Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento (627) o al giudizio per revisione (636 s.).
2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare (424) o ha disposto il giudizio immediato (455) o ha emesso decreto penale di condanna (460) o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (428).
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l’udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall’articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all’articolo 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell’articolo 296.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all’assunzione dell’incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia (331), querela (336), istanza (341) o richiesta (342) o ha deliberato o ha concorso a deliberare l’autorizzazione a procedere (343) non può esercitare nel medesimo procedimento l’ufficio di giudice.
In sintesi
Giudice che ha pronunciato sentenza grado diverso non può esercitare funzioni altri gradi; giudice preliminare non può tenere dibattito; vige incompatibilità assoluta.
Ratio
Art. 34 c.p.p. implementa principio imparzialità giudice e non cumulo funzioni diverse. Magistrato che ha pronunciato sentenza già «contaminato» da persuasione passata; non può ripresentarsi a giudicare stessa causa in grado superiore. Ratio è «separazione funzioni»: GIP ha ruolo diverso da collegio, giudice dibattimento diverso da appello. Cumulo comprometterebbe imparzialità percepita e reale. Eccezioni limitate riconoscono che atti processuali marginali (permessi) non inficiano indipendenza.
Analisi
Comma 1 proibisce a giudice che ha pronunciato sentenza in un grado di «esercitare funzioni» altri gradi, né di «partecipare al giudizio di rinvio dopo annullamento o revisione». Comma 2 elenca atti che trasformano giudice in parte lata: provvedimento conclusivo preliminare (decreto rinvio), giudizio immediato, decreto penale condanna, decisione impugnazione sentenza non luogo procedere. Comma 2-bis: giudice GIP che ha esercitato funzioni indagini non può emettere decreto penale né tenere preliminare; inoltre «anche fuori casi previsti comma 2» non partecipa dibattito. Comma 2-ter e 2-quater enumerano eccezioni (autorizzazioni sanitarie carcere, permessi, latitanza, incidente probatorio).
Quando si applica
Giudice che ha condannato Tizio in primo grado non può sedere in appello per questione stessa. GIP che ha disposto fermo cautelare non può emettere decreto penale contro medesimo soggetto. Giudice che ha presieduto preliminare non può giudicare nel dibattimento. Eccezioni: se GIP ha solo autorizzato visita medica carcere (non giudizio nel merito), può poi giudicare dibattito.
Connessioni
Art. 34 c.p.p. integra art. 35 c.p.p. (incompatibilità parentela/affinità). Richiama art. 625-626 c.p.p. (vizi sentenza); vedi anche art. 420 c.p.p. (ricusazione), art. 34-bis c.p.p. su astensione. Presuppone art. 21 c.p.p. su incompetenza. Fondamento costituzionale art. 111 Cost. (processo equo) e art. 3 Cost. (uguaglianza).
Domande frequenti
Può giudice che ha condannato in primo grado partecipare ad appello?
No. Art. 34 comma 1 vieta a giudice che ha pronunciato sentenza un grado di esercitare funzioni altri gradi medesimo procedimento. Incompatibilità assoluta.
Qual è differenza tra comma 2 e comma 2-bis art. 34?
Comma 2: atti che rendono giudice incompatibile (decreto rinvio preliminare, giudizio immediato, decreto penale, decisione non luogo). Comma 2-bis: giudice GIP che ha esercitato funzioni indagini è incompatibile da decreto penale e preliminare, inoltre non partecipa dibattito.
Se GIP ha solo autorizzato permesso carcere, è ancora incompatibile dal dibattimento?
No, art. 34 comma 2-ter esclude autorizzazioni sanitarie, permessi, latitanza da cause incompatibilità. GIP che autorizza solo permesso carcere può giudicare dibattito (non ha esercitato funzioni «rilevanti»).
Chi controlla se giudice è incompatibile?
Giudice stesso deve astenersi (auto-ricusazione), oppure parte eccepisce ricusazione (art. 420 c.p.p.). Giudice revisionario può rilevarla d'ufficio se nomina magistrato incompatibile.
Se incompatibilità art. 34 non è eccepita, sentenza è nulla?
Sì, è vizio di composizione giudice; è nullità assoluta rilevata d'ufficio in ogni grado. Impugnazione per vizio composizione (artt. 33-octies) o cassazione per violazione art. 34.