduce integralmente il contenuto dell'originale e ne attesta la conformità attraverso l'intervento del pubblico ufficiale autorizzato. ciò consente al conservatore di operare sulla base di un documento dotato della stessa efficacia probatoria dell'originale, senza che quest'ultimo debba essere materialmente depositato presso la conservatoria.
Le scritture private: l'originale come regola
Diverso e' il regime delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente: in questo caso la regola e' la presentazione dell'originale. La ragione e' intuitiva: trattandosi di documento di natura essenzialmente privata, la garanzia dell'effettiva esistenza e autenticita' della scrittura e' assicurata solo dall'esame del documento originale, non riproducibile con la stessa efficacia attraverso una copia.
L'eccezione del deposito presso pubblico archivio o notaio
La norma prevede però una significativa eccezione: quando la scrittura privata si trovi depositata in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, e' sufficiente la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio dalla quale risulti che la scrittura possiede i requisiti indicati dall'articolo precedente. Questa eccezione consente di conciliare l'esigenza di conservazione del documento originale presso un soggetto qualificato con la necessità di non immobilizzare il titolo ogni volta che esso debba essere utilizzato per una trascrizione.
La disciplina specifica per le domande giudiziali
L'ultimo comma dell'articolo 2658 si occupa specificamente delle domande giudiziali, in coerenza con la disciplina di cui agli articoli 2652 e 2653. Per ottenere la trascrizione di una domanda giudiziale e' necessario presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. La presenza della relata di notifica e' essenziale perché certifica che la domanda e' stata regolarmente portata a conoscenza del convenuto: solo a quel punto, infatti, e' concretamente instaurato il rapporto processuale e ha senso che la pubblicita' immobiliare ne dia evidenza ai terzi.
Rilievo operativo della norma
Sebbene di apparente natura tecnica, l'articolo 2658 c.c. assume un rilievo pratico considerevole. Errori nella documentazione presentata al conservatore possono determinare il rifiuto della trascrizione o l'esecuzione con riserva, con conseguenti ritardi e potenziali pregiudizi nella tutela della parte interessata. Una corretta preparazione del fascicolo destinato alla conservatoria, comprensivo dei documenti nella forma richiesta dalla legge, e' perciò un adempimento da curare con la massima attenzione, anche in ottica di prevenzione del contenzioso.
Domande frequenti
Cosa occorre presentare per trascrivere un atto pubblico?
Una copia autenticata dell'atto pubblico, rilasciata dal notaio o dal pubblico ufficiale competente, conforme all'originale e dotata della medesima efficacia probatoria.
Per le scritture private bisogna sempre presentare l'originale?
Di regola si'. Tuttavia, quando la scrittura sia depositata presso un pubblico archivio o presso un notaio, e' sufficiente una copia autenticata dall'archivista o dal notaio che attesti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2657 c.c.
Come si trascrive una domanda giudiziale?
Presentando al conservatore copia autentica del documento contenente la domanda, munito della relazione di notifica alla controparte, condizione necessaria affinché la formalita' possa essere eseguita.
Perché e' richiesta la relata di notifica?
Perché la pubblicita' immobiliare deve riflettere una vicenda processuale effettivamente instaurata: la relata di notifica certifica che la domanda e' stata portata a conoscenza del convenuto e quindi che il giudizio e' realmente in corso.
Quali sono le conseguenze di una documentazione carente?
Il conservatore può rifiutare la trascrizione o eseguirla con riserva, con conseguente ritardo e rischio di pregiudizi sostanziali per la parte interessata, specie in presenza di acquisti di terzi trascritti nel frattempo.