Autore: Andrea Marton

  • Articolo 12 Codice di Procedura Penale: Casi di connessione

    Articolo 12 Codice di Procedura Penale: Casi di connessione

    Art. 12 c.p.p. – Casi di connessione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Casi di connessione

    1. Si ha connessione di procedimenti:

    a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;

    b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

    c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri . . .

  • Art. 13 c.p.p.: Connessione di procedimenti di competenza di giu

    Art. 13 c.p.p.: Connessione di procedimenti di competenza di giu

    Art. 13 c.p.p. – Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

    1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest’ultima.

    2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

  • Art. 14 c.p.p.: Limiti alla connessione nel caso di reati commes

    Art. 14 c.p.p.: Limiti alla connessione nel caso di reati commes

    Art. 14 c.p.p. – Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

    1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

    2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

  • Art. 15 c.p.p.: Competenza per materia determinata dalla conness

    Art. 15 c.p.p.: Competenza per materia determinata dalla conness

    Art. 15 c.p.p. – Competenza per materia determinata dalla connessione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Competenza per materia determinata dalla connessione

    1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.

  • Art. 16 c.p.p.: Competenza per territorio determinata dalla conn

    Art. 16 c.p.p.: Competenza per territorio determinata dalla conn

    Art. 16 c.p.p. – Competenza per territorio determinata dalla connessione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Competenza per territorio determinata dalla connessione

    1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

    2. Nel caso previsto dall’articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento.

    3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.

  • Articolo 17 Codice di Procedura Penale: Riunione di processi

    Articolo 17 Codice di Procedura Penale: Riunione di processi

    Art. 17 c.p.p. – Riunione di processi

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riunione di processi

    1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi :

    a) nei casi previsti dall’articolo 12;

    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1991, N. 367, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 GENNAIO 1992, N. 8.

    c) nei casi previsti dall’articolo 371, comma 2, lettera b).

    1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davalti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.

  • Articolo 18 Codice di Procedura Penale: Separazione di processi

    Articolo 18 Codice di Procedura Penale: Separazione di processi

    Art. 18 c.p.p. – Separazione di processi

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Separazione di processi

    1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti:

    a) se, nell’udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell’articolo 422;

    b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;

    c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell’atto di citazione;

    d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;

    e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l’istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;

    e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione

    2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

  • Art. 19 c.p.p.: Provvedimenti sulla riunione e separazione

    Art. 19 c.p.p.: Provvedimenti sulla riunione e separazione

    Art. 19 c.p.p. – Provvedimenti sulla riunione e separazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti sulla riunione e separazione

    1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

  • Articolo 20 Codice di Procedura Penale: Difetto di giurisdizione

    Articolo 20 Codice di Procedura Penale: Difetto di giurisdizione

    Art. 20 c.p.p. – Difetto di giurisdizione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Difetto di giurisdizione

    1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

    2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all’autorità competente.

  • Articolo 21 Codice di Procedura Penale: Incompetenza

    Articolo 21 Codice di Procedura Penale: Incompetenza

    Art. 21 c.p.p. – Incompetenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Incompetenza

    1. L’incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 23 comma 2.

    2. L’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1.

    Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare.

    3. L’incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

  • Art. 22 c.p.p.: Incompetenza dichiarata dal giudice per le indag

    Art. 22 c.p.p.: Incompetenza dichiarata dal giudice per le indag

    Art. 22 c.p.p. – Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

    1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    2. L’ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

    3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

  • Art. 23 c.p.p.: Incompetenza dichiarata nel dibattimento di prim

    Art. 23 c.p.p.: Incompetenza dichiarata nel dibattimento di prim

    Art. 23 c.p.p. – Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

    1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

    2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’articolo 491 comma 1.

    Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.