Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2655 c.c. Annotazione di atti e di sentenze

In vigore dal 19/04/1942

Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all’iscrizione dell’atto.

Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico.

Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione.

Eseguita l’annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l’ordine rispettivo.

L’annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata.

In sintesi

  • Disciplina l'annotazione di atti e sentenze che incidono su trascrizioni o iscrizioni esistenti.
  • Riguarda nullità, annullamento, risoluzione, rescissione, revocazione e avveramento della condizione risolutiva.
  • L'annotazione si appone a margine della trascrizione o iscrizione dell'atto originario.
  • In mancanza di annotazione, le trascrizioni o iscrizioni successive contro l'avente diritto non producono effetto.
  • Eseguita l'annotazione, le formalità già compiute riprendono efficacia secondo l'ordine cronologico.
  • L'annotazione si fonda su sentenza, convenzione o, per la condizione, dichiarazione unilaterale del contraente.
Indice dei contenuti

L'ambito applicativo dell'articolo 2655 c.c.

L'articolo 2655 del Codice Civile regola l'annotazione di atti e sentenze che incidono sulla validita' o sull'efficacia di una precedente trascrizione o iscrizione. La norma si occupa di tutte le ipotesi in cui un atto già pubblicato venga successivamente caducato per nullita', annullamento, risoluzione, rescissione, revocazione, oppure venga meno per l'avveramento di una condizione risolutiva originariamente apposta. Si tratta di un tassello essenziale del sistema, perché la circolazione dei diritti reali non e' un fenomeno statico ma può essere modificata da fatti sopravvenuti, e i registri immobiliari devono poter dare conto di tali fatti con la medesima trasparenza con cui hanno dato conto dell'atto originario.

La funzione di pubblicita' delle vicende caducatorie

Quando un atto pubblicato perde efficacia per una di queste cause, e' necessario che tale circostanza risulti dai registri immobiliari con la stessa visibilita' della pubblicita' originaria. L'annotazione a margine della trascrizione o iscrizione cui si riferisce assolve esattamente a questa funzione, rendendo immediatamente percepibile a chi consulta i registri che l'atto a suo tempo pubblicato non produce più effetti, oppure li produce in modo diverso. Si tratta di un adempimento essenziale per garantire l'affidamento sulle risultanze della pubblicita' immobiliare e, in ultima analisi, per evitare che i terzi siano indotti in errore dall'apparente persistenza di una vicenda traslativa ormai superata.

Il regime di efficacia delle trascrizioni successive

Il legislatore stabilisce una regola di particolare rilievo: in mancanza dell'annotazione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione, oppure a favore del quale si e' avverata la condizione, non producono effetto. La ratio e' chiara: chi consulta i registri deve poter ricostruire integralmente la vicenda traslativa, e finché la caducazione non risulta annotata il bene continua ad apparire intestato all'acquirente dell'atto poi caducato, con conseguenze potenzialmente gravi sull'affidamento dei terzi.

La ripresa di efficacia dopo l'annotazione

Una volta eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute riprendono pieno effetto secondo l'ordine cronologico delle rispettive formalita'. Si tratta di un meccanismo di sanatoria che consente alle pubblicita' medio tempore eseguite di acquistare retroattivamente la propria efficacia, una volta ricomposta la continuità nei registri immobiliari. Il sistema appare così coerente con il principio di tutela dei terzi che hanno fatto affidamento sulle risultanze pubbliche e, al contempo, garantisce a chi ha eseguito tempestivamente le proprie formalita' di non vedere vanificato il proprio diligente operato per il solo ritardo dell'annotazione.

I titoli per l'annotazione

L'ultimo comma indica i titoli sulla cui base può essere eseguita l'annotazione: si tratta della sentenza che dichiara la nullita' o pronuncia l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la revocazione, oppure della convenzione da cui risulti uno dei fatti indicati. Qualora si tratti di avveramento di condizione, la legge ammette espressamente l'annotazione in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione si e' verificata, soluzione che agevola la pubblicita' senza richiedere il consenso della controparte. La gamma dei titoli ammessi e' dunque ampia e calibrata sulla varietà delle vicende che possono incidere sull'efficacia dell'atto originario.

Domande frequenti

Quali eventi si annotano ai sensi dell'art. 2655 c.c.?

La dichiarazione di nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto o iscritto, nonché l'avveramento della condizione risolutiva apposta a tale atto e la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico.

Cosa accade se l'annotazione non viene eseguita?

Le trascrizioni o iscrizioni successive a carico di chi ha ottenuto la caducazione dell'atto o a favore del quale si e' avverata la condizione non producono effetto, perché la pubblicita' resta scollegata dall'atto originario.

L'annotazione tardiva sana le formalita' già eseguite?

Si'. Una volta eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute riprendono efficacia secondo l'ordine cronologico, ricomponendo la continuità della pubblicita' immobiliare.

Su quale titolo si fonda l'annotazione?

Sulla sentenza che pronuncia uno dei provvedimenti caducatori, oppure sulla convenzione da cui risulti uno dei fatti indicati. Per l'avveramento della condizione e' sufficiente la dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione si e' verificata.

Chi ha interesse a chiedere l'annotazione?

In primo luogo chi ha ottenuto la caducazione dell'atto o chi e' avvantaggiato dall'avveramento della condizione, poiché senza l'annotazione le successive trascrizioni a proprio favore non producono effetto.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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