Art. 2938 c.c. Non rilevabilità d’ufficio
In vigore dal 19/04/1942
Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.

In vigore dal 19/04/1942
Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.

In vigore dal 19/04/1942
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

In vigore dal 19/04/1942
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finchè non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall’art. 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato;
5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finchè non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto.

In vigore dal 19/04/1942
La prescrizione rimane sospesa:
contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità;
in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

In vigore dal 19/04/1942
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri.
Indica gli atti che interrompono la prescrizione: la notificazione di un atto giudiziale (citazione, ricorso) con cui si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (ad esempio una lettera di diffida). L’interruzione fa azzerare il tempo già trascorso, che ricomincia a decorrere da capo.
Va distinta dalla sospensione (artt. 2941-2942), che congela il decorso senza cancellare il tempo maturato. Dopo l’interruzione un nuovo periodo di prescrizione comincia (art. 2945); se l’interruzione deriva da un atto giudiziale, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Una raccomandata di messa in mora inviata al debitore prima della scadenza dei termini interrompe la prescrizione del credito: i conteggi ripartono da zero dalla ricezione.
Sì, se contiene una richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore: il termine riparte da zero.
L’interruzione azzera il tempo trascorso e lo fa ripartire; la sospensione lo congela temporaneamente senza cancellarlo.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In vigore dal 19/04/1942
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. È un atto del debitore (non del creditore): basta che ammetta, anche implicitamente, l’esistenza del debito.
È una delle cause di interruzione, accanto agli atti del creditore previsti dall’art. 2943. Anche il riconoscimento fa ripartire da zero il termine (art. 2945). Il riconoscimento può essere espresso (una dichiarazione) o tacito (un comportamento incompatibile con la volontà di non pagare, ad esempio un pagamento parziale).
Il debitore che paga un acconto o chiede una dilazione riconosce il debito: la prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere dall’atto di riconoscimento.
Sì: è un riconoscimento tacito del debito ai sensi dell’art. 2944 e fa ripartire il termine.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. È un atto del debitore (non del creditore): basta che ammetta, anche implicitamente, l’esistenza del debito.
È una delle cause di interruzione, accanto agli atti del creditore previsti dall’art. 2943. Anche il riconoscimento fa ripartire da zero il termine (art. 2945). Il riconoscimento può essere espresso (una dichiarazione) o tacito (un comportamento incompatibile con la volontà di non pagare, ad esempio un pagamento parziale).
Il debitore che paga un acconto o chiede una dilazione riconosce il debito: la prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere dall’atto di riconoscimento.
Sì: è un riconoscimento tacito del debito ai sensi dell’art. 2944 e fa ripartire il termine.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In vigore dal 19/04/1942
Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

In vigore dal 19/04/1942
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.
Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.
Stabilisce una prescrizione breve di cinque anni per i diritti che derivano dai rapporti sociali, quando la società è iscritta nel registro delle imprese. Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori.
È una deroga al termine ordinario decennale (art. 2946) per i rapporti tra soci, tra socio e società e per le azioni di responsabilità verso gli organi sociali. Il termine decorre, per le azioni di responsabilità, dal momento in cui il danno si manifesta.
L’azione con cui i creditori di una S.r.l. contestano agli amministratori la lesione del patrimonio sociale si prescrive in cinque anni, non in dieci.
In cinque anni, se la società è iscritta nel registro delle imprese: lo prevede l’art. 2949 c.c., in deroga al termine ordinario decennale.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.
Stabilisce una prescrizione breve di cinque anni per i diritti che derivano dai rapporti sociali, quando la società è iscritta nel registro delle imprese. Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori.
È una deroga al termine ordinario decennale (art. 2946) per i rapporti tra soci, tra socio e società e per le azioni di responsabilità verso gli organi sociali. Il termine decorre, per le azioni di responsabilità, dal momento in cui il danno si manifesta.
L’azione con cui i creditori di una S.r.l. contestano agli amministratori la lesione del patrimonio sociale si prescrive in cinque anni, non in dieci.
In cinque anni, se la società è iscritta nel registro delle imprese: lo prevede l’art. 2949 c.c., in deroga al termine ordinario decennale.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.
Spiegazione
Indica gli atti che interrompono la prescrizione: la notificazione di un atto giudiziale (citazione, ricorso) con cui si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (ad esempio una lettera di diffida). L’interruzione fa azzerare il tempo già trascorso, che ricomincia a decorrere da capo.
Come funziona e quando si applica
Va distinta dalla sospensione (artt. 2941-2942), che congela il decorso senza cancellare il tempo maturato. Dopo l’interruzione un nuovo periodo di prescrizione comincia (art. 2945); se l’interruzione deriva da un atto giudiziale, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Esempio pratico
Una raccomandata di messa in mora inviata al debitore prima della scadenza dei termini interrompe la prescrizione del credito: i conteggi ripartono da zero dalla ricezione.
Domande frequenti
Una raccomandata interrompe la prescrizione?
Sì, se contiene una richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore: il termine riparte da zero.
Che differenza c’è tra interruzione e sospensione?
L’interruzione azzera il tempo trascorso e lo fa ripartire; la sospensione lo congela temporaneamente senza cancellarlo.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.