Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2684 c.c. – Atti soggetti a trascrizione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall’art. 2644:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione;

2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;

5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.

In sintesi

  • L'articolo elenca gli atti tra vivi soggetti a trascrizione per i beni mobili registrati.
  • Sono soggetti i contratti traslativi della proprietà o costitutivi di comunione.
  • Sono soggetti i contratti costitutivi, modificativi o traslativi di usufrutto e uso.
  • Sono soggetti gli atti di rinunzia a tali diritti e le transazioni che li riguardano.
  • Sono trascrivibili i provvedimenti di trasferimento nei giudizi di espropriazione.
  • Sono trascrivibili le sentenze costitutive, modificative o traslative dei medesimi diritti.
Indice dei contenuti

L'elenco degli atti soggetti a trascrizione

L'articolo 2684 del Codice Civile contiene l'elenco tassativo degli atti per i quali e' richiesta la trascrizione ai fini dell'opponibilita' ai terzi, in coordinamento con l'articolo 2644 c.c. che ne disciplina gli effetti. La norma replica, per i beni mobili registrati indicati nell'articolo 2683, lo schema già previsto per gli immobili. Si individuano sei categorie di atti, ciascuna corrispondente a una tipologia di vicenda giuridica che incide su diritti reali.

Contratti traslativi e costitutivi di comunione

La prima categoria riguarda i contratti che trasferiscono la proprieta' o che costituiscono una comunione. Rientrano qui le compravendite, le permute, le donazioni, i conferimenti societari aventi a oggetto navi, aeromobili o autoveicoli. La costituzione di comunione, ad esempio, ricorre quando più soggetti acquistano insieme un'imbarcazione. La trascrizione rende l'atto opponibile a terzi che acquistino successivamente dal medesimo dante causa.

Diritti reali minori: usufrutto e uso

La seconda e terza categoria includono i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti di usufrutto o di uso e gli atti di rinunzia agli stessi diritti. Si pensi al caso di Tizio che costituisce in favore di Caio un usufrutto su un autoveicolo per la durata di tre anni: l'atto va trascritto al PRA per essere opponibile a chi acquistera' dal nudo proprietario.

Transazioni e provvedimenti espropriativi

La quarta categoria concerne le transazioni che abbiano per oggetto controversie sui medesimi diritti. Se Tizio e Caio si accordano per definire una lite relativa alla proprieta' di un aereo, la transazione va trascritta. La quinta categoria riguarda i provvedimenti di espropriazione forzata con cui il giudice trasferisce la proprieta' o altri diritti reali sul bene mobile registrato a favore dell'aggiudicatario.

Le sentenze costitutive

La sesta categoria comprende le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti reali precedentemente indicati. Tipici esempi sono la sentenza che dichiara l'usucapione, quella che dispone il trasferimento ex articolo 2932 c.c. in esecuzione specifica di un obbligo a contrarre, quella che annulla o risolve un precedente contratto traslativo.

Esempio pratico

Tizio promette in vendita a Caio un'imbarcazione iscritta nei registri navali, ma rifiuta di stipulare l'atto definitivo. Caio agisce in giudizio ex articolo 2932 c.c. e ottiene una sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto non concluso. La sentenza, una volta passata in giudicato, deve essere trascritta nei registri navali per essere opponibile ai terzi: solo da quel momento Caio risulta proprietario nei confronti di eventuali successivi acquirenti dal medesimo Tizio.

Funzione sistematica della norma

L'articolo 2684 c.c. ha funzione catalogativa e ricognitiva: indica quali atti, una volta posti in essere su beni mobili registrati, attivano l'esigenza della formalita' pubblicitaria. Il rinvio all'articolo 2644 c.c. chiarisce che gli effetti sono quelli classici della trascrizione: l'atto non trascritto resta valido tra le parti, ma non e' opponibile al terzo che abbia trascritto prima un atto incompatibile. Per il professionista, il presidio operativo e' costante: verificare quale atto rientri nell'elenco e procedere alla trascrizione tempestiva.

Domande frequenti

Quali atti sono soggetti a trascrizione secondo l'art. 2684 c.c.?

I contratti traslativi della proprieta', costitutivi di comunione, di usufrutto e di uso, le rinunzie, le transazioni, i provvedimenti espropriativi e le sentenze costitutive sui medesimi diritti.

La trascrizione e' richiesta a pena di nullita' dell'atto?

No, l'atto non trascritto resta valido tra le parti, ma non e' opponibile ai terzi che abbiano trascritto prima un atto incompatibile, ai sensi dell'art. 2644 c.c.

Una sentenza che dichiara l'usucapione deve essere trascritta?

Si, la sentenza che costituisce, modifica o trasferisce diritti reali sul bene mobile registrato e' soggetta a trascrizione per essere opponibile ai terzi.

Anche la rinunzia a un diritto di usufrutto va trascritta?

Si, gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti reali indicati dalla norma rientrano espressamente tra quelli soggetti a trascrizione ai sensi del numero 3 dell'articolo.

La transazione su una controversia immobiliare e' compresa?

L'art. 2684 c.c. riguarda beni mobili registrati: per gli immobili la disciplina e' analoga ma trova fondamento in altre norme, in particolare nell'art. 2643 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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