Autore: Andrea Marton

  • Art. 54 c.p.p.: Contrasti negativi tra pubblici ministeri

    Art. 54 c.p.p.: Contrasti negativi tra pubblici ministeri

    Art. 54 c.p.p. – Contrasti negativi tra pubblici ministeri

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

    2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l’ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

    3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazio 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

    3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.

  • Art. 54-bis c.p.p.: Contrasti positivi tra uffici del pubblico m

    Art. 54-bis c.p.p.: Contrasti positivi tra uffici del pubblico m

    Art. 54-bis c.p.p. – Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell’articolo 54 comma 1 .

    2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All’ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

    3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell’articolo 54 comma 1 .

    4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

    5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

  • Art. 54-quater c.p.p.: Richiesta di trasmissione degli atti a un

    Art. 54-quater c.p.p.: Richiesta di trasmissione degli atti a un

    Art. 54-quater c.p.p. – Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 335 o dell’articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

    2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l’indicazione del giudice ritenuto competente.

    3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater , il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell’articolo 54-ter.

    4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

    5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

  • Art. 55 c.p.p.: Funzioni della polizia giudiziaria

    Art. 55 c.p.p.: Funzioni della polizia giudiziaria

    Art. 55 c.p.p. – Funzioni della polizia giudiziaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Funzioni della polizia giudiziaria

    1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

    2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

    3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

  • Art. 56 c.p.p.: Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

    Art. 56 c.p.p.: Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

    Art. 56 c.p.p. – Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

    1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria:

    a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

    b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;

    c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

  • Art. 57 c.p.p.: Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

    Art. 57 c.p.p.: Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

    Art. 57 c.p.p. – Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

    1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

    a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

    b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

    c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

    2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

    a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

    b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

    3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.

  • Art. 58 c.p.p.: Disponibilità della polizia giudiziaria

    Art. 58 c.p.p.: Disponibilità della polizia giudiziaria

    Art. 58 c.p.p. – Disponibilità della polizia giudiziaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Disponibilità della polizia giudiziaria

    1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

    2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

    3. L’autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.

  • Art. 59 c.p.p.: Subordinazione della polizia giudiziaria

    Art. 59 c.p.p.: Subordinazione della polizia giudiziaria

    Art. 59 c.p.p. – Subordinazione della polizia giudiziaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Subordinazione della polizia giudiziaria

    1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

    2. L’ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

    3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1 . Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall’attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

  • Art. 60 c.p.p.: Assunzione della qualità di imputato

    Art. 60 c.p.p.: Assunzione della qualità di imputato

    Art. 60 c.p.p. – Assunzione della qualità di imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Assunzione della qualità di imputato

    1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

    2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

    3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall’articolo 628-bis .

  • Art. 61 c.p.p.: Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imp

    Art. 61 c.p.p.: Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imp

    Art. 61 c.p.p. – Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato

    1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

    2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

  • Art. 62 c.p.p.: Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni del

    Art. 62 c.p.p.: Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni del

    Art. 62 c.p.p. – Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato

    1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.

    2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.

  • Articolo 63 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni indizianti

    Articolo 63 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni indizianti

    Art. 63 c.p.p. – Dichiarazioni indizianti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata (60) ovvero una persona non sottoposta alle indagini (61) rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore (96). Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (191).

    2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate (191).