Art. 2941 c.c. – Sospensione per rapporti tra le parti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finchè non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall’art. 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato;
5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finchè non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto.

Spiegazione
Indica gli atti che interrompono la prescrizione: la notificazione di un atto giudiziale (citazione, ricorso) con cui si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (ad esempio una lettera di diffida). L’interruzione fa azzerare il tempo già trascorso, che ricomincia a decorrere da capo.
Come funziona e quando si applica
Va distinta dalla sospensione (artt. 2941-2942), che congela il decorso senza cancellare il tempo maturato. Dopo l’interruzione un nuovo periodo di prescrizione comincia (art. 2945); se l’interruzione deriva da un atto giudiziale, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Esempio pratico
Una raccomandata di messa in mora inviata al debitore prima della scadenza dei termini interrompe la prescrizione del credito: i conteggi ripartono da zero dalla ricezione.
Domande frequenti
Una raccomandata interrompe la prescrizione?
Sì, se contiene una richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore: il termine riparte da zero.
Che differenza c’è tra interruzione e sospensione?
L’interruzione azzera il tempo trascorso e lo fa ripartire; la sospensione lo congela temporaneamente senza cancellarlo.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.