Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2965 Codice Civile: Decadenze stabilite contrattualmente

    Articolo 2965 Codice Civile: Decadenze stabilite contrattualmente

    Art. 2965 c.c. Decadenze stabilite contrattualmente

    In vigore dal 19/04/1942

    È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.

  • Articolo 2966 Codice Civile: Cause che impediscono la decadenza

    Articolo 2966 Codice Civile: Cause che impediscono la decadenza

    Art. 2966 c.c. Cause che impediscono la decadenza

    In vigore dal 19/04/1942

    La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

  • Articolo 2967 Codice Civile: Effetto dell’impedimento della decadenza

    Articolo 2967 Codice Civile: Effetto dell’impedimento della decadenza

    Art. 2967 c.c. Effetto dell’impedimento della decadenza

    In vigore dal 19/04/1942

    Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.

  • Articolo 2968 Codice Civile: Diritti indisponibili

    Articolo 2968 Codice Civile: Diritti indisponibili

    Art. 2968 c.c. Diritti indisponibili

    In vigore dal 19/04/1942

    Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.

  • Articolo 2969 Codice Civile: Rilievo d’ufficio

    Articolo 2969 Codice Civile: Rilievo d’ufficio

    Art. 2969 c.c. – Rilievo d’ufficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione.

    Roma, addì 16 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE GRANDI

  • Articolo 980-cessione Codice Civile: dell’usufrutto

    Articolo 980-cessione Codice Civile: dell’usufrutto

    Art. 980 c.c. – Cessione dell’usufrutto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

    La cessione dev’essere notificata al proprietario; finchè non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

  • Articolo 1002-inventario Codice Civile: e garanzia

    Articolo 1002-inventario Codice Civile: e garanzia

    Art. 1002 c.c. – Inventario e garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.

    Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

    L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto; ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.

    L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.

  • Articolo 1003-mancanza Codice Civile: o insufficienza della garanzia

    Articolo 1003-mancanza Codice Civile: o insufficienza della garanzia

    Art. 1003 c.c. – Mancanza o insufficienza della garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:

    gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all’usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell’usufrutto. L’amministrazione è affidata, con il consenso dell’usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall’autorità giudiziaria;

    il danaro è collocato a interesse;

    i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell’usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall’autorità giudiziaria;

    le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse.

    In questi casi appartengono all’usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

    Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l’uso, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L’usufruttuario può nondimeno domandare che gli siamo lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

  • Articolo 1038 Codice Civile: Indennità per l’imposizione della servitù

    Articolo 1038 Codice Civile: Indennità per l’imposizione della servitù

    Art. 1038 c.c. – Indennità per l’imposizione della servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Prima d’imprendere la costruzione dell’acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l’indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.

    Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno dell’acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.

  • Articolo 1039 Codice Civile: Indennità per il passaggio temporaneo

    Articolo 1039 Codice Civile: Indennità per il passaggio temporaneo

    Art. 1039 c.c. – Indennità per il passaggio temporaneo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati dall’articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con l’obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

    Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell’altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio è stato praticato; scaduto il termine, non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la concessione temporanea.

  • Articolo 1043-scarico Codice Civile: coattivo

    Articolo 1043-scarico Codice Civile: coattivo

    Art. 1043 c.c. – Scarico coattivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.

    Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.

  • Articolo 1045 Codice Civile: Utilizzazione di fogne o di fossi altrui

    Articolo 1045 Codice Civile: Utilizzazione di fogne o di fossi altrui

    Art. 1045 c.c. – Utilizzazione di fogne o di fossi altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell’articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinchè queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.