Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 728 c.p.p. – Immunità temporanea della persona citata

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:

a) il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria;

b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

In sintesi

  • La persona citata dall'autorità italiana (come testimone, perito o imputato) tramite rogatoria internazionale non può essere arrestata o sottoposta a restrizioni della libertà per fatti anteriori alla notifica.
  • L'immunità copre restrizioni conseguenti a sentenze di condanna e misure di sicurezza personale (carcerazione, domiciliari, divieto dimora, ecc.).
  • L'immunità cessa se la persona, pur potendo farlo, non lascia il territorio italiano entro 15 giorni dal termine necessario della sua presenza.
  • Cessa anche se il soggetto esce dall'Italia ma poi volontariamente vi fa ritorno dopo il periodo di immunità.
Indice dei contenuti

Chi è citato quale testimone, perito o imputato dinanzi all'autorità italiana beneficia di immunità temporanea da esecuzione pene e misure restrittive.

Ratio

L'articolo 728 tutela il diritto internazionale dell'assistenza giudiziaria, garantendo che testimoni e periti stranieri non riducano la cooperazione per timore di arresto su mandati pregressi. È espressione della reciprocità negli scambi probatori. Contemporaneamente, limita l'immunità nel tempo (15 giorni post-testimonianza) per evitare impunità permanente e protegge il diritto di punibilità dello Stato italiano per reati anteriori. La norma bilancia la necessità investigativa con la sovranità punitiva.

Analisi

Comma 1: la persona citata per comparire in Italia (testimone, perito, imputato in procedimento collegato) beneficia di immunità temporanea: non può subire restrizioni della libertà (carcere, arresto, domiciliari, sequestro persone) per reati/condanne precedenti alla citazione. Comma 2 articola i limiti: l'immunità dura fino a 15 giorni dopo che la sua presenza non è più necessaria (termine della testimonianza, pericia resa, assunzione di dichiarazioni). Se in quel arco la persona rimane in Italia senza ragione, l'immunità cessa e può essere arrestata. Se esce dall'Italia ma poi vi ritorna volontariamente, l'immunità decade e diventa arrestabile per i reati pregress.

Quando si applica

Caso tipico: testimone straniero citato da PM per processo di truffa (rogatoria). Arriva in Italia per testimoniare. Durante permanenza, le autorità non possono arrestarlo anche se è ricercato per vecchio reato (furto, diffamazione, evasione) dal Paese di provenienza. Dopo resa testimonianza e scaduti 15 giorni, se non ha lasciato Italia, le autorità possono procedere al fermo. Se esce dall'Italia ma ripassa il confine per affari personali, perde immunità e diventa arrestabile retroattivamente.

Connessioni

Rimandi: artt. 690-731 CPP (rogatorie estradizione sentenze straniere), 727 CPP (trasmissione rogatorie), 729 CPP (utilizzabilità atti rogatoria), 696 CPP (condizioni generali estradizione), art. 3 CEDU (divieto tortura), Convenzione europea assistenza giudiziaria 1959, Trattati bilaterali Italia-Paesi stranieri su testimonianza.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Mevio, cittadino francese, è citato come testimone in processo italiano per frode. Il PM lo contatta e ottiene il suo consenso; la rogatoria giudiziaria è trasmessa alle autorità francesi. Mevio arriva in Italia per rendere testimonianza il 10 maggio. Le autorità italiane scoprono che Mevio è ricercato dalla magistratura francese per evasione di 10 anni fa, ma non possono arrestarlo finché è in funzione di testimone + 15 giorni dopo. Testimonia il 12 maggio; rimane 15 giorni, fino al 27 maggio. Se esce il 26 maggio, l'immunità persiste; se rimane il 28 maggio senza motivo legittimo, può essere arrestato per l'evasione francese.

Caso 2: Caso 2

Tizio, cittadino argentino, è chiamato a testimoniare in procedimento italiano per reato monetario. Arriva il 5 aprile. Scopre che è ricercato dall'Argentina per vecchio furto, ma rimane protetto da immunità. Testimonia il 7 aprile. Rimane fino al 18 aprile (15 giorni da necessità). Il 19 aprile esce Argentina. Il 20 giugno ritorna in Italia per affari familiari: l'immunità è decaduta, e l'Italia potrebbe processarlo per l'estradizione verso l'Argentina se richiesta.

Domande frequenti

L'immunità copre anche reati commessi durante la permanenza in Italia?

No, copre solo reati precedenti alla citazione e alla notificazione. Se il testimone commette nuovo reato (ad es. furto in albergo) durante permanenza in Italia, è perfettamente arrestabile per quel reato.

Chi determina quando la presenza del testimone non è più necessaria?

Il giudice/PM competente. Tipicamente, scade con la conclusione della testimonianza o della perizia. Se richiesto nuovo interrogatorio, l'immunità si prolunga fino a nuovo termine. È responsabilità dell'autorità italiana notificare la fine della necessità al testimone.

Se il testimone lascia Italia volontariamente nei 15 giorni, può poi rientrarvi senza problemi?

Sì, se esce nei 15 giorni e rimane fuori, l'immunità resta in vigore finché non ritorna. Se ritorna, l'immunità decade e diventa arrestabile per reati pregress se richiesto dal Paese di origine.

L'art. 728 si applica anche agli imputati cittadini italiani?

Sì, se citati come imputati in procedimento che interessa autorità italiane (ad es. procedimento di estradizione inversa dove l'imputato è già in Italia). Però è raro perché cittadino italiano non è estradabile, salvo eccezioni (criminalità mafia, terrorismo).

Cosa accade se il Paese di provenienza del testimone emette mandato di arresto europeo mentre il testimone è in Italia?

L'immunità dell'art. 728 prevale: il testimone non può essere arrestato per il mandato europeo fino alla scadenza del termine (15 giorni post-testimonianza). Scaduto, il mandato diventa esecutivo e Italia procede all'arresto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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