Autore: Andrea Marton

  • Art. 2953 c.c.: Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

    Art. 2953 c.c.: Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

    Art. 2953 c.c. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

    In vigore dal 19/04/1942

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

  • Articolo 2954 Codice Civile: Prescrizione di sei mesi

    Articolo 2954 Codice Civile: Prescrizione di sei mesi

    Art. 2954 c.c. Prescrizione di sei mesi

    In vigore dal 19/04/1942

    Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

  • Articolo 2955 Codice Civile: Prescrizione di un anno

    Articolo 2955 Codice Civile: Prescrizione di un anno

    Art. 2955 c.c. – Prescrizione di un anno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si prescrive in un anno il diritto:

    1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

    2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;

    3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione;

    4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

    5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

    6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

  • Articolo 2956 Codice Civile: Prescrizione di tre anni

    Articolo 2956 Codice Civile: Prescrizione di tre anni

    Art. 2956 c.c. – Prescrizione di tre anni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si prescrive in tre anni il diritto:

    1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;

    2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;

    3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

    4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

  • Articolo 2957 Codice Civile: Decorrenza delle prescrizioni presuntive

    Articolo 2957 Codice Civile: Decorrenza delle prescrizioni presuntive

    Art. 2957 c.c. – Decorrenza delle prescrizioni presuntive

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

    Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

  • Articolo 2958 Codice Civile: Corso della prescrizione

    Articolo 2958 Codice Civile: Corso della prescrizione

    Art. 2958 c.c. Corso della prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

  • Art. 2959 c.c.: Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

    Art. 2959 c.c.: Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

    Art. 2959 c.c. – Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

  • Articolo 2960 Codice Civile: Delazione di giuramento

    Articolo 2960 Codice Civile: Delazione di giuramento

    Art. 2960 c.c. – Delazione di giuramento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l’estinzione del debito.

    Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell’estinzione del debito.

  • Articolo 2961 Codice Civile: Restituzione di documenti

    Articolo 2961 Codice Civile: Restituzione di documenti

    Art. 2961 c.c. – Restituzione di documenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

    Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

    Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

    Si applica in questo caso il disposto dell’art. 2959.

  • Articolo 2962 Codice Civile: Compimento della prescrizione

    Articolo 2962 Codice Civile: Compimento della prescrizione

    Art. 2962 c.c. Compimento della prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine.

  • Articolo 2963 Codice Civile: Computo dei termini di prescrizione

    Articolo 2963 Codice Civile: Computo dei termini di prescrizione

    Art. 2963 c.c. Computo dei termini di prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

    Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.

    Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

    La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

    Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

    Spiegazione

    Detta le regole per il computo dei termini di prescrizione: non si conta il giorno iniziale, la prescrizione si compie con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, e se il termine scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Per i termini a mesi, scade nel giorno corrispondente del mese di scadenza.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma «tecnica» che si applica a tutti i termini di prescrizione. Il principio dies a quo non computatur (non si conta il primo giorno) evita ambiguità sul conteggio. La proroga al giorno non festivo riguarda solo la scadenza, non il decorso.

    Esempio pratico

    Un termine di prescrizione che cade di domenica o in un giorno festivo si considera scaduto il primo giorno lavorativo successivo.

    Domande frequenti

    Come si contano i termini di prescrizione?

    Si esclude il giorno iniziale; la prescrizione si compie alla fine dell’ultimo giorno e, se questo è festivo, slitta al primo giorno non festivo successivo.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Detta le regole per il computo dei termini di prescrizione: non si conta il giorno iniziale, la prescrizione si compie con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, e se il termine scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Per i termini a mesi, scade nel giorno corrispondente del mese di scadenza.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma «tecnica» che si applica a tutti i termini di prescrizione. Il principio dies a quo non computatur (non si conta il primo giorno) evita ambiguità sul conteggio. La proroga al giorno non festivo riguarda solo la scadenza, non il decorso.

    Esempio pratico

    Un termine di prescrizione che cade di domenica o in un giorno festivo si considera scaduto il primo giorno lavorativo successivo.

    Domande frequenti

    Come si contano i termini di prescrizione?

    Si esclude il giorno iniziale; la prescrizione si compie alla fine dell’ultimo giorno e, se questo è festivo, slitta al primo giorno non festivo successivo.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2964 c.c.: Inapplicabilità di regole della prescrizione

    Art. 2964 c.c.: Inapplicabilità di regole della prescrizione

    Art. 2964 c.c. Inapplicabilità di regole della prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.