Art. 728 c.p.p. – Immunità temporanea della persona citata
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.
2. L’immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
In sintesi
Chi è citato quale testimone, perito o imputato dinanzi all'autorità italiana beneficia di immunità temporanea da esecuzione pene e misure restrittive.
Ratio
L'articolo 728 tutela il diritto internazionale dell'assistenza giudiziaria, garantendo che testimoni e periti stranieri non riducano la cooperazione per timore di arresto su mandati pregressi. È espressione della reciprocità negli scambi probatori. Contemporaneamente, limita l'immunità nel tempo (15 giorni post-testimonianza) per evitare impunità permanente e protegge il diritto di punibilità dello Stato italiano per reati anteriori. La norma bilancia la necessità investigativa con la sovranità punitiva.
Analisi
Comma 1: la persona citata per comparire in Italia (testimone, perito, imputato in procedimento collegato) beneficia di immunità temporanea: non può subire restrizioni della libertà (carcere, arresto, domiciliari, sequestro persone) per reati/condanne precedenti alla citazione. Comma 2 articola i limiti: l'immunità dura fino a 15 giorni dopo che la sua presenza non è più necessaria (termine della testimonianza, pericia resa, assunzione di dichiarazioni). Se in quel arco la persona rimane in Italia senza ragione, l'immunità cessa e può essere arrestata. Se esce dall'Italia ma poi vi ritorna volontariamente, l'immunità decade e diventa arrestabile per i reati pregress.
Quando si applica
Caso tipico: testimone straniero citato da PM per processo di truffa (rogatoria). Arriva in Italia per testimoniare. Durante permanenza, le autorità non possono arrestarlo anche se è ricercato per vecchio reato (furto, diffamazione, evasione) dal Paese di provenienza. Dopo resa testimonianza e scaduti 15 giorni, se non ha lasciato Italia, le autorità possono procedere al fermo. Se esce dall'Italia ma ripassa il confine per affari personali, perde immunità e diventa arrestabile retroattivamente.
Connessioni
Rimandi: artt. 690-731 CPP (rogatorie estradizione sentenze straniere), 727 CPP (trasmissione rogatorie), 729 CPP (utilizzabilità atti rogatoria), 696 CPP (condizioni generali estradizione), art. 3 CEDU (divieto tortura), Convenzione europea assistenza giudiziaria 1959, Trattati bilaterali Italia-Paesi stranieri su testimonianza.
Domande frequenti
L'immunità copre anche reati commessi durante la permanenza in Italia?
No, copre solo reati precedenti alla citazione e alla notificazione. Se il testimone commette nuovo reato (ad es. furto in albergo) durante permanenza in Italia, è perfettamente arrestabile per quel reato.
Chi determina quando la presenza del testimone non è più necessaria?
Il giudice/PM competente. Tipicamente, scade con la conclusione della testimonianza o della perizia. Se richiesto nuovo interrogatorio, l'immunità si prolunga fino a nuovo termine. È responsabilità dell'autorità italiana notificare la fine della necessità al testimone.
Se il testimone lascia Italia volontariamente nei 15 giorni, può poi rientrarvi senza problemi?
Sì, se esce nei 15 giorni e rimane fuori, l'immunità resta in vigore finché non ritorna. Se ritorna, l'immunità decade e diventa arrestabile per reati pregress se richiesto dal Paese di origine.
L'art. 728 si applica anche agli imputati cittadini italiani?
Sì, se citati come imputati in procedimento che interessa autorità italiane (ad es. procedimento di estradizione inversa dove l'imputato è già in Italia). Però è raro perché cittadino italiano non è estradabile, salvo eccezioni (criminalità mafia, terrorismo).
Cosa accade se il Paese di provenienza del testimone emette mandato di arresto europeo mentre il testimone è in Italia?
L'immunità dell'art. 728 prevale: il testimone non può essere arrestato per il mandato europeo fino alla scadenza del termine (15 giorni post-testimonianza). Scaduto, il mandato diventa esecutivo e Italia procede all'arresto.