← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2653 c.c. Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti

In vigore dal 19/04/1942

Devono parimenti essere trascritti:

le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni immobili e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi.

La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;

la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.

La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall’enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;

le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.

Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;

le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.

La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;

gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili.

L’interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell’atto o della domanda.

Alla domanda giudiziale e equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

In sintesi

  • Elenca ulteriori domande e atti che devono essere trascritti con effetti diversi rispetto all'art. 2652 c.c.
  • Comprende le domande di rivendica e accertamento dei diritti reali immobiliari.
  • Disciplina la trascrizione della devoluzione del fondo enfiteutico e delle domande di riscatto.
  • Include domande di separazione dei beni dotali e scioglimento della comunione tra coniugi su immobili.
  • Regola anche atti e domande che interrompono l'usucapione sui beni immobili.
  • L'atto di promozione del procedimento arbitrale è equiparato alla domanda giudiziale ai fini della trascrizione.

L'ambito applicativo dell'articolo 2653 c.c.

L'articolo 2653 del Codice Civile completa il quadro delle domande giudiziali trascrivibili gia' delineato dall'articolo 2652, indicando ulteriori categorie di domande e atti la cui pubblicita' produce effetti tipici, distinti da quelli previsti dalla disposizione precedente. La differenza fondamentale consiste nel fatto che, in queste ipotesi, la trascrizione assolve a una funzione di prenotazione degli effetti della sentenza o della pronuncia richiesta, evitando che le vicende processuali siano vanificate da trasferimenti immobiliari intervenuti durante il giudizio.

Le domande di rivendica e accertamento

La prima categoria riguarda le domande dirette a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui beni immobili e quelle dirette al loro accertamento. La sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda esplica i propri effetti anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo sulla base di un atto trascritto successivamente. Si tratta di uno strumento essenziale per il titolare che agisce in giudizio per la tutela del proprio diritto reale: senza la trascrizione, l'esito del processo rischierebbe di restare lettera morta qualora il convenuto disponesse del bene durante la lite, vanificando di fatto il valore concreto della tutela giurisdizionale ottenuta.

Devoluzione enfiteutica e riscatto immobiliare

La norma disciplina poi la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico, la cui pronuncia produce effetto anche verso coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base ad atto trascritto successivamente. Analoga logica vale per le domande e dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili: tuttavia, se la trascrizione viene eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti dei terzi acquistati dopo tale scadenza in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente. Il termine di sessanta giorni opera come spartiacque tra una pubblicita' pienamente efficace e una efficacia attenuata dal sopravvenuto affidamento dei terzi.

Separazione di beni dotali e scioglimento della comunione

Le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili sono parimenti soggette a trascrizione. La sentenza non puo' tuttavia danneggiare i terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, abbiano validamente acquistato dal marito diritti relativi ai beni dotali o ai beni della comunione. Si manifesta qui, ancora una volta, l'esigenza di bilanciare le ragioni del coniuge istante con la sicurezza dei traffici giuridici, tema particolarmente delicato nelle vicende patrimoniali della famiglia.

Interruzione dell'usucapione e arbitrato

Particolare rilievo assume la disciplina degli atti e delle domande che interrompono il corso dell'usucapione: l'effetto interruttivo non opera nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base ad atto trascritto o iscritto se non dalla data della trascrizione dell'atto interruttivo. La regola tutela chi confida nella stabilita' della situazione possessoria pubblicizzata. Infine, l'ultimo comma equipara alla domanda giudiziale l'atto notificato con cui la parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, manifesta l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede alla nomina degli arbitri, garantendo cosi' alla giustizia arbitrale lo stesso livello di tutela pubblicitaria di quella ordinaria.

Domande frequenti

Qual e' la differenza tra l'art. 2652 e l'art. 2653 c.c.?

L'art. 2652 disciplina le domande relative ad atti soggetti a trascrizione e gli effetti tipici della loro pubblicita', mentre l'art. 2653 individua ulteriori domande e atti con effetti specifici, in particolare in materia di rivendica, accertamento, enfiteusi, riscatto, regime patrimoniale familiare e interruzione dell'usucapione.

Perche' e' importante trascrivere la domanda di rivendica?

Perche' solo la trascrizione rende la sentenza opponibile a chi abbia acquistato dal convenuto durante la lite. In sua assenza, il vincitore potrebbe vedersi sottratto il bene da un terzo subacquirente che abbia trascritto prima.

Cosa accade se il riscatto immobiliare viene trascritto oltre i sessanta giorni?

Restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine di riscatto in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o dichiarazione di riscatto.

L'atto interruttivo dell'usucapione opera sempre verso i terzi?

No. Verso i terzi che abbiano acquistato dal possessore in base ad atto trascritto o iscritto, l'interruzione produce effetto solo dalla data di trascrizione dell'atto o della domanda interruttiva.

La domanda arbitrale puo' essere trascritta?

Si'. L'art. 2653 equipara alla domanda giudiziale l'atto notificato con cui, in presenza di clausola compromissoria o compromesso, la parte dichiara di voler promuovere l'arbitrato, propone la domanda e nomina gli arbitri, garantendo continuita' di tutela pubblicitaria.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.