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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2668 c.c. Cancellazione della trascrizione

In vigore dal 19/04/1942

La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.

Si deve cancellare l’indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l’avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

In sintesi

  • La cancellazione della trascrizione di domande giudiziali richiede consenso delle parti o sentenza passata in giudicato.
  • E disposta dal giudice in caso di rigetto della domanda o estinzione del processo per rinuncia o inattivita.
  • Riguarda le domande indicate negli artt. 2652 e 2653 c.c. e le relative annotazioni successive.
  • Permette di liberare l'immobile dal vincolo pubblicitario quando la pretesa non e accolta o e abbandonata.
  • Si cancellano anche le indicazioni di condizione o termine al verificarsi delle vicende previste dalla norma.
  • La cancellazione produce effetti dal momento dell'esecuzione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

La cancellazione della trascrizione: funzione e presupposti

L'articolo 2668 del Codice civile disciplina la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali e delle relative annotazioni, completando il sistema della pubblicita processuale immobiliare. La trascrizione di una domanda giudiziale, prevista dagli articoli 2652 e 2653 c.c., produce l'effetto di rendere opponibile ai terzi l'esito del processo, salvaguardando l'attore vittorioso anche rispetto ad atti dispositivi compiuti dal convenuto durante la pendenza della lite. Tuttavia, quando la domanda non viene accolta o il processo si estingue, il vincolo pubblicitario non deve permanere indefinitamente sull'immobile.

I presupposti della cancellazione consensuale

Il primo comma prevede due strade per ottenere la cancellazione. La prima e il consenso debitamente prestato dalle parti interessate. Si tratta della via piu rapida e frequente quando le parti, anche dopo l'instaurazione della lite, raggiungono un accordo transattivo che rende inutile il mantenimento della trascrizione. Il consenso deve provenire da tutti i soggetti coinvolti nel rapporto giuridico controverso e va espresso nelle forme richieste per la cancellazione presso la Conservatoria.

La cancellazione giudiziale

Quando manca il consenso delle parti, la cancellazione e ordinata con sentenza passata in giudicato. La definitivita del provvedimento e essenziale: solo l'irrevocabilita del giudicato giustifica la rimozione del vincolo. Il secondo comma stabilisce inoltre che la cancellazione deve essere ordinata anche nei casi di rigetto della domanda o di estinzione del processo per rinuncia o inattivita delle parti. In tali ipotesi, viene meno il presupposto stesso della trascrizione e la liberazione dell'immobile risponde a un'esigenza di certezza dei traffici.

Le indicazioni di condizione e termine

Il terzo comma estende la regola alla cancellazione delle indicazioni di condizione o termine apposte negli atti trascritti. Quando l'avveramento o la mancanza della condizione, oppure la scadenza del termine, risulta da sentenza o da dichiarazione anche unilaterale della parte sfavorita, l'indicazione va rimossa. Si pensi a Tizio che ha venduto un immobile a Caio con condizione sospensiva del pagamento entro una certa data: se il pagamento non avviene e la condizione cosi non si verifica, Tizio puo ottenere la cancellazione dell'indicazione condizionale.

Profili pratici e procedurali

La domanda di cancellazione si propone al conservatore dei registri immobiliari mediante presentazione del titolo idoneo, ossia il consenso autenticato o la sentenza definitiva. Il conservatore verifica la sussistenza dei presupposti e provvede materialmente all'annotazione di cancellazione. Dal momento dell'esecuzione, il vincolo pubblicitario cessa e l'immobile risulta libero da pretese connesse alla domanda trascritta, restituendo piena certezza alla circolazione del diritto. La norma assolve cosi a una funzione essenziale di chiusura del sistema, evitando che trascrizioni prive di base giuridica permangano nei registri.

Domande frequenti

Quando si puo cancellare la trascrizione di una domanda giudiziale?

La cancellazione e possibile con il consenso delle parti interessate oppure in forza di sentenza passata in giudicato che la ordini, in particolare nei casi di rigetto della domanda o estinzione del processo.

Cosa si intende per estinzione del processo per inattivita?

E l'ipotesi in cui le parti omettono di compiere atti necessari alla prosecuzione del giudizio entro i termini previsti, comportando la chiusura del processo senza una decisione di merito sulla domanda trascritta.

Quale documento serve per ottenere la cancellazione?

Occorre presentare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari il titolo idoneo: l'atto di consenso delle parti nelle forme prescritte oppure la sentenza definitiva che ordina la cancellazione, corredata della certificazione di passaggio in giudicato.

Si possono cancellare condizioni e termini indicati nella trascrizione?

Si. L'art. 2668 c.c. prevede la cancellazione delle indicazioni di condizione o termine quando l'avveramento, la mancanza o la scadenza risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte sfavorita.

La cancellazione ha effetto retroattivo?

No. La cancellazione produce effetti dal momento dell'esecuzione nei registri. Tuttavia, una volta cancellata la trascrizione, il vincolo non e piu opponibile ai terzi che successivamente acquistino diritti sull'immobile.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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