Autore: Andrea Marton

  • Art. 64 c.p.p.: Regole generali per l’interrogatorio

    Art. 64 c.p.p.: Regole generali per l’interrogatorio

    Art. 64 c.p.p. – Regole generali per l’interrogatorio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Regole generali per l’interrogatorio

    1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

    2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

    3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

    a)le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

    b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

    c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197-bis.

    3-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.

  • Articolo 65 Codice di Procedura Penale: Interrogatorio nel merito

    Articolo 65 Codice di Procedura Penale: Interrogatorio nel merito

    Art. 65 c.p.p. – Interrogatorio nel merito

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Interrogatorio nel merito

    1. L’autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

    2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

    3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

  • Art. 66 c.p.p.: Verifica dell’identità personale dell’imputato

    Art. 66 c.p.p.: Verifica dell’identità personale dell’imputato

    Art. 66 c.p.p. – Verifica dell’identità personale dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Verifica dell’identità personale dell’imputato

    1. Nel primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

    2. L’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell’autorità procedente, quando sia certa l’identità fisica della persona. In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso .

    3. Le erronee generalità attribuite all’imputato sono rettificate nelle forme previste dall’articolo 130.

  • Art. 67 c.p.p.: Incertezza sull’età dell’imputato

    Art. 67 c.p.p.: Incertezza sull’età dell’imputato

    Art. 67 c.p.p. – Incertezza sull’età dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Incertezza sull’età dell’imputato

    1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

  • Art. 68 c.p.p.: Errore sull’identità fisica dell’imputato

    Art. 68 c.p.p.: Errore sull’identità fisica dell’imputato

    Art. 68 c.p.p. – Errore sull’identità fisica dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Errore sull’identità fisica dell’imputato

    1. Se risulta l’errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129.

  • Articolo 69 Codice di Procedura Penale: Morte dell’imputato

    Articolo 69 Codice di Procedura Penale: Morte dell’imputato

    Art. 69 c.p.p. – Morte dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Morte dell’imputato

    1. Se risulta la morte dell’imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129.

    2. La sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.

  • Art. 70 c.p.p.: Accertamenti sulla capacità dell’imputato

    Art. 70 c.p.p.: Accertamenti sulla capacità dell’imputato

    Art. 70 c.p.p. – Accertamenti sulla capacità dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Accertamenti sulla capacità dell’imputato

    1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.

    2. Durante il tempo occorrente per l’espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.

    3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392.

  • Art. 71 c.p.p.: Sospensione del procedimento per incapacità dell

    Art. 71 c.p.p.: Sospensione del procedimento per incapacità dell

    Art. 71 c.p.p. – Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato

    1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

    2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice nomina all’imputato un curatore speciale, designando di preferenza l’eventuale rappresentante legale.

    3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all’imputato.

    4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell’imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

    5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 70 comma 3.

    6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3.

  • Art. 72 c.p.p.: Revoca dell’ordinanza di sospensione

    Art. 72 c.p.p.: Revoca dell’ordinanza di sospensione

    Art. 72 c.p.p. – Revoca dell’ordinanza di sospensione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Revoca dell’ordinanza di sospensione

    1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

    2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell’imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell’imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

  • Articolo 73 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti cautelari

    Articolo 73 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti cautelari

    Art. 73 c.p.p. – Provvedimenti cautelari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti cautelari

    1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell’imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l’autorità competente per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.

    2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell’imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L’ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell’autorità indicata nel comma 1.

    3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell’imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall’articolo 286.

    4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all’informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

  • Art. 74 c.p.p.: Legittimazione all’azione civile

    Art. 74 c.p.p.: Legittimazione all’azione civile

    Art. 74 c.p.p. – Legittimazione all’azione civile

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Legittimazione all’azione civile

    1. L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.

  • Art. 75 c.p.p.: Rapporti tra azione civile e azione penale

    Art. 75 c.p.p.: Rapporti tra azione civile e azione penale

    Art. 75 c.p.p. – Rapporti tra azione civile e azione penale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rapporti tra azione civile e azione penale

    1. L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.

    L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

    2. L’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

    3. Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.