Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 c.p.p. – Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

In sintesi

  • Proibizione simultanea: giudici coniugi, parenti, affini grado I-II non esercitano contemporaneamente funzioni medesimo procedimento
  • Estensione: regola vale anche se funzioni sono separate (es. uno preliminare, uno dibattimento)
  • Ambito personale: coniugato, genitore-figlio, fratello-sorella, nonno-nipote, zii-nipoti
  • Effetto: ricusazione obbligatoria, astensione automatica per conflitto interesse famigliare
Indice dei contenuti

Nello stesso procedimento giudici coniugi, parenti o affini fino secondo grado non possono contemporaneamente esercitare funzioni, anche separate o diverse.

Ratio

Art. 35 c.p.p. tutela terzietà giudice da conflitti familiari impliciti. Anche se coniuge/parente formalmente «imparziale», legittima sospettabilità che decisioni siano influenzate da rapporto famigliare. Ratio è protezione sia della reale imparzialità sia della «fiducia pubblica» nella neutralità magistratura. Non è presunzione di colpa, ma riconoscimento che rapporti sangue/matrimonio creano tensioni decisionali inconscie. Eccezione volta a prevenire scandalo processuale e conflitti interesse.

Analisi

Comma 1 vieta a giudici che sono «tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado» di esercitare funzioni «anche separate o diverse» nel medesimo procedimento. «Fino al secondo grado» include: genitori/figli (grado I), nonni/nipoti, coniuge (equiparato grado I), fratelli/sorelle (grado II), zii/nipoti (grado II), cognati. Locuzione «anche separate o diverse» significa che incompatibilità persiste anche se uno è GIP e altro è giudice dibattimento (funzioni diversificabili non le esonera). «Nel medesimo procedimento» è circoscrizione: procedimenti diversi sono ammessi.

Quando si applica

Fratelli entrambi magistrati: uno è GIP, altro giudice monocratico. Art. 35 vieta entrambi di operare in caso identico, pur avendo ruoli diversi. Zio e nipote giudici: se zia è in appello, nipote non può essere in collegio medesimo. Eccezione: se fratelli operano in procedimenti diversi (A e B), regola non si applica.

Connessioni

Art. 35 c.p.p. segue art. 34 c.p.p. (incompatibilità atti compiuti). Rimanda a art. 420 c.p.p. (ricusazione giudice). Cfr. artt. 34-bis, 34-ter su astensione e ricusazione (norme attuative dettagliate). Fondamento costituzionale art. 111 Cost. (processo equo), art. 3 Cost. (uguaglianza). Applicazione pratica rara (magistratura regolata per affinità geografiche, comunque), ma criterio rigido quando ricorre.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è processato

Giudice preliminare è magistrato A (padre). Giudice monocratico primo grado è magistrato B (figlio magistrato). Anche se funzioni sono diverse (preliminare vs. merito), art. 35 c.p.p. vieta cumulo: «anche separate o diverse». Uno dei due deve ricusarsi. Impugnazione procedimento può chiamare art. 35 come violazione diritto giusto processo.

Caso 2: Caio è imputato

Collegio appello ha tre giudici: due sono fratelli magistrati. Art. 35 vieta entrambi di sedere contemporaneamente. Uno deve ricusarsi. Se nessuno ricusa, parte ha diritto di sollevare ricusazione (art. 420), che è accolta d'ufficio. Collegio è composto con magistrato esterno, garantendo eterità.

Domande frequenti

Fino a quale grado di parentela vale art. 35 c.p.p.?

Fino al secondo grado: coniugato, genitori/figli (I grado), nonni/nipoti, fratelli/sorelle (II grado), zii/nipoti (II grado). Cugini non sono inclusi (III grado).

Se due giudici sono coniugi, possono giudicare lo stesso caso se uno è appellante e uno è imputato?

No. Art. 35 vieta esercizio «funzioni» medesimo procedimento. Se entrambi magistrati, uno deve ricusarsi anche se ruoli sono teoricamente diversi (appellato vs. giudice).

Vale art. 35 anche se funzioni sono completamente separate (uno preliminare, uno appello)?

Sì. Locuzione «anche separate o diverse» esclude che separazione funzioni salvi la regola. Incompatibilità è personale, non funzionale.

Chi deve rilevare l'incompatibilità art. 35?

Parte può eccepire ricusazione (art. 420). Giudice stesso può astenersi (auto-ricusazione). Giudice revisionario può rilevarla d'ufficio se nomina colleghi incompatibili.

Se due fratelli magistrati procedono comunque, sentenza è nulla?

Sì, è vizio assoluto di composizione giudice (violazione art. 35). Sentenza è nulla anche se non eccepita in primo grado; si possono proporre rimedi impugnazione per vizio composizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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