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Art. 2917 c.c. Estinzione del credito pignorato
In vigore dal 19/04/1942
Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 2917 c.c. e l'espropriazione del credito
L'articolo 2917 del Codice Civile si occupa di un'ipotesi peculiare: il caso in cui oggetto del pignoramento sia non un bene materiale ma un credito vantato dal debitore esecutato verso un terzo. La norma stabilisce che ogni causa estintiva del credito pignorato verificatasi dopo il pignoramento è inopponibile al creditore pignorante e agli intervenuti. La ratio è chiara: garantire l'effettività dell'espropriazione, evitando che debitore esecutato e terzo possano vanificare l'azione esecutiva con atti dispositivi successivi.
Il pignoramento presso terzi
L'ipotesi tipica è quella del pignoramento presso terzi: Sempronio, creditore di Tizio, scopre che Caio è debitore di Tizio per 50.000 euro. Sempronio notifica a Caio l'atto di pignoramento. Da quel momento Caio non può più pagare a Tizio: se lo facesse, dovrebbe pagare comunque a Sempronio (salvo regresso contro Tizio, di solito incapiente). Il credito viene assegnato in fase di distribuzione, e dovrà essere soddisfatto da Caio in favore del creditore esecutante.
Le cause estintive inopponibili
L'art. 2917 non distingue tra cause estintive: sono inopponibili tutti gli eventi che, dopo il pignoramento, avrebbero estinto il credito. Vi rientrano il pagamento al creditore originario, la compensazione con controcrediti del terzo (se non già maturati e opponibili al momento del pignoramento), la remissione, la novazione, la confusione, la transazione. La giurisprudenza precisa che la compensazione è ammessa solo se i requisiti di liquidità ed esigibilità sussistevano già al momento del pignoramento.
Conseguenze per il terzo debitore
Il terzo debitore (terzo pignorato) si trova in posizione delicata: deve astenersi dal pagare il creditore originario e attendere le determinazioni del giudice dell'esecuzione. La sua dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., cristallizza l'esistenza e l'entità del credito. Eventuali pagamenti effettuati dopo il pignoramento al creditore originario non liberano il terzo, che resta obbligato verso il creditore pignorante. Si pensi al caso del datore di lavoro che continui a versare lo stipendio integrale al dipendente pignorato: dovrà pagare nuovamente la quota pignorabile al creditore procedente.
Profili applicativi e cautele
Sul piano operativo, è essenziale che il terzo debitore tenga contabilità precisa degli importi maturati dopo il pignoramento e non li corrisponda al creditore originario. Banche, datori di lavoro, locatari e debitori commerciali devono predisporre procedure interne per gestire correttamente i pignoramenti notificati. Per il creditore pignorante, l'art. 2917 rappresenta una solida garanzia: una volta notificato il pignoramento, il credito non può più essere svuotato da atti del debitore esecutato e del terzo.
Coordinamento con il codice di procedura civile
La norma sostanziale dell'art. 2917 c.c. trova attuazione procedurale negli artt. 543 e seguenti c.p.c., dedicati al pignoramento presso terzi. La notifica dell'atto di pignoramento al terzo produce l'effetto di vincolo sulle somme dovute, mentre la successiva dichiarazione resa dal terzo (oggi anche per via telematica) cristallizza l'oggetto del pignoramento. Il giudice dell'esecuzione, all'udienza, dispone l'assegnazione del credito al creditore procedente o, se controverso, l'accertamento dell'obbligo del terzo. Sul piano della responsabilità, il terzo che paghi al debitore esecutato in violazione del pignoramento incorre in una doppia obbligazione: dovrà pagare nuovamente al creditore procedente, salvo poi tentare il recupero verso il debitore originario, che spesso è insolvente. La giurisprudenza considera con rigore il dovere di diligenza del terzo, specie se imprenditore o ente strutturato, escludendo che possa invocare la buona fede in caso di pignoramento ritualmente notificato.
Domande frequenti
Cosa accade se il terzo pignorato paga al creditore originario dopo il pignoramento?
Il pagamento è inopponibile al creditore pignorante: il terzo resta obbligato a pagare nuovamente la somma in favore del creditore procedente, salvo eventualmente agire in regresso contro il debitore esecutato.
La compensazione tra terzo e debitore esecutato è opponibile?
Solo se i requisiti (liquidità, esigibilità, omogeneità) sussistevano al momento del pignoramento. Compensazioni perfezionatesi successivamente non sono opponibili al creditore pignorante.
L'art. 2917 si applica anche ai pignoramenti di stipendi?
Sì: ogni mensilità maturata dopo la notifica del pignoramento al datore di lavoro è cristallizzata nei limiti della quota pignorabile, e il pagamento al lavoratore eccedente la quota libera non è opponibile al creditore.
Cosa succede se il credito pignorato si estingue per fatto del terzo senza colpa?
Le ipotesi di impossibilità sopravvenuta non imputabile (es. nullità sopravvenuta) richiedono valutazione caso per caso: la norma copre le cause estintive volontarie o comunque imputabili alle parti.
Il debitore esecutato può transigere il credito pignorato con il terzo?
Può concludere la transazione, ma essa sarà inopponibile al creditore pignorante, che potrà pretendere dal terzo l'intero credito originariamente pignorato.