Autore: Andrea Marton

  • Art. 88 c.p.p.: Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della

    Art. 88 c.p.p.: Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della

    Art. 88 c.p.p. – Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile

    1. L’ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

    2. L’esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l’azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

    3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3.

  • Art. 89 c.p.p.: Citazione del civilmente obbligato per la pena p

    Art. 89 c.p.p.: Citazione del civilmente obbligato per la pena p

    Art. 89 c.p.p. – Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

    1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l’udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.

    2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell’articolo 87 comma 3.

  • Art. 90 c.p.p.: Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

    Art. 90 c.p.p.: Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

    Art. 90 c.p.p. – Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

    1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

    1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

    2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

    2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali.

    3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

  • Art. 91 c.p.p.: Diritti e facoltà degli enti e delle associazion

    Art. 91 c.p.p.: Diritti e facoltà degli enti e delle associazion

    Art. 91 c.p.p. – Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

    1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro , ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

  • Articolo 92 Codice di Procedura Penale: Consenso della persona offesa

    Articolo 92 Codice di Procedura Penale: Consenso della persona offesa

    Art. 92 c.p.p. – Consenso della persona offesa

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Consenso della persona offesa

    1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

    2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.

    3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

    4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

  • Art. 93 c.p.p.: Intervento degli enti o delle associazioni

    Art. 93 c.p.p.: Intervento degli enti o delle associazioni

    Art. 93 c.p.p. – Intervento degli enti o delle associazioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Intervento degli enti o delle associazioni

    1. Per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’articolo 91 l’ente o l’associazione presenta all’autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

    a) le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;

    b) l’indicazione del procedimento;

    c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

    d) l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento;

    e) la sottoscrizione del difensore.

    2. Unitamente all’atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall’articolo 100 comma 1.

    3. Se è presentato fuori udienza, l’atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell’ultima notificazione.

    4. L’intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

  • Articolo 94 Codice di Procedura Penale: Termine per l’intervento

    Articolo 94 Codice di Procedura Penale: Termine per l’intervento

    Art. 94 c.p.p. – Termine per l’intervento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Termine per l’intervento

    1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.

  • Articolo 95 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Articolo 95 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Art. 95 c.p.p. – Provvedimenti del giudice

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti del giudice

    1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell’articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all’intervento dell’ente o dell’associazione. L’opposizione è notificata al legale rappresentante dell’ente o dell’associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

    2. Se l’intervento è avvenuto prima dell’esercizio dell’azione penale, sull’opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell’udienza preliminare, l’opposizione è proposta prima dell’apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento, l’opposizione è proposta a norma dell’articolo 491 comma 1.

    3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

    4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l’esclusione dell’ente o dell’associazione.

  • Articolo 96 Codice di Procedura Penale: Difensore di fiducia

    Articolo 96 Codice di Procedura Penale: Difensore di fiducia

    Art. 96 c.p.p. – Difensore di fiducia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Difensore di fiducia

    1. L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

    2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

    3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

  • Articolo 97 Codice di Procedura Penale: Difensore di ufficio

    Articolo 97 Codice di Procedura Penale: Difensore di ufficio

    Art. 97 c.p.p. – Difensore di ufficio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Difensore di ufficio

    1. L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

    2. Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

    3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2.

    4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2.

    5. Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

    6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

  • Articolo 98 Codice di Procedura Penale: Patrocinio dei non abbienti

    Articolo 98 Codice di Procedura Penale: Patrocinio dei non abbienti

    Art. 98 c.p.p. – Patrocinio dei non abbienti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Patrocinio dei non abbienti

    1. L’imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.

  • Art. 99 c.p.p.: Estensione al difensore dei diritti dell’imputato

    Art. 99 c.p.p.: Estensione al difensore dei diritti dell’imputato

    Art. 99 c.p.p. – Estensione al difensore dei diritti dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Estensione al difensore dei diritti dell’imputato

    1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo.

    2. L’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.