Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70 c.p.p. – Accertamenti sulla capacità dell’imputato

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Accertamenti sulla capacità dell’imputato

1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.

2. Durante il tempo occorrente per l’espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.

3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392.

In sintesi

  • Diritto-dovere di accertare la capacità psichica dell'imputato tramite perizia giudiziale
  • Disposta dal giudice di ufficio o a richiesta di parte, in ogni stadio del procedimento
  • Sospensione del processo durante la perizia, con assunzione delle prove cruciali
  • Protezione della partecipazione consapevole al dibattimento
  • Fondamento costituzionale nel diritto di difesa (art. 24 Cost.)
Indice dei contenuti

Quando l'imputato potrebbe non comprendere il processo per infermità mentale sopravvenuta al reato, il giudice ordina perizia psichiatrica per accertare la capacità di partecipazione.

Ratio

L'articolo 70 c.p.p. affronta la situazione di un imputato colpito da infermità mentale sopravvenuta al fatto di reato. La ratio è duplice: garantire che l'imputato partecipi coscientemente al proprio procedimento (diritto di difesa effettivo, art. 24 Cost.); al contempo, proteggere la sanità mentale dell'imputato stesso durante il processo, evitando che una persona incapace di intendere sia sottoposta al carico emotivo e cognitivo del dibattimento.

La norma distingue rigidamente tra incapacità a commettere il reato (desumibile da periti all'inizio del processo, su cui si basa la perizia) e incapacità di partecipare consapevolmente al processo (che sorge successivamente al fatto e richiede accertamento in corso di procedimento). Questa seconda forma di incapacità non è causa di proscioglimento, ma di sospensione processuale con eventuale provvedimento sanitario.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (artt. 529-531 c.p.p.) o di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.), e vi è ragione di ritenere che per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio perizia a cura di esperti (art. 220 c.p.p. descrive le modalità).

Il comma 2 autorizza il giudice, durante la perizia, ad assumere prove a richiesta del difensore che potrebbero condurre al proscioglimento, nonché altre prove se sussiste pericolo nel ritardo (situazioni urgenti).

Il comma 3 regola la fase delle indagini preliminari: se la necessità emerge durante il PM, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme dell'incidente probatorio (art. 392 s. c.p.p.). I termini delle indagini restano sospesi; il PM compie solo atti che non richiedono partecipazione conscia dell'imputato (interrogatori, confessioni, restituzione di beni non sono possibili).

Quando si applica

La disposizione si applica quando: (a) imputato sviluppa psicosi, demenza, o altra infermità che sorga dopo il fatto (non connessa al fatto stesso); (b) il giudice, il PM o il difensore hanno «ragione di ritenere» (fondamento ragionevole, non certezza) che l'incapacità esista; (c) il procedimento non è ancora chiuso da sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere.

Casi concreti: imputato che sviluppa schizofrenia durante le indagini; demenza presenile diagnosticata durante il dibattimento; grave depressione post-traumatica connessa agli interrogatori. Se la perizia accerta l'incapacità, il procedimento è sospeso; se accerta capacità residua o piena, continua normalmente.

Connessioni

L'articolo 70 c.p.p. si connette all'art. 71 c.p.p. (sospensione del procedimento), all'art. 73 c.p.p. (provvedimenti cautelari medici), all'art. 98 c.p. (capacità penale minore), agli artt. 529-531 c.p.p. (proscioglimento per vizio di mente), all'art. 220 c.p.p. (perizia), all'art. 392 c.p.p. (incidente probatorio). Rimandi inoltre a normative sulla salute mentale, tutela, e amministrazione di sostegno (L. 6/2004).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è imputato di furto aggravato in corso di indagini preliminari

Dopo tre mesi, il difensore di Tizio comunica al PM che Tizio presenta sintomi di psicosi paranoide (allucinazioni, delirio di persecuzione) e non è in grado di comprendere il significato degli interrogatori. Il PM richiede al giudice una perizia psichiatrica con le forme dell'incidente probatorio (comma 3). Durante la perizia (durata 2-3 mesi), i termini delle indagini preliminari rimangono sospesi; il PM acquisisce solo documentazione non contestuale. Se la perizia accerta incapacità di partecipazione conscia, il giudice pronuncia sospensione ex art. 71 c.p.p. e nomina un curatore speciale. Tizio non può essere interrogato fino a recupero della capacità; nel frattempo il curatore ne protegge gli interessi.

Caso 2: Caio è in dibattimento per lesioni gravi

Dopo la prima udienza dibattimentale, gli operatori giudiziari notano che Caio mostra disorientamento temporo-spaziale, incoerenza nei dialoghi, e confabulazione. La psicopatologia è insorta di recente (demenza frontotemporale in stadio iniziale). Il giudice dispone perizia ex art. 70 comma 1. Durante la perizia, secondo il comma 2, può assumere prove cruciali richieste dal difensore che provino l'innocenza di Caio, così da concludere rapidamente il processo senza esporre ulteriormente Caio allo stress dibattimentale. Se la perizia conferma incapacità, il dibattimento è sospeso fino a stabilizzazione psichiatrica.

Domande frequenti

Se accuso disturbi psichici durante il processo, il procedimento si ferma automaticamente?

Non automaticamente, ma il tuo difensore può segnalare al giudice o al PM i disturbi che stai manifestando. Il giudice ordinerà allora una perizia psichiatrica per accertare se hai capacità di partecipare consapevolmente al processo. Se la perizia accerta incapacità, il procedimento è sospeso fino a tuo recupero.

Chi sceglie gli esperti che conducono la perizia?

Il giudice, secondo le procedure stabilite dall'art. 220 c.p.p. Nomina un perito principale e, su richiesta, periti di parte per conto del PM e del difensore. I periti sono iscritti a registri speciali (medici esperti di psichiatria forense) e giurano fedeltà alla giustizia.

Quanto tempo occorre per una perizia psichiatrica?

Solitamente 2-4 mesi, a seconda della complessità del caso e della disponibilità dei periti. Durante la perizia il procedimento rimane sospeso; i termini di prescrivibilità del reato non decorrono in questo periodo.

Se la perizia accerta che sono capace nonostante i sintomi, il processo prosegue?

Sì. Se la perizia conclude che hai capacità residua di partecipare coscientemente (pur con difficoltà), il giudice può proseguire il dibattimento. È possibile però che il giudice adotti misure di protezione (pause frequenti, presenza costante difensore, ambienti meno stressanti) per facilitare la tua partecipazione consapevole.

La perizia psichiatrica serve a farmi condannare per vizio di mente?

No, assolutamente. La perizia ex art. 70 accerta se sei in grado di partecipare al processo nel presente, non se eri capace di intendere al momento del reato. Se la perizia accerta incapacità presente, il procedimento è sospeso per tutela tua; non è usata per dimostrare colpevolezza. Questione diversa è la perizia ex artt. 529-531 c.p.p., che accerta la capacità al momento del fatto: ma quella è un'ipotesi di proscioglimento, non di aggravamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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