Autore: Andrea Marton

  • Art. 148 c.p.p.: Organi e forme delle notificazioni

    Art. 148 c.p.p.: Organi e forme delle notificazioni

    Art. 148 c.p.p. – Organi e forme delle notificazioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione.

    2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

    3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell’atto all’interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

    4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall’autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

    5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

    6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

    7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l’autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo.

    8. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’organo competente per la notificazione consegna la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.

  • Art. 149 c.p.p.: Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e de

    Art. 149 c.p.p.: Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e de

    Art. 149 c.p.p. – Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando nei casi previsti dall’articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.

    2. Dell’attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell’ora della telefonata.

    3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell’articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

    4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

    5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

  • Art. 150 c.p.p.: Forme particolari di notificazione disposte dal

    Art. 150 c.p.p.: Forme particolari di notificazione disposte dal

    Art. 150 c.p.p. – Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

    Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    [Abrogato]

  • Art. 151 c.p.p.: Notificazioni richieste dal pubblico ministero

    Art. 151 c.p.p.: Notificazioni richieste dal pubblico ministero

    Art. 151 c.p.p. – Notificazioni richieste dal pubblico ministero

    Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    [Abrogato]

  • Art. 152 c.p.p.: Notificazioni richieste dalle parti private

    Art. 152 c.p.p.: Notificazioni richieste dalle parti private

    Art. 152 c.p.p. – Notificazioni richieste dalle parti private

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni richieste dalle parti private

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall’invio di copia dell’atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Art. 153 c.p.p.: Notificazioni e comunicazioni al pubblico minis

    Art. 153 c.p.p.: Notificazioni e comunicazioni al pubblico minis

    Art. 153 c.p.p. – Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

    1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall’articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall’articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale e sulla copia dell’atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

    2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell’atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

  • Art. 154 c.p.p.: Notificazioni alla persona offesa, alla parte c

    Art. 154 c.p.p.: Notificazioni alla persona offesa, alla parte c

    Art. 154 c.p.p. – Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

    1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell’articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all’estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria.

    Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 153-bis, commi 2 e 3.

    1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l’autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

    2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita , nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all’imputato non detenuto.

    3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

    4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

  • Art. 155 c.p.p.: Notificazioni per pubblici annunzi alle persone

    Art. 155 c.p.p.: Notificazioni per pubblici annunzi alle persone

    Art. 155 c.p.p. – Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

    1. Quando per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell’atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all’atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

    2. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l’autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    3. La notificazione si ha per avvenuta quando l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell’autorità procedente.

  • Art. 156 c.p.p.: Notificazioni all’imputato detenuto

    Art. 156 c.p.p.: Notificazioni all’imputato detenuto

    Art. 156 c.p.p. – Notificazioni all’imputato detenuto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni all’imputato detenuto

    1. Le notificazioni all’imputato detenuto , anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

    2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all’imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell’istituto informa immediatamente l’interessato con il mezzo più celere.

    3. Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari , anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell’articolo 157 , con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1 .

    4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

    5. In nessun caso le notificazioni all’imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell’articolo 159.

  • Art. 157 c.p.p.: Prima notificazione all’imputato non detenuto

    Art. 157 c.p.p.: Prima notificazione all’imputato non detenuto

    Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all’imputato non detenuto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Prima notificazione all’imputato non detenuto

    1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

    2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l’imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

    3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

    4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

    5. L’autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato.

    6.

    La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 8 .

    7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

    8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto è depositato nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L’ufficiale giudiziario , inoltre, invia copia dell’atto, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato . Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

    8-bis.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 1, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell’atto dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

    8-quater. L’omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell’atto notificato all’assistito, ove imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

  • Art. 158 c.p.p.: Prima notificazione all’imputato in servizio mi

    Art. 158 c.p.p.: Prima notificazione all’imputato in servizio mi

    Art. 158 c.p.p. – Prima notificazione all’imputato in servizio militare

    Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    [Abrogato]

  • Art. 159 c.p.p.: Notificazioni all’imputato in caso di irreperib

    Art. 159 c.p.p.: Notificazioni all’imputato in caso di irreperib

    Art. 159 c.p.p. – Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità 1.

    Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se» e le parole «le notificazioni non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore.

    2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L’irreperibile è rappresentato dal difensore.