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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 729 c.p.p. – Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La violazione delle norme di cui all’articolo 696, comma 1, riguardanti l’acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all’estero comporta l’inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all’utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall’autorità straniera sono inutilizzabili.

1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis.

2. Si applica la disposizione dell’art. 191 comma 2.

In sintesi

  • La violazione delle norme di acquisizione o trasmissione di documenti e prove su rogatoria internazionale comporta l'inutilizzabilità degli atti.
  • Se lo Stato estero pone condizioni all'uso dei documenti, l'autorità giudiziaria italiana è vincolata al rispetto.
  • Se l'estero esegue rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'Italia, gli atti compiuti sono inutilizzabili.
  • Non possono essere utilizzate dichiarazioni su contenuto degli atti inutilizzabili, evitando frode attraverso deposizioni verbali indirette.

Atti acquisiti per rogatoria sono inutilizzabili se violate norme di acquisizione e trasmissione; stato estero può porre condizioni.

Ratio

L'articolo 729 salvaguarda la legalità della raccolta probatoria transnazionale, prevenendo acquisizioni illegittime e garantendo il rispetto della sovranità straniera. La sanzione di inutilizzabilità scoraggia violazioni procedurali e protegge i diritti dell'imputato, in armonia con artt. 111 Costituzione e 6 CEDU (equo processo). Il rinvio all'art. 191 cppp. 2 (deposizioni su fatti non noti personalmente) impedisce il raggiro mediante testimonianze indirette su contenuto di prove vietate.

Analisi

Comma 1: violazione di norme di acquisizione o trasmissione (ad es. intercettazione senza consenso dello Stato, sequestro arbitrario) rende gli atti inutilizzabili in Italia. Se lo Stato estero pone limiti all'uso (es. «solo per fascicolo, non per deposizione in aula»), Italia è vincolata. Comma 1-bis: se l'estero esegue rogatoria con modalità diverse dalle indicate (es. Italia chiede copia integrale documenti, estero trasmette solo fotografie), gli atti diventano inutilizzabili per divergenza procedurale grave. Comma 1-ter: a carico dell'imputato, il tribunale non può ammettere testimonianze che riferiscono il contenuto di atti dichiarati inutilizzabili (principio dell'art. 191 comma 2: divieto di testimonianza per sentito dire). Comma 2: si applica l'art. 191 comma 2 (esclusione di deposizioni su fatti non direttamente conosciuti).

Quando si applica

Procedimento penale dove il PM ha acquisito prove tramite rogatoria. Se emerge che l'estero ha violato accordi sulla riservatezza (es. documenti scanditi pubblicamente prima della autorizzazione), il tribunale esclude gli atti. Esempio: rogatoria a USA per acquisire e-mail criptate; se FBI le ha decriptate violando leggi USA sulla privacy (anche se Italia avrebbe potuto usarle), l'Italia non può usarle perché «la violazione cade su territorio estero ma entra in Italia tramite nostra procedura».

Connessioni

Rimandi normativi: artt. 690-731 CPP (rogatorie e assistenza internazionale), 191 CPP (valutazione dichiarazioni testimoniali), 696 CPP (condizioni estradizione), 727 CPP (trasmissione rogatorie), 728 CPP (immunità testimoni), art. 111 Costituzione, art. 6 CEDU (equo processo), Convenzione europea assistenza giudiziaria 1959, art. 5 Direttiva 2014/41/UE (Mandato europeo d'indagine).

Domande frequenti

Se la rogatoria viene eseguita con piccole irregolarità procedurali, gli atti sono comunque inutilizzabili?

Dipende dalla gravità. Irregolarità minori (ritardi, incompletezze formali) potrebbero essere sanate o tollerate se non compromettono il diritto di difesa. Violazioni sostanziali (acquisizione illegale, violazione privacy) rendono atti inutilizzabili ex art. 729 comma 1.

Lo Stato estero può porre condizioni all'uso dei documenti anche se l'Italia non le chiede?

Sì, lo Stato estero può unilateralmente porre condizioni (es. uso riservato, no pubblicazione online, no deposizione pubblica). L'Italia è vincolata da tali condizioni per rispetto della sovranità straniera e della reciprocità.

Se un testimone riferisce il contenuto di un documento dichiarato inutilizzabile, il giudice può ammettere la testimonianza?

No, l'art. 729 comma 1-ter lo vieta: «Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni... aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili». È protezione contro il raggiro (sentito dire su atti vietati).

Chi deve sollevare l'eccezione di inutilizzabilità: il giudice o la difesa?

Entrambi possono. La difesa solleva eccezione durante dibattimento; il giudice può rilevarla d'ufficio. È questione di diritto processuale rilevante per l'equità del processo (art. 111 Cost.).

L'inutilizzabilità per violazione art. 729 è assoluta o relativa?

È assoluta: una volta dichiarata, l'atto non può essere usato in nessuna forma nel procedimento italiano (nemmeno per corroborare altra prova). È sanzione processuale più severa per tutelare diritti procedurali dell'imputato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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