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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 67 c.p.p. – Incertezza sull’età dell’imputato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne (98 c.p.), l’autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

In sintesi

  • Obbligo di trasmissione atti al procuratore presso tribunale minorenni quando esiste ragione di ritenere minoranza
  • Valido in ogni stato e grado del procedimento
  • Protezione delle garanzie procedurali per soggetti in minore età
  • Automatico all'accertamento della condizione anagrafica dubitosa

Quando l'imputato potrebbe essere minorenne, il giudice trasmette gli atti al tribunale per i minorenni in ogni fase del processo.

Ratio

L'articolo 67 c.p.p. disciplina un aspetto cruciale della giustizia minorile: la trasmissione degli atti al tribunale competente quando sussiste ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne. La ratio è garantire ai minori le protezioni sostanziali e procedurali previste dal Codice penale (art. 98 c.p.) e dalla normativa minorile, poiché il processo minorile segue regole differenti e ha finalità educative oltre che repressive.

Questa disposizione riflette il principio costituzionale della rieducazione della pena (art. 27 Cost.) e le convenzioni internazionali sulla tutela dell'infanzia, riconoscendo che la responsabilità penale di chi non ha raggiunto la maggiore età richiede un trattamento processuale specifico e differenziato.

Analisi

Il primo comma dell'articolo 67 prevede che in ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria (il giudice del processo ordinario) trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. La formula «ragione di ritenere» non richiede certezza assoluta, ma semplice fondatezza della sospetta minoranza.

L'applicazione non è discrezionale: è un obbligo giuridico che sorge automaticamente dalla constatazione della ragionevole probabilità della minore età. La trasmissione avviene in via gerarchica al procuratore minorile, che valuta la competenza del tribunale minorile e avvia il procedimento secondo le regole di rito minorile (Capo I, Titolo I, Libro III c.p.p.).

Quando si applica

La disposizione si applica nella pratica quando: (a) l'imputato dichiara di essere minorenne; (b) documenti identificativi mostrano età inferiore ai 18 anni; (c) dubbi ragionevoli emergono dalle indagini circa l'età reale (falsa identità, falsificazione di documenti); (d) il presunto autore appare fisicamente giovane e non dispone di documentazione certa.

Non è necessaria la prova definitiva della minoranza: il semplice dubbio ragionevole attiva l'obbligo. Se durante il procedimento emerge con certezza la maggiore età, il giudice minorile dichiara la propria incompetenza e rinvia gli atti al giudice ordinario competente.

Connessioni

L'articolo 67 c.p.p. si connette a numerose altre disposizioni: l'art. 98 c.p. definisce il minore di età penale (non imputabile prima dei 14 anni, imputabilità ridotta fino ai 18); gli artt. 19-20 c.p.p. stabiliscono la competenza del tribunale minorile; l'art. 66 c.p.p. disciplina i difetti di capacità processuale; gli artt. 470-530 c.p.p. regolano il procedimento dinanzi al tribunale minorile. Rimandi anche a leggi ordinarie sulla giustizia minorile (L. 448/1988, d.lgs. 236/1993) e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Domande frequenti

Se il mio figlio è stato arrestato ma non abbiamo documenti di identità attuali, che succede?

Se il giudice ha ragione di ritenere che tuo figlio sia minorenne, anche senza documentazione certa, gli atti saranno trasmessi al tribunale per i minorenni. Questo garantisce procedure specifiche pensate per i minori. Una volta chiarita l'identità anagrafica, il procedimento proseguirà nel rito minorile o ordinario a seconda dell'esito.

In quale momento del processo avviene la trasmissione al tribunale minorile?

La trasmissione può avvenire in ogni stato e grado del procedimento: during le indagini preliminari, durante il procedimento davanti al giudice per l'udienza preliminare, in primo grado o in appello. Non esiste un termine massimo: il giudice ha sempre l'obbligo di attivarla appena sorge ragione di ritenere la minore età.

Cosa succede se durante il processo si scopre che l'imputato è in realtà maggiorenne?

Se emerge con certezza che l'imputato ha più di 18 anni, il tribunale minorile dichiara la propria incompetenza. Gli atti sono rinviati al giudice ordinario competente per il reato, che prosegue il procedimento secondo il rito ordinario. I tempi già trascorsi nel rito minorile rimangono validi.

È sempre obbligatorio trasmettere gli atti al tribunale minorile o può il giudice scegliere?

È assolutamente obbligatorio per legge. Non è una scelta discrezionale del giudice: appena sussiste ragione di ritenere la minore età, la trasmissione deve avvenire. Il giudice ordinario non può proseguire il procedimento se ha fondato dubbio sulla minoranza dell'imputato.

Un imputato minorenne può scegliere di farsi giudicare da un giudice ordinario invece che minorile?

No, non è consentito. La competenza del tribunale minorile è inderogabile per legge quando l'imputato è minorenne al momento del reato. La scelta del rito non è una facoltà disponibile delle parti, ma una garanzia obbligatoria di protezione stabilita da norme di ordine pubblico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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