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Art. 35 c.p.p. – Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
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In sintesi
Nello stesso procedimento giudici coniugi, parenti o affini fino secondo grado non possono contemporaneamente esercitare funzioni, anche separate o diverse.
Ratio
Art. 35 c.p.p. tutela terzietà giudice da conflitti familiari impliciti. Anche se coniuge/parente formalmente «imparziale», legittima sospettabilità che decisioni siano influenzate da rapporto famigliare. Ratio è protezione sia della reale imparzialità sia della «fiducia pubblica» nella neutralità magistratura. Non è presunzione di colpa, ma riconoscimento che rapporti sangue/matrimonio creano tensioni decisionali inconscie. Eccezione volta a prevenire scandalo processuale e conflitti interesse.
Analisi
Comma 1 vieta a giudici che sono «tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado» di esercitare funzioni «anche separate o diverse» nel medesimo procedimento. «Fino al secondo grado» include: genitori/figli (grado I), nonni/nipoti, coniuge (equiparato grado I), fratelli/sorelle (grado II), zii/nipoti (grado II), cognati. Locuzione «anche separate o diverse» significa che incompatibilità persiste anche se uno è GIP e altro è giudice dibattimento (funzioni diversificabili non le esonera). «Nel medesimo procedimento» è circoscrizione: procedimenti diversi sono ammessi.
Quando si applica
Fratelli entrambi magistrati: uno è GIP, altro giudice monocratico. Art. 35 vieta entrambi di operare in caso identico, pur avendo ruoli diversi. Zio e nipote giudici: se zia è in appello, nipote non può essere in collegio medesimo. Eccezione: se fratelli operano in procedimenti diversi (A e B), regola non si applica.
Connessioni
Art. 35 c.p.p. segue art. 34 c.p.p. (incompatibilità atti compiuti). Rimanda a art. 420 c.p.p. (ricusazione giudice). Cfr. artt. 34-bis, 34-ter su astensione e ricusazione (norme attuative dettagliate). Fondamento costituzionale art. 111 Cost. (processo equo), art. 3 Cost. (uguaglianza). Applicazione pratica rara (magistratura regolata per affinità geografiche, comunque), ma criterio rigido quando ricorre.
Domande frequenti
Fino a quale grado di parentela vale art. 35 c.p.p.?
Fino al secondo grado: coniugato, genitori/figli (I grado), nonni/nipoti, fratelli/sorelle (II grado), zii/nipoti (II grado). Cugini non sono inclusi (III grado).
Se due giudici sono coniugi, possono giudicare lo stesso caso se uno è appellante e uno è imputato?
No. Art. 35 vieta esercizio «funzioni» medesimo procedimento. Se entrambi magistrati, uno deve ricusarsi anche se ruoli sono teoricamente diversi (appellato vs. giudice).
Vale art. 35 anche se funzioni sono completamente separate (uno preliminare, uno appello)?
Sì. Locuzione «anche separate o diverse» esclude che separazione funzioni salvi la regola. Incompatibilità è personale, non funzionale.
Chi deve rilevare l'incompatibilità art. 35?
Parte può eccepire ricusazione (art. 420). Giudice stesso può astenersi (auto-ricusazione). Giudice revisionario può rilevarla d'ufficio se nomina colleghi incompatibili.
Se due fratelli magistrati procedono comunque, sentenza è nulla?
Sì, è vizio assoluto di composizione giudice (violazione art. 35). Sentenza è nulla anche se non eccepita in primo grado; si possono proporre rimedi impugnazione per vizio composizione.
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