Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2926 Codice Civile: Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

    Articolo 2926 Codice Civile: Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

    Art. 2926 c.c. Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

    In vigore dal 19/04/1942

    Se l’assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione, rivolgersi contro l’assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

    L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

  • Articolo 2927 Codice Civile: Evizione della cosa assegnata

    Articolo 2927 Codice Civile: Evizione della cosa assegnata

    Art. 2927 c.c. Evizione della cosa assegnata

    In vigore dal 19/04/1942

    L’assegnatario, se subisce l’evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

    L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

  • Articolo 2928 Codice Civile: Assegnazione di crediti

    Articolo 2928 Codice Civile: Assegnazione di crediti

    Art. 2928 c.c. Assegnazione di crediti

    In vigore dal 19/04/1942

    Se oggetto dell’assegnazione è un credito, il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

  • Articolo 2929 Codice Civile: Nullità del processo esecutivo

    Articolo 2929 Codice Civile: Nullità del processo esecutivo

    Art. 2929 c.c. Nullità del processo esecutivo

    In vigore dal 19/04/1942

    La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione.

  • Art. 2930 c.c.: Esecuzione forzata per consegna o rilascio

    Art. 2930 c.c.: Esecuzione forzata per consegna o rilascio

    Art. 2930 c.c. – Esecuzione forzata per consegna o rilascio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

  • Articolo 2931 Codice Civile: Esecuzione forzata degli obblighi di fare

    Articolo 2931 Codice Civile: Esecuzione forzata degli obblighi di fare

    Art. 2931 c.c. Esecuzione forzata degli obblighi di fare

    In vigore dal 19/04/1942

    Se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

  • Art. 2932 c.c.: Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere

    Art. 2932 c.c.: Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere

    Art. 2932 c.c. Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto

    In vigore dal 19/04/1942

    Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

    Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

  • Art. 2933 c.c.: Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

    Art. 2933 c.c.: Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

    Art. 2933 c.c. – Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo.

    Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale.

  • Articolo 2934 Codice Civile: Estinzione dei diritti

    Articolo 2934 Codice Civile: Estinzione dei diritti

    Art. 2934 c.c. – Estinzione dei diritti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

    Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

  • Articolo 2935 Codice Civile: Decorrenza della prescrizione

    Articolo 2935 Codice Civile: Decorrenza della prescrizione

    Art. 2935 c.c. Decorrenza della prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

  • Art. 2936 c.c.: Inderogabilità delle norme sulla prescrizione

    Art. 2936 c.c.: Inderogabilità delle norme sulla prescrizione

    Art. 2936 c.c. Inderogabilità delle norme sulla prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

  • Articolo 2937 Codice Civile: Rinunzia alla prescrizione

    Articolo 2937 Codice Civile: Rinunzia alla prescrizione

    Art. 2937 c.c. Rinunzia alla prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

    Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

    La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.