Autore: Andrea Marton

  • Art. 220 C.d.S.: Accertamento e cognizione dei reati previsti da

    Art. 220 C.d.S.: Accertamento e cognizione dei reati previsti da

    Art. 220 C.d.S. – Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.

    2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza . La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.

    3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l’agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.

    4. L’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell’ufficio o comando suddetti.

  • Articolo 221 Codice della Strada: Connessione obiettiva con un reato

    Articolo 221 Codice della Strada: Connessione obiettiva con un reato

    Art. 221 C.d.S. – Connessione obiettiva con un reato

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

    2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 220.

  • Art. 222 C.d.S.: Sanzioni amministrative accessorie all’accertam

    Art. 222 C.d.S.: Sanzioni amministrative accessorie all’accertam

    Art. 222 C.d.S. – Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

    2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

    2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

    3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

    3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

    3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

    3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

  • Art. 223 C.d.S.: Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi d

    Art. 223 C.d.S.: Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi d

    Art. 223 C.d.S. – Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

    2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3 , nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale . La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni .

    2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo.

    L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

    3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

    4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205.

  • Art. 225 C.d.S.: Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

    Art. 225 C.d.S.: Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

    Art. 225 C.d.S. – Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

    a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;

    b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;

    c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

  • Art. 226 C.d.S.: Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe na

    Art. 226 C.d.S.: Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe na

    Art. 226 C.d.S. – Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionale

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l’archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell’art.

    2.

    2. Nell’archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 10, comma 8.

    3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell’anagrafe di cui al comma 10.

    4. In attesa della attivazione dell’archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall’A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

    5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l’archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all’art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

    6. Nell’archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione e …

    a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    7. L’archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, …

    dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

    8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l’archivio nazionale dei veicoli.

    9. Le modalità di accesso all’archivio sono stabilite nel regolamento.

    10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

    11. Nell’anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l’applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all’articolo 126-bis agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

    12. L’anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modali tà e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

    13. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell’anagrafe di cui al presente articolo.

  • Art. 227 C.d.S.: Servizio e dispositivi di monitoraggio

    Art. 227 C.d.S.: Servizio e dispositivi di monitoraggio

    Art. 227 C.d.S. – Servizio e dispositivi di monitoraggio

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nell’ ambito dell’intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

    2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell’inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio , sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .

    3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d’ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

  • Art. 228 C.d.S.: Regolamentazione dei diritti dovuti dagli inter

    Art. 228 C.d.S.: Regolamentazione dei diritti dovuti dagli inter

    Art. 228 C.d.S. – Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l’attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri .

    2. La destinazione degli importi prevista dall’art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all’art. 126.

    Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall’art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.

    3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinati alle seguenti spese:

    a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

    b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato Dicastero, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

    c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l’espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;

    d) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all’art.

    226.

    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .

    5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnicoamministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.

    6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:

    a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

    b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

    c) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.

  • Articolo 229 Codice della Strada: Attuazione di direttive comunitarie

    Articolo 229 Codice della Strada: Attuazione di direttive comunitarie

    Art. 229 C.d.S. – Attuazione di direttive comunitarie

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell’art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dàlla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

    Nota all’art. 229:

    – Il testo dell’art. 4 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:

    Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). – 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

    2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l’attuazione delle quali chiede l’autorizzazione di cui all’art. 3, lettera c).

    3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazoine o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare la autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

    4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell’emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati in mancanza di detto parere.

    5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

    6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell’art. 3, lettera b), ove l’attuazione delle direttive comporti;

    a) l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

    b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

    7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

    8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa”.

  • Articolo 230 Codice della Strada: Educazione stradale

    Articolo 230 Codice della Strada: Educazione stradale

    Art. 230 C.d.S. – Educazione stradale

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.

    2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l’ausilio degli appartententi ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l’ordinanza può prevedere l’istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

    2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.

    2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l’attribuzione, all’atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell’articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all’articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all’articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione

  • Art. 231 C.d.S.: Abrogazione di norme precedentemente in vigore

    Art. 231 C.d.S.: Abrogazione di norme precedentemente in vigore

    Art. 231 C.d.S. – Abrogazione di norme precedentemente in vigore

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:

    – regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

    – il regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;

    – legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell’art. 14;

    – decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

    – decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

    – legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);

    – legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;

    – legge 12 dicembre 1962, n. 1702;

    – legge 3 febbraio 1963, n. 74;

    – legge 11 febbraio 1963, n. 142;

    – legge 26 giugno 1964, n. 434;

    – legge 15 febbraio 1965, n. 106;

    – legge 14 maggio 1965, n. 576;

    – legge 4 maggio 1966, n. 263;

    – legge 1° giugno 1966, n. 416;

    – legge 20 giugno 1966, n. 599;

    – legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI ;

    – decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;

    – legge 9 luglio 1967, n. 572;

    – legge 4 gennaio 1968, n. 14;

    – legge 13 agosto 1969, n. 613;

    – legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;

    – legge 10 luglio 1970, n. 579;

    – decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;

    – legge 31 marzo 1971, n. 201;

    – legge 3 giugno 1971, n. 437;

    – legge 22 febbraio 1973, n. 59;

    – decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito della legge 22 dicembre 1973, n. 842;

    – legge 27 dicembre 1973, n. 942;

    – legge 14 febbraio 1974, n. 62;

    – legge 15 febbraio 1974, n. 38;

    – legge 14 agosto 1974, n. 394;

    – decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito della legge 10 ottobre 1975, n. 486;

    – legge 10 ottobre 1975, n. 486;

    – legge 25 novembre 1975, n. 707;

    – legge 7 aprile 1976, n. 125;

    – legge 5 maggio 1976, n. 313;

    – legge 8 agosto 1977, n. 631;

    – legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;

    – legge 24 marzo 1980, n. 85;

    – legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

    – legge 10 febbraio 1982, n. 38;

    – legge 16 ottobre 1984, n. 719;

    – legge 11 gennaio 1986, n. 3;

    – decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito della legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16;

    – legge 14 febbraio 1987, n. 37;

    – legge 18 marzo 1988, n. 111;

    – legge 24 marzo 1988, n. 112;

    – legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;

    – legge 22 aprile 1989, n. 143;

    – decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito della legge 4 agosto 1989, n. 284;

    – legge 23 marzo 1990, n. 67;

    – legge 2 agosto 1990, n. 229;

    – legge 15 dicembre 1990, n. 399;

    – legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;

    – legge 14 ottobre 1991, n. 336;

    – legge 8 novembre 1991, n. 376;

    – legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.

    2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

    3.

    In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni . Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

  • Art. 232 C.d.S.: Norme regolamentari e decreti ministeriali di e

    Art. 232 C.d.S.: Norme regolamentari e decreti ministeriali di e

    Art. 232 C.d.S. – Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l’emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.

    2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall’art. 3 , comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione .

    3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.