Autore: Andrea Marton

  • Articolo 136 Codice di Procedura Penale: Contenuto del verbale

    Articolo 136 Codice di Procedura Penale: Contenuto del verbale

    Art. 136 c.p.p. – Contenuto del verbale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Contenuto del verbale

    1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

    2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.

  • Articolo 137 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione del verbale

    Articolo 137 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione del verbale

    Art. 137 c.p.p. – Sottoscrizione del verbale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sottoscrizione del verbale

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

    2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

  • Art. 138 c.p.p.: Trascrizione del verbale redatto con il mezzo d

    Art. 138 c.p.p.: Trascrizione del verbale redatto con il mezzo d

    Art. 138 c.p.p. – Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

    2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all’amministrazione dello Stato.

  • Art. 139 c.p.p.: Riproduzione fonografica o audiovisiva

    Art. 139 c.p.p.: Riproduzione fonografica o audiovisiva

    Art. 139 c.p.p. – Riproduzione fonografica o audiovisiva

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riproduzione fonografica o audiovisiva

    1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario che assiste il giudice.

    2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

    3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.

    4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all’amministrazione dello Stato.

    5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

    6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.

  • Art. 140 c.p.p.: Modalità di documentazione in casi particolari

    Art. 140 c.p.p.: Modalità di documentazione in casi particolari

    Art. 140 c.p.p. – Modalità di documentazione in casi particolari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Modalità di documentazione in casi particolari

    1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

    2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinchè sia riprodotta nell’originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.

  • Art. 141 c.p.p.: Dichiarazioni orali delle parti

    Art. 141 c.p.p.: Dichiarazioni orali delle parti

    Art. 141 c.p.p. – Dichiarazioni orali delle parti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Dichiarazioni orali delle parti

    1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l’ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti.

    Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

    2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

  • Articolo 142 Codice di Procedura Penale: Nullità dei verbali

    Articolo 142 Codice di Procedura Penale: Nullità dei verbali

    Art. 142 c.p.p. – Nullità dei verbali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Nullità dei verbali

    1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

  • Articolo 143 Codice di Procedura Penale: Nomina dell’interprete

    Articolo 143 Codice di Procedura Penale: Nomina dell’interprete

    Art. 143 c.p.p. – Articolo 143 ( (Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Articolo 143 (Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali)

    1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

    2. Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

    3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

    4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall’autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

    5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

    6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell’ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.

  • Art. 144 c.p.p.: Incapacità e incompatibilità dell’interprete

    Art. 144 c.p.p.: Incapacità e incompatibilità dell’interprete

    Art. 144 c.p.p. – Incapacità e incompatibilità dell’interprete

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Incapacità e incompatibilità dell’interprete

    1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

    a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;

    b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte;

    c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

    d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall’articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

  • Art. 145 c.p.p.: Ricusazione e astensione dell’interprete

    Art. 145 c.p.p.: Ricusazione e astensione dell’interprete

    Art. 145 c.p.p. – Ricusazione e astensione dell’interprete

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricusazione e astensione dell’interprete

    1. L’interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell’articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

    2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l’interprete ha obbligo di dichiararlo.

    3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l’interprete abbia espletato il proprio incarico.

    4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

  • Articolo 146 Codice di Procedura Penale: Conferimento dell’incarico

    Articolo 146 Codice di Procedura Penale: Conferimento dell’incarico

    Art. 146 c.p.p. – Conferimento dell’incarico

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Conferimento dell’incarico

    1. L’autorità procedente accerta l’identità dell’interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

    2. Lo ammonisce poi sull’obbligo di adempiere bene e fedelmente l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l’ufficio.

    2-bis. Quando l’interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l’autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti.

  • Articolo 147 Codice di Procedura Penale: Termine per le traduzioni scritte Sostituzione dell’interprete

    Articolo 147 Codice di Procedura Penale: Termine per le traduzioni scritte Sostituzione dell’interprete

    Art. 147 c.p.p. – Termine per le traduzioni scritte Sostituzione dell’interprete

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Termine per le traduzioni scritte Sostituzione dell’interprete

    1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l’autorità procedente fissa all’interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L’interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

    2. L’interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.