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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 724 c.p.p. – Procedimento in sede giurisdizionale

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell’autorità straniera senza previa decisione favorevole della Corte di Appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.

1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d’appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall’autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d’appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d’appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di Grazia e Giustizia, presenta la propria requisitoria alla Corte di Appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell’autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis.

3. Il presidente della Corte fissa la data dell’udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.

4. La Corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

5. L’esecuzione della rogatoria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

5-bis. L’esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.

In sintesi

  • Rogatoria straniera non eseguibile senza previa decisione favorevole Corte d'Appello del luogo esecuzione atti
  • Eccezioni: artt. 726 (citazione testimoni) e 726-ter (rogatoria autorità amministrativa straniera)
  • Per rogatorie su più distretti: trasmissione a Cassazione che determina Corte d'Appello competente
  • Procuratore generale presenta requisitoria a Corte d'Appello, trasmette rogatorie a Procuratore nazionale antimafia se riguardano art. 51 comma 3-bis
  • Corte dà esecuzione con ordinanza; esecuzione negata per motivi tassativi (artt vietati, fatto non è reato, discriminazione)

Procedimento giurisdizionale per rogatoria straniera richiede autorizzazione della Corte d'Appello del luogo esecuzione atti, salvo eccezioni tassative.

Ratio

L'articolo 724 c.p.p. fonda il sistema di controllo giurisdizionale sulle rogatorie internazionali, richiedendo che la Corte d'Appello autorizzi l'esecuzione mediante decisione motivata. La ratio è duplex: da un lato, filtro legale che evita esecuzioni arbitrarie o incostituzionali; dall'altro, responsabilità della magistratura italiana nel vigilare compatibilità dell'atto richiesto con l'ordinamento italiano. La norma riflette principio fondamentale che nessuna rogatoria può eseguirsi senza controllo giurisdizionale di compatibilità.

La struttura a più commi gestisce complessità dovuta a potenziale coinvolgimento di più distretti giudiziari, prevedendo meccanismo di centralizzazione in Cassazione quando richieste afferiscono più Corti d'Appello.

Analisi

Il comma 1 fissa regola generale: nessuna esecuzione senza previa decisione favorevole della Corte d'Appello del luogo in cui atti devono svolgersi. Ciò garantisce che magistrato con conoscenza locale della dinamica processuale valuti ammissibilità. Il comma 1-bis (inserito 2001) prevede meccanismo speciale: rogatorie su più distretti vanno trasmesse alla Cassazione, che designa Corte d'Appello competente secondo criteri di opportunità, dislocazione sedi, importanza e complessità degli atti.

Il comma 2 assegna al procuratore generale compiti procedurali cruciali: presenta requisitoria alla Corte d'Appello, trasmette copia al Procuratore nazionale antimafia se rogatoria riguarda crimini di cui all'art. 51 c.p.p. comma 3-bis (mafia, droga, ecc.). Il comma 3 fissa termine: presidente Corte convoca udienza. Il comma 4 prescrive che Corte eseguisce con ordinanza.

Il comma 5 fissa i motivi tassativi di rifiuto: (a) atti vietati da legge e contrari principi ordinamento; (b) fatto non è reato italiano, salvo consenso imputato; (c) fondate ragioni discriminazione (razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche). Il comma 5-bis sospende (non nega definitivamente) esecuzione se può pregiudicare indagini pendenti in Italia.

Quando si applica

La norma si applica a ogni rogatoria ordinaria proveniente da autorità straniera, escluse le eccezioni di cui agli artt. 726 (testimoni) e 726-ter (autorità amministrativa). È procedura ricorrente in reati internazionali, crimini organizzati, frodi transnazionali dove acquisire prova da testimoni/documenti all'estero sia necessario.

La decisione della Corte d'Appello è finale salvo eccezionali violazioni di diritti fondamentali. Il procedimento è celere: dalla presentazione ministeriale a decisione della Corte generalmente entro settimane.

Connessioni

L'articolo 724 c.p.p. si collega strettamente agli artt. 720-726-ter (capo VIII su assistenza giudiziaria e estradizione), agli artt. 723 (poteri Ministro), 725 (esecuzione rogatorie), 726 (testimoni), 726-bis (notifica diretta), 726-ter (autorità amministrativa). Rimanda a Convenzioni internazionali, in particolare Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo 1959 e Protocolli successivi, es. Accordo Italia-Svizzera 1998 ratificato 2001).

Correlato ai principi costituzionali di processo equo (art. 24 Cost.), diritto di difesa, sovranità giudiziaria (art. 101 Cost.) e compatibilità con ordinamento fondamentale dello Stato.

Domande frequenti

Perché la Corte d'Appello deve autorizzare una rogatoria?

La Corte d'Appello funge da filtro legale, verificando che la rogatoria non violi l'ordinamento italiano, diritti fondamentali, o non esponga il soggetto a discriminazione. È una forma di controllo giurisdizionale su richieste provenienti dall'estero.

Quanto tempo ci vuole per ottenere l'autorizzazione della Corte d'Appello?

Non esiste termine preciso nel codice, ma la cooperazione internazionale presuppone ragionevole celerità (tipicamente da settimane a pochi mesi). La Corte fissa udienza, decide con ordinanza, comunica all'autorità straniera.

La Corte d'Appello può rifiutare l'esecuzione?

Sì, per motivi tassativi: se gli atti sono vietati dalla legge italiana, se il fatto non è reato italiano (salvo consenso dell'imputato), oppure se sussistono fondate ragioni di discriminazione (razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche).

Se la rogatoria riguarda più città italiane, cosa succede?

Se gli atti devono compiersi in più distretti di Corte d'Appello, la rogatoria viene trasmessa alla Cassazione, che determina quale Corte d'Appello è competente e sovrintende all'esecuzione complessiva.

Posso impugnare l'ordinanza della Corte d'Appello che autorizza la rogatoria?

La legge non prevede un rimedio ordinario di impugnazione dell'ordinanza di autorizzazione. Tuttavia, se l'ordinanza viola diritti costituzionali fondamentali, ricorsi straordinari sono teoricamente possibili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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