Autore: Andrea Marton

  • Art. 124 c.p.p.: Obbligo di osservanza delle norme processuali

    Art. 124 c.p.p.: Obbligo di osservanza delle norme processuali

    Art. 124 c.p.p. – Obbligo di osservanza delle norme processuali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Obbligo di osservanza delle norme processuali

    1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

    2. I dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

  • Art. 125 c.p.p.: Forme dei provvedimenti del giudice

    Art. 125 c.p.p.: Forme dei provvedimenti del giudice

    Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Forme dei provvedimenti del giudice

    1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto.

    2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

    3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

    4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

    5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio. Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

    6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l’osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

  • Articolo 126 Codice di Procedura Penale: Assistenza al giudice

    Articolo 126 Codice di Procedura Penale: Assistenza al giudice

    Art. 126 c.p.p. – Assistenza al giudice

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Assistenza al giudice

    1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.

    1-bis. Il giudice è supportato dall’ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.

  • Art. 127 c.p.p.: Procedimento in camera di consiglio

    Art. 127 c.p.p.: Procedimento in camera di consiglio

    Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento in camera di consiglio

    1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori.

    L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.

    2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

    3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

    4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

    5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

    6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

    7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

    8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

    9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

    10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2.

  • Art. 128 c.p.p.: Deposito dei provvedimenti del giudice

    Art. 128 c.p.p.: Deposito dei provvedimenti del giudice

    Art. 128 c.p.p. – Deposito dei provvedimenti del giudice

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Deposito dei provvedimenti del giudice

    1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

  • Art. 129 c.p.p.: Obbligo della immediata declaratoria di determi

    Art. 129 c.p.p.: Obbligo della immediata declaratoria di determi

    Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

    1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

    2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

  • Art. 130 c.p.p.: Correzione di errori materiali

    Art. 130 c.p.p.: Correzione di errori materiali

    Art. 130 c.p.p. – Correzione di errori materiali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Correzione di errori materiali

    1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione.

    1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell’articolo 619, comma 2

    2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’articolo 127. Dell’ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull’originale dell’atto.

  • Articolo 131 Codice di Procedura Penale: Poteri coercitivi del giudice

    Articolo 131 Codice di Procedura Penale: Poteri coercitivi del giudice

    Art. 131 c.p.p. – Poteri coercitivi del giudice

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Poteri coercitivi del giudice

    1. Il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

  • Art. 132 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato

    Art. 132 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato

    Art. 132 c.p.p. – Accompagnamento coattivo dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Accompagnamento coattivo dell’imputato

    1. L’accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l’imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.

    2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

  • Art. 133 c.p.p.: Accompagnamento coattivo di altre persone

    Art. 133 c.p.p.: Accompagnamento coattivo di altre persone

    Art. 133 c.p.p. – Accompagnamento coattivo di altre persone

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Accompagnamento coattivo di altre persone

    1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

    1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

    2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132.

  • Articolo 134 Codice di Procedura Penale: Modalità di documentazione

    Articolo 134 Codice di Procedura Penale: Modalità di documentazione

    Art. 134 c.p.p. – Modalità di documentazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Modalità di documentazione

    1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica .

    2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell’articolo 110.

    3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

    .

    4.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

  • Articolo 135 Codice di Procedura Penale: Redazione del verbale

    Articolo 135 Codice di Procedura Penale: Redazione del verbale

    Art. 135 c.p.p. – Redazione del verbale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Redazione del verbale

    1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice.

    2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo , il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.