Art. 2955 c.c. – Prescrizione di un anno
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Spiegazione
Detta le regole per il computo dei termini di prescrizione: non si conta il giorno iniziale, la prescrizione si compie con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, e se il termine scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Per i termini a mesi, scade nel giorno corrispondente del mese di scadenza.
Come funziona e quando si applica
È la norma «tecnica» che si applica a tutti i termini di prescrizione. Il principio dies a quo non computatur (non si conta il primo giorno) evita ambiguità sul conteggio. La proroga al giorno non festivo riguarda solo la scadenza, non il decorso.
Esempio pratico
Un termine di prescrizione che cade di domenica o in un giorno festivo si considera scaduto il primo giorno lavorativo successivo.
Domande frequenti
Come si contano i termini di prescrizione?
Si esclude il giorno iniziale; la prescrizione si compie alla fine dell’ultimo giorno e, se questo è festivo, slitta al primo giorno non festivo successivo.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.