Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 726-bis c.p.p. – Notifica diretta all’interessato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all’interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell’autorità giudiziaria straniera di notificazione all’imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

In sintesi

  • Se convenzioni/accordi internazionali consentono notificazione diretta via posta, questa è metodo preferito
  • Se notificazione diretta non utilizzata, richiesta di notificazione all'imputato da autorità straniera trasmessa a procuratore della Repubblica luogo esecuzione
  • Procuratore provvede notificazione secondo artt. 156, 157, 158 cpp (norme ordinarie notificazione imputati)
  • Flessibilità procedurale: preferenza per canali diretti/postali, fallback a organi giudiziari italiani
Indice dei contenuti

Notifica diretta all'interessato dall'autorità straniera tramite posta quando convenzioni internazionali consentono; altrimenti procuratore provvede come art. 156-158 cpp.

Ratio

L'articolo 726-bis c.p.p. disciplina le modalità di notificazione di atti processuali all'imputato quando richieste da autorità straniera, introducendo una gerarchia procedurale: preferenza per notificazione diretta via posta (se convenzioni consentono), con fallback al procuratore italiano. La ratio è agevolare rapido e efficiente passaggio di atti tra sistemi giudiziari diversi, riducendo intermediazioni e tempi, preservando però controllo sulla regolarità della notificazione.

La norma bilancia efficienza (notificazione diretta rapida) con garanzie di difesa (procuratore come garante se metodo diretto non possibile). Riflette evoluzione verso snellimento della cooperazione giudiziaria, favorendo comunicazione diretta tra autorità quando legittimamente consentita.

Analisi

La norma distingue due scenari. Primo: le convenzioni o accordi internazionali (es. Convenzione Strasburgo 1959 e Protocolli, Accordo Italia-Svizzera 1998) consentono notificazione diretta all'interessato tramite posta. Se l'autorità straniera utilizza questo canale, non è richiesta intermediazione italiana, riducendo formalismi. La notificazione per posta, se effettuata secondo standard internazionali riconosciuti, ha effetto valido.

Secondo scenario: se le convenzioni consentono la via diretta ma questa non viene utilizzata (es. autorità straniera preferisce il tramite italiano per affidabilità), oppure le convenzioni non consentono notificazione diretta, allora la richiesta di notificazione è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo di esecuzione. Il procuratore applica le norme ordinarie italiane (artt. 156-158 c.p.p.) che disciplinano notificazione di atti all'imputato (consegna personale, presso domicilio, presso difensore, equivalenti).

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un'autorità giudiziaria straniera richiede notificazione di atto processuale all'imputato italiano o all'imputato di nazionalità straniera domiciliato in Italia. È frequente per notificazione di citazione dibattimentale, sentenze, ordinanze, richieste di chiarimenti. La procedura è centrale nella cooperazione internazionale, poiché garantisce che imputato sia adeguatamente informato dei procedimenti che lo riguardano.

La scelta tra notificazione diretta e intermediazione italiana dipende da volontà dell'autorità straniera e dalla possibilità concreta di utilizzo dei due canali. I sistemi moderni (es. Eurojust, e-notification) facilitano notificazione diretta, accelerando procedure.

Connessioni

L'articolo 726-bis c.p.p. si collega agli artt. 724-726 (rogatoria, testimoni), agli artt. 156-158 c.p.p. (norme ordinarie notificazione imputati), al capo VIII sulla assistenza giudiziaria internazionale. Rimanda alle Convenzioni europee di assistenza (Strasburgo 1959, Protocolli 1978 e 2001) e all'Accordo Italia-Svizzera 1998 (inserito con L. 367/2001, che ha emendato il capo VIII con introduzione del 726-bis e 726-ter).

Correlato ai principi di diritto di difesa (art. 24 Cost.), comunicazione corretta degli atti processuali (art. 161 c.p.p.), e cooperazione internazionale efficiente.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Un tribunale francese, nel procedimento contro Tizio per frode, intende notificare a Tizio una citazione a comparire presso il giudice francese. Il procedimento è retto dalla Convenzione Strasburgo 1959, la quale consente notificazione diretta via posta certificata. La Francia sceglie questo canale e invia la citazione direttamente a Tizio per raccomandata. La notificazione è valida secondo diritto italiano, senza intermediazione del procuratore italiano. Tizio riceve l'atto e può comparire davanti al tribunale francese, oppure (secondo diritto francese) farsi rappresentare.

Caso 2: Caso 2

Un'autorità giudiziaria spagnola richiede notificazione a Caio (imputato in procedimento spagnolo, domiciliato a Milano) di un'ordinanza cautelare. La Spagna, per motivi di affidabilità, preferisce che notificazione sia curata dal procuratore italiano. Il Ministero italiano trasmette la richiesta al procuratore di Milano. Il procuratore notifica Caio personalmente, presso il suo domicilio o presso il difensore, secondo regole ordinarie italiane (artt. 156-158 c.p.p.). Redige verbale di notificazione e lo rimanda alla Spagna, certificando avvenuta notificazione secondo standard internazionali.

Domande frequenti

Come vengo notificato di un procedimento straniero?

Dipende dalle convenzioni internazionali. Se consentono notificazione diretta via posta, l'autorità straniera può inviarti l'atto direttamente per raccomandata certificata. Altrimenti, il Ministero italiano trasmette la richiesta al procuratore del tuo luogo di domicilio, che ti notifica secondo norme italiane.

La notificazione diretta via posta è valida?

Sì, se effettuata secondo convenzioni internazionali riconosciute (es. Convenzione Strasburgo 1959). La notificazione per posta certificata ha validità legale equiparata a notificazione personale, purché certificata e documentata.

Se non sono reperibile al domicilio, come vengo notificato?

Il procuratore italiano, secondo art. 156 c.p.p., può notificare presso il difensore (se già nominato), presso il tuo domicilio eletto, oppure per equipollenti se hai reso irreperibile. La notificazione è valida se conforme alle modalità ordinarie italiane.

Entro quanto tempo deve avvenire la notificazione?

Il codice non fissa termine preciso, ma la cooperazione internazionale presuppone ragionevole celerità. Generalmente il procuratore provvede entro settimane dalla ricezione della richiesta, assicurandosi che l'atto ti raggiunga tempestivamente.

Posso rifiutare la notificazione?

No, la notificazione è coatta. Tuttavia, sei garantito nel diritto di ricevere l'atto e di comprenderne il contenuto. Se c'è vizio nella notificazione (es. atto in lingua non comprensibile), puoi contestare la validità davanti al giudice competente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.