Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2917 Codice Civile: Estinzione del credito pignorato

    Articolo 2917 Codice Civile: Estinzione del credito pignorato

    Art. 2917 c.c. Estinzione del credito pignorato

    In vigore dal 19/04/1942

    Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione.

  • Art. 2918 c.c.: Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

    Art. 2918 c.c.: Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

    Art. 2918 c.c. Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

    In vigore dal 19/04/1942

    Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.

  • Articolo 2919 Codice Civile: Effetto traslativo della vendita forzata

    Articolo 2919 Codice Civile: Effetto traslativo della vendita forzata

    Art. 2919 c.c. Effetto traslativo della vendita forzata

    In vigore dal 19/04/1942

    La vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all’acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione.

  • Art. 2920 c.c.: Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

    Art. 2920 c.c.: Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

    Art. 2920 c.c. Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

    In vigore dal 19/04/1942

    Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

  • Art. 2921 Codice Civile: Evizione

    Art. 2921 Codice Civile: Evizione

    Art. 2921 c.c. Evizione

    In vigore dal 19/04/1942

    L’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

    Se l’evizione è soltanto parziale, l’acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l’aggiudicatario, per evitare l’evizione, ha pagato una somma di danaro.

    In ogni caso l’acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.

  • Articolo 2922 Codice Civile: Vizi della cosa. Lesione

    Articolo 2922 Codice Civile: Vizi della cosa. Lesione

    Art. 2922 c.c. Vizi della cosa. Lesione

    In vigore dal 19/04/1942

    Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.

    Essa non può essere impugnata per causa di lesione.

  • Art. 2923 Codice Civile: Locazioni

    Art. 2923 Codice Civile: Locazioni

    Art. 2923 c.c. Locazioni

    In vigore dal 19/04/1942

    Le locazioni consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l’acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede.

    Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all’acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.

    In ogni caso l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

    Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

    Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l’acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell’art. 1603.

  • Art. 2924 c.c.: Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

    Art. 2924 c.c.: Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

    Art. 2924 c.c. Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

    In vigore dal 19/04/1942

    Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all’acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.

  • Art. 2925 c.c.: Norme applicabili all’assegnazione forzata

    Art. 2925 c.c.: Norme applicabili all’assegnazione forzata

    Art. 2925 c.c. Norme applicabili all’assegnazione forzata

    In vigore dal 19/04/1942

    Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all’assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

  • Articolo 2926 Codice Civile: Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

    Articolo 2926 Codice Civile: Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

    Art. 2926 c.c. Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

    In vigore dal 19/04/1942

    Se l’assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione, rivolgersi contro l’assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

    L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

  • Articolo 2927 Codice Civile: Evizione della cosa assegnata

    Articolo 2927 Codice Civile: Evizione della cosa assegnata

    Art. 2927 c.c. Evizione della cosa assegnata

    In vigore dal 19/04/1942

    L’assegnatario, se subisce l’evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

    L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

  • Articolo 2928 Codice Civile: Assegnazione di crediti

    Articolo 2928 Codice Civile: Assegnazione di crediti

    Art. 2928 c.c. Assegnazione di crediti

    In vigore dal 19/04/1942

    Se oggetto dell’assegnazione è un credito, il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.