Autore: Andrea Marton

  • Art. 112 c.p.p.: Surrogazione di copie agli originali mancanti

    Art. 112 c.p.p.: Surrogazione di copie agli originali mancanti

    Art. 112 c.p.p. – Surrogazione di copie agli originali mancanti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Surrogazione di copie agli originali mancanti

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l’originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l’originale dovrebbe trovarsi.

    2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un’altra copia autentica.

  • Articolo 113 Codice di Procedura Penale: Ricostituzione di atti

    Articolo 113 Codice di Procedura Penale: Ricostituzione di atti

    Art. 113 c.p.p. – Ricostituzione di atti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricostituzione di atti

    1. Se non è possibile provvedere a norma dell’articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.

    2. Se esiste la minuta dell’atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l’hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.

    3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell’atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

  • Articolo 114 Codice di Procedura Penale: Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

    Articolo 114 Codice di Procedura Penale: Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

    Art. 114 c.p.p. – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

    1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

    2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare …

    .

    2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.

    3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

    4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

    5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4.

    6. E vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.

    6-bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

    6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

    7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

  • Art. 115 c.p.p.: Violazione del divieto di pubblicazione

    Art. 115 c.p.p.: Violazione del divieto di pubblicazione

    Art. 115 c.p.p. – Violazione del divieto di pubblicazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Violazione del divieto di pubblicazione

    1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

    2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare.

  • Articolo 116 Codice di Procedura Penale: Copie, estratti e certificati

    Articolo 116 Codice di Procedura Penale: Copie, estratti e certificati

    Art. 116 c.p.p. – Copie, estratti e certificati

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Copie, estratti e certificati

    1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell’articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall’esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato .

    2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

    3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’articolo 114.

    3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

  • Art. 117 c.p.p.: Richiesta di copie di atti e di informazioni da

    Art. 117 c.p.p.: Richiesta di copie di atti e di informazioni da

    Art. 117 c.p.p. – Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

    1. Fermo quanto disposto dall’articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.

    L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

    2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

    2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all’articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

  • Art. 118 c.p.p.: Richiesta di copie di atti e di informazioni da

    Art. 118 c.p.p.: Richiesta di copie di atti e di informazioni da

    Art. 118 c.p.p. – Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell’interno

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell’interno

    1. Il ministro dell’interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

    1-bis. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all’accesso diretto al registro previsto dall’articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.

    2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

    3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.

  • Art. 119 c.p.p.: Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad a

    Art. 119 c.p.p.: Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad a

    Art. 119 c.p.p. – Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

    1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

    2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l’autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

  • Art. 120 c.p.p.: Testimoni ad atti del procedimento

    Art. 120 c.p.p.: Testimoni ad atti del procedimento

    Art. 120 c.p.p. – Testimoni ad atti del procedimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Testimoni ad atti del procedimento

    1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

    a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

    b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

  • Art. 121 c.p.p.: Memorie e richieste delle parti

    Art. 121 c.p.p.: Memorie e richieste delle parti

    Art. 121 c.p.p. – Memorie e richieste delle parti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Memorie e richieste delle parti

    1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.

    2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.

  • Art. 122 c.p.p.: Procura speciale per determinati atti

    Art. 122 c.p.p.: Procura speciale per determinati atti

    Art. 122 c.p.p. – Procura speciale per determinati atti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procura speciale per determinati atti

    1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.

    2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio.

    2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria.

    3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

  • Art. 123 c.p.p.: Dichiarazioni e richieste di persone detenute o

    Art. 123 c.p.p.: Dichiarazioni e richieste di persone detenute o

    Art. 123 c.p.p. – Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

    1. L’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.

    2. Quando l’imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richeste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.

    2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato

    3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.