Autore: Andrea Marton

  • Articolo 481 Codice di Procedura Penale: Contenuto del verbale

    Articolo 481 Codice di Procedura Penale: Contenuto del verbale

    Art. 481 c.p.p. – Contenuto del verbale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Contenuto del verbale

    1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.

    2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

  • Art. 482 c.p.p.: Diritto delle parti in ordine alla documentazio

    Art. 482 c.p.p.: Diritto delle parti in ordine alla documentazio

    Art. 482 c.p.p. – Diritto delle parti in ordine alla documentazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Diritto delle parti in ordine alla documentazione

    1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

    2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l’ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.

  • Art. 483 c.p.p.: Sottoscrizione e trascrizione del verbale

    Art. 483 c.p.p.: Sottoscrizione e trascrizione del verbale

    Art. 483 c.p.p. – Sottoscrizione e trascrizione del verbale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sottoscrizione e trascrizione del verbale

    1. Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l’apposizione del visto.

    1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.

    3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

  • Articolo 484 Codice di Procedura Penale: Costituzione delle parti

    Articolo 484 Codice di Procedura Penale: Costituzione delle parti

    Art. 484 c.p.p. – Costituzione delle parti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Costituzione delle parti

    1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

    2. Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell’articolo 97 comma 4.

    2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonché, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies .

  • Articolo 485 Codice di Procedura Penale: Rinnovazione della citazione

    Articolo 485 Codice di Procedura Penale: Rinnovazione della citazione

    Art. 485 c.p.p. – Rinnovazione della citazione

    Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479

    [Abrogato]

  • Art. 486 c.p.p.: Impedimento a comparire dell’imputato o del dif

    Art. 486 c.p.p.: Impedimento a comparire dell’imputato o del dif

    Art. 486 c.p.p. – Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

    Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479

    [Abrogato]

  • Articolo 487 Codice di Procedura Penale: Contumacia dell’imputato

    Articolo 487 Codice di Procedura Penale: Contumacia dell’imputato

    Art. 487 c.p.p. – Contumacia dell’imputato

    Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479

    [Abrogato]

  • Art. 488 c.p.p.: Assenza e allontanamento volontaria dell’imputa

    Art. 488 c.p.p.: Assenza e allontanamento volontaria dell’imputa

    Art. 488 c.p.p. – Assenza e allontanamento volontaria dell’imputato

    Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479

    [Abrogato]

  • Articolo 489 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni del contumace

    Articolo 489 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni del contumace

    Art. 489 c.p.p. – Rimedi per l’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare).

    1. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.

    2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare

    2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

    a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;

    b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

  • Art. 490 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato assente

    Art. 490 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato assente

    Art. 490 c.p.p. – Accompagnamento coattivo dell’imputato assente

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Accompagnamento coattivo dell’imputato assente

    1. Il giudice, a norma dell’articolo 132, può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.

  • Articolo 491 Codice di Procedura Penale: Questioni preliminari

    Articolo 491 Codice di Procedura Penale: Questioni preliminari

    Art. 491 c.p.p. – Questioni preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Questioni preliminari

    1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell’articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l’intervento degli enti e delle associazioni previsti dall’articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

    2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

    3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

    4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.

    5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

  • Art. 492 c.p.p.: Dichiarazione di apertura del dibattimento

    Art. 492 c.p.p.: Dichiarazione di apertura del dibattimento

    Art. 492 c.p.p. – Dichiarazione di apertura del dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Dichiarazione di apertura del dibattimento

    1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

    2. L’ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell’imputazione.