Art. 2962 c.c. Compimento della prescrizione
In vigore dal 19/04/1942
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine.

In vigore dal 19/04/1942
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine.

In vigore dal 19/04/1942
I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.
Detta le regole per il computo dei termini di prescrizione: non si conta il giorno iniziale, la prescrizione si compie con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, e se il termine scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Per i termini a mesi, scade nel giorno corrispondente del mese di scadenza.
È la norma «tecnica» che si applica a tutti i termini di prescrizione. Il principio dies a quo non computatur (non si conta il primo giorno) evita ambiguità sul conteggio. La proroga al giorno non festivo riguarda solo la scadenza, non il decorso.
Un termine di prescrizione che cade di domenica o in un giorno festivo si considera scaduto il primo giorno lavorativo successivo.
Si esclude il giorno iniziale; la prescrizione si compie alla fine dell’ultimo giorno e, se questo è festivo, slitta al primo giorno non festivo successivo.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In vigore dal 19/04/1942
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.

In vigore dal 19/04/1942
È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.

In vigore dal 19/04/1942
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

In vigore dal 19/04/1942
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.

In vigore dal 19/04/1942
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione.
Roma, addì 16 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE GRANDI

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
La cessione dev’essere notificata al proprietario; finchè non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto; ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all’usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell’usufrutto. L’amministrazione è affidata, con il consenso dell’usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall’autorità giudiziaria;
il danaro è collocato a interesse;
i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell’usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall’autorità giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse.
In questi casi appartengono all’usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l’uso, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L’usufruttuario può nondimeno domandare che gli siamo lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Prima d’imprendere la costruzione dell’acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l’indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno dell’acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
Spiegazione
Detta le regole per il computo dei termini di prescrizione: non si conta il giorno iniziale, la prescrizione si compie con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, e se il termine scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Per i termini a mesi, scade nel giorno corrispondente del mese di scadenza.
Come funziona e quando si applica
È la norma «tecnica» che si applica a tutti i termini di prescrizione. Il principio dies a quo non computatur (non si conta il primo giorno) evita ambiguità sul conteggio. La proroga al giorno non festivo riguarda solo la scadenza, non il decorso.
Esempio pratico
Un termine di prescrizione che cade di domenica o in un giorno festivo si considera scaduto il primo giorno lavorativo successivo.
Domande frequenti
Come si contano i termini di prescrizione?
Si esclude il giorno iniziale; la prescrizione si compie alla fine dell’ultimo giorno e, se questo è festivo, slitta al primo giorno non festivo successivo.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.