Autore: Andrea Marton

  • Articolo 54 Codice del Consumo: Esecuzione del contratto

    Articolo 54 Codice del Consumo: Esecuzione del contratto

    Art. 54 Cod. Consumo – Esecuzione del contratto

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al professionista.

    *2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

  • Articolo 55 Codice del Consumo: Esclusioni

    Articolo 55 Codice del Consumo: Esclusioni

    Art. 55 Cod. Consumo – Esclusioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell’articolo 54 non si applicano:

    a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

    b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

    *2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:

    a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64, comma 1;

    b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;

    d) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

    d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

    e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

    f) di servizi di scommesse e lotterie.

  • Articolo 56 Codice del Consumo: Pagamento mediante carta

    Articolo 56 Codice del Consumo: Pagamento mediante carta

    Art. 56 Cod. Consumo – Pagamento mediante carta

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera e).

    *2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

  • Articolo 57 Codice del Consumo: Fornitura non richiesta

    Articolo 57 Codice del Consumo: Fornitura non richiesta

    Art. 57 Cod. Consumo – Fornitura non richiesta

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

    *2. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.

  • Art. 58 Cod.Cons.: Limiti all’impiego di talune tecniche di comu

    Art. 58 Cod.Cons.: Limiti all’impiego di talune tecniche di comu

    Art. 58 Cod. Consumo – Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.

    *2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

  • Art. 59 Cod.Cons.: Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezz

    Art. 59 Cod.Cons.: Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezz

    Art. 59 Cod. Consumo – Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici, l’informazione sul diritto di recesso di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L’informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall’articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l’invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.

  • Articolo 60 Codice del Consumo: Riferimenti

    Articolo 60 Codice del Consumo: Riferimenti

    Art. 60 Cod. Consumo – Riferimenti

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.

  • Art. 61 Codice del Consumo: Rinvio

    Art. 61 Codice del Consumo: Rinvio

    Art. 61 Cod. Consumo – Rinvio

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.

  • Articolo 62 Codice del Consumo: Sanzioni

    Articolo 62 Codice del Consumo: Sanzioni

    Art. 62 Cod. Consumo – Sanzioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all’incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all’articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.

    *2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

    *3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.

  • Articolo 63 Codice del Consumo: Foro competente

    Articolo 63 Codice del Consumo: Foro competente

    Art. 63 Cod. Consumo – Foro competente

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

  • Articolo 64 Codice del Consumo: Esercizio del diritto di recesso

    Articolo 64 Codice del Consumo: Esercizio del diritto di recesso

    Art. 64 Cod. Consumo – Esercizio del diritto di recesso

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.

    *2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.

    *3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

  • Articolo 65 Codice del Consumo: Decorrenze

    Articolo 65 Codice del Consumo: Decorrenze

    Art. 65 Cod. Consumo – Decorrenze

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

    **a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;

    **b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

    *2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

    **a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

    **b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

    *3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso e’, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

    *4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

    *5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.