Autore: Andrea Marton

  • Articolo 720 Codice di Procedura Penale: Domanda di estradizione

    Articolo 720 Codice di Procedura Penale: Domanda di estradizione

    Art. 720 c.p.p. – Domanda di estradizione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Domanda di estradizione

    1. Il Ministro della giustizia è competente a domandare a uno stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro della giustizia , trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

    2. L’estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia.

    3. Il Ministro della giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione , quando la richiesta può pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente.

    4. Il Ministro della giustizia è competente a decidere in ordine all’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l’estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

    L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

    5. Il Ministro della giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all’estero dell’imputato o del condannato e domandarne l’arresto provvisorio.

  • Articolo 721 Codice di Procedura Penale: Principio di specialità

    Articolo 721 Codice di Procedura Penale: Principio di specialità

    Art. 721 c.p.p. – Principio di specialità

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.

    2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l’azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

    3. Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l’assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.

    5. Il principio di specialità non opera quando:

    a) lo Stato estero ha consentito all’estensione;

    b) l’estradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell’articolo 717, commi 2 e 2-bis;

    c) l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

  • Articolo 722 Codice di Procedura Penale: Custodia cautelare all’estero

    Articolo 722 Codice di Procedura Penale: Custodia cautelare all’estero

    Art. 722 c.p.p. – Custodia cautelare all’estero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell’articolo 303, fermo quanto previsto dall’articolo 304, comma 6.

  • Art. 723 c.p.p.: Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia

    Art. 723 c.p.p.: Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia

    Art. 723 c.p.p. – Poteri del Ministro della giustizia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera, trasmettendola per l’esecuzione all’autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.

    2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell’Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.

    3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato altresì in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

    4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l’autorità giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.

    5. Il Ministro della giustizia non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

    6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all’immunità della persona citata. Il Ministro ha altresì facoltà di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

    7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne dà comunicazione alle autorità giudiziarie interessate.

  • Art. 724 c.p.p.: Procedimento in sede giurisdizionale

    Art. 724 c.p.p.: Procedimento in sede giurisdizionale

    Art. 724 c.p.p. – Procedimento di esecuzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta.

    2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall’autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.

    3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.

    4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti all’esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l’atto di maggiore importanza investigativa.

    5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.

    6. Quando è previsto l’intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all’autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

    7. L’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria è negata:

    a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato;

    b) se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

    c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.

    8. L’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria è sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.

    9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell’autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis .

  • Articolo 725 Codice di Procedura Penale: Esecuzione delle rogatorie

    Articolo 725 Codice di Procedura Penale: Esecuzione delle rogatorie

    Art. 725 c.p.p. – Esecuzione delle rogatorie

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

    2. Si applica l’articolo 370, comma 3.

    3. L’autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell’autorità richiedente. Quando la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell’Unione europea, l’autorizzazione è comunicata al Ministro della giustizia.

    4. Se nel corso dell’esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l’opportunità del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l’autorità richiedente ai fini dell’integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 724, commi 7 e 9.

  • Art. 726 c.p.p.: Citazione di testimoni a richiesta dell’autorit

    Art. 726 c.p.p.: Citazione di testimoni a richiesta dell’autorit

    Art. 726 c.p.p. – Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera

    1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell’articolo 167.

  • Art. 726-bis c.p.p.: Notifica diretta all’interessato

    Art. 726-bis c.p.p.: Notifica diretta all’interessato

    Art. 726-bis c.p.p. – Notifica diretta all’interessato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all’interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell’autorità giudiziaria straniera di notificazione all’imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

  • Art. 726-ter c.p.p.: Rogatoria proveniente da autorità amministr

    Art. 726-ter c.p.p.: Rogatoria proveniente da autorità amministr

    Art. 726-ter c.p.p. – Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un’autorità amministrativa di altro Stato, essa è trasmessa per l’esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.

  • Art. 727 c.p.p.: Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

    Art. 727 c.p.p.: Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

    Art. 727 c.p.p. – Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all’inoltro all’autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all’autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.

    2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell’Unione europea, prevedono l’intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

    3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all’autorità richiedente l’avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.

    4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non è stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l’autorità giudiziaria può provvedere all’inoltro diretto all’agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.

    5. Nei casi urgenti, l’autorità giudiziaria provvede all’inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l’applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell’agente diplomatico o consolare, all’autorità straniera.

    6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.

    7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l’autorità giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia può esercitare il potere di cui al comma 2.

    8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell’ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

    9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico dello Stato, l’autorità giudiziaria indica all’autorità dello Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge ai fini dell’utilizzabilità degli atti richiesti.

  • Art. 728 c.p.p.: Immunità temporanea della persona citata

    Art. 728 c.p.p.: Immunità temporanea della persona citata

    Art. 728 c.p.p. – Immunità temporanea della persona citata

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:

    a) il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria;

    b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

  • Art. 729 c.p.p.: Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Art. 729 c.p.p.: Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Art. 729 c.p.p. – Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all’utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

    2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l’inutilizzabilità è prevista dalla legge.

    3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.

    4. Si applica la disposizione dell’articolo 191, comma 2.