Autore: Andrea Marton

  • Art. 100 c.p.p.: Difensore delle altre parti private

    Art. 100 c.p.p.: Difensore delle altre parti private

    Art. 100 c.p.p. – Difensore delle altre parti private

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Difensore delle altre parti private

    1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata .

    2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.

    3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

    4. Il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

    5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.

  • Art. 101 c.p.p.: Difensore della persona offesa

    Art. 101 c.p.p.: Difensore della persona offesa

    Art. 101 c.p.p. – Difensore della persona offesa

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Difensore della persona offesa

    1. La persona offesa dal reato, per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall’articolo 96 comma 2.Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni .

    2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell’articolo 93 si applicano le disposizioni dell’articolo 100.

  • Articolo 102 Codice di Procedura Penale: Sostituto del difensore

    Articolo 102 Codice di Procedura Penale: Sostituto del difensore

    Art. 102 c.p.p. – Sostituto del difensore

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sostituto del difensore

    1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un sostituto

    2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.

  • Art. 103 c.p.p.: Garanzie di libertà del difensore

    Art. 103 c.p.p.: Garanzie di libertà del difensore

    Art. 103 c.p.p. – Garanzie di libertà del difensore

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Garanzie di libertà del difensore

    1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

    a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;

    b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

    2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

    3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

    4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

    5. Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

    6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

    6-bis. È parimenti vietata l’acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

    6-ter. L’autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate

    7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

  • Art. 104 c.p.p.: Colloqui del difensore con l’imputato in custod

    Art. 104 c.p.p.: Colloqui del difensore con l’imputato in custod

    Art. 104 c.p.p. – Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare

    1. L’imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura.

    2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l’arresto o il fermo.

    3. Nel corso delle indagini preliminari per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater , quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l’esercizio del diritto di conferire con il difensore.

    4. Nell’ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l’arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.

    4-bis. L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell’interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.

  • Art. 105 c.p.p.: Abbandono e rifiuto della difesa

    Art. 105 c.p.p.: Abbandono e rifiuto della difesa

    Art. 105 c.p.p. – Abbandono e rifiuto della difesa

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Abbandono e rifiuto della difesa

    1. Il consiglio dell’ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.

    2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l’abbandono o il rifiuto.

    3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell’ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

    4. L’autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell’ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell’ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all’articolo 106, comma 4-bis

    5. L’abbandono della difesa delle parti private diverse dall’imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall’articolo 91 non impedisce in alcun caso l’immediata continuazione del procedimento e non interrompe l’udienza.

  • Art. 106 c.p.p.: Incompatibilità della difesa di più imputati ne

    Art. 106 c.p.p.: Incompatibilità della difesa di più imputati ne

    Art. 106 c.p.p. – Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento 1.

    salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.

    2. L’autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

    3. Qualora l’incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell’articolo 97.

    4. Se l’incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.

    4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

  • Art. 107 c.p.p.: Non accettazione, rinuncia o revoca del difenso

    Art. 107 c.p.p.: Non accettazione, rinuncia o revoca del difenso

    Art. 107 c.p.p. – Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

    1. Il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato.

    2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente.

    3. La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’articolo 108.

    4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

  • Articolo 108 Codice di Procedura Penale: Termine per la difesa

    Articolo 108 Codice di Procedura Penale: Termine per la difesa

    Art. 108 c.p.p. – Termine per la difesa

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

    2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza

  • Articolo 109 Codice di Procedura Penale: Lingua degli atti

    Articolo 109 Codice di Procedura Penale: Lingua degli atti

    Art. 109 c.p.p. – Lingua degli atti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Lingua degli atti

    1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

    2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua.

    Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

    3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

  • Articolo 110 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione degli atti

    Articolo 110 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione degli atti

    Art. 110 c.p.p. – Forma degli atti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

    2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

    3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

    4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

  • Articolo 111 Codice di Procedura Penale: Data degli atti

    Articolo 111 Codice di Procedura Penale: Data degli atti

    Art. 111 c.p.p. – Data (e sottoscrizione) degli atti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Data e sottoscrizione degli atti

    1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente descritta.

    2. Se l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi.

    2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

    2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.

    2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa attestazione in fine dell’atto medesimo.