Autore: Andrea Marton

  • Art. 33-quinquies c.p.p.: Inosservanza delle disposizioni sulla

    Art. 33-quinquies c.p.p.: Inosservanza delle disposizioni sulla

    Art. 33-quinquies c.p.p. – Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. L’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il ter-mine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione respinta nell’udienza preliminare.

  • Art. 33-sexies c.p.p.: Inosservanza dichiarata nell’udienza prel

    Art. 33-sexies c.p.p.: Inosservanza dichiarata nell’udienza prel

    Art. 33-sexies c.p.p. – Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Se nell’udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550, ordinanza dì trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell’articolo 552.

    2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554

  • Art. 33-septies c.p.p.: Inosservanza dichiarata nel dibattimento

    Art. 33-septies c.p.p.: Inosservanza dichiarata nel dibattimento

    Art. 33-septies c.p.p. – Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

    2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione dei collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

    3. Si applica la disposizione dell’articolo 420-ter, comma 4

  • Art. 33-octies c.p.p.: Inosservanza dichiarata dal giudice di ap

    Art. 33-octies c.p.p.: Inosservanza dichiarata dal giudice di ap

    Art. 33-octies c.p.p. – Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

    2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

  • Art. 34 c.p.p.: Incompatibilità determinata da atti compiuti nel

    Art. 34 c.p.p.: Incompatibilità determinata da atti compiuti nel

    Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

    1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento o al giudizio per revisione.

    2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.

    2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l’udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.

    2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

    a) le autorizzazioni sanitarie previste dall’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

    b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

    c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall’articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

    d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all’articolo 175;

    e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell’articolo 296.

    2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all’assunzione dell’incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.

    3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l’autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l’ufficio di giudice.

  • Art. 35 c.p.p.: Incompatibilità per ragioni di parentela, affini

    Art. 35 c.p.p.: Incompatibilità per ragioni di parentela, affini

    Art. 35 c.p.p. – Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

    1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

  • Articolo 36 Codice di Procedura Penale: Astensione

    Articolo 36 Codice di Procedura Penale: Astensione

    Art. 36 c.p.p. – Astensione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Astensione

    1. Il giudice ha l’obbligo di astenersi:

    a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

    b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

    c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

    d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

    e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

    f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

    g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

    h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

    2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.

    4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

  • Articolo 37 Codice di Procedura Penale: Ricusazione

    Articolo 37 Codice di Procedura Penale: Ricusazione

    Art. 37 c.p.p. – Ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricusazione

    1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

    a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);

    b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.

    2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

  • Articolo 38 Codice di Procedura Penale: Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

    Articolo 38 Codice di Procedura Penale: Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

    Art. 38 c.p.p. – Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

    1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell’udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del giudice.

    2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza.

    3. La dichiarazione contenente l’indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato.

    4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall’interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell’atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

  • Art. 39 c.p.p.: Concorso di astensione e di ricusazione

    Art. 39 c.p.p.: Concorso di astensione e di ricusazione

    Art. 39 c.p.p. – Concorso di astensione e di ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Concorso di astensione e di ricusazione

    1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l’astensione è accolta.

  • Art. 40 c.p.p.: Competenza a decidere sulla ricusazione

    Art. 40 c.p.p.: Competenza a decidere sulla ricusazione

    Art. 40 c.p.p. – Competenza a decidere sulla ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Competenza a decidere sulla ricusazione

    1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello;

    su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

    2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

    3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

  • Art. 41 c.p.p.: Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

    Art. 41 c.p.p.: Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

    Art. 41 c.p.p. – Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

    1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l’osservanza dei termini o delle forme previsti dall’articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 611.

    2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.

    3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

    4. L’ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.