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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2916 c.c. Ipoteche e privilegi

In vigore dal 19/04/1942

Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto:

delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;

dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

In sintesi

  • L'art. 2916 c.c. disciplina quali ipoteche e privilegi non vengono considerati nella distribuzione del ricavato dell'esecuzione.
  • Sono escluse le ipoteche, anche giudiziali, iscritte dopo il pignoramento.
  • Sono esclusi i privilegi soggetti a iscrizione se questa è successiva al pignoramento.
  • Sono esclusi i privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento, indipendentemente dall'iscrizione.
  • La norma cristallizza al momento del pignoramento la situazione delle cause di prelazione opponibili.
  • Tutela l'aspettativa del creditore pignorante sulla capienza del bene aggredito.

L'art. 2916 c.c. e la cristallizzazione delle prelazioni

L'articolo 2916 del Codice Civile completa il sistema disegnato dagli artt. 2914 e 2915, occupandosi specificamente delle cause di prelazione. La norma stabilisce che, nella distribuzione del ricavato dell'esecuzione forzata, non si tiene conto di tre categorie di prelazioni, sancendo così il principio per cui il pignoramento cristallizza la situazione delle garanzie reali e dei privilegi opponibili ai fini del concorso.

Le ipoteche iscritte dopo il pignoramento

La prima categoria comprende le ipoteche iscritte successivamente al pignoramento, comprese quelle giudiziali. Se Tizio pignora l'immobile di Caio il 1° marzo e Sempronio, creditore di Caio, iscrive ipoteca giudiziale il 15 marzo, Sempronio non potrà far valere la sua prelazione in sede di distribuzione: concorrerà come chirografario eventualmente intervenuto. La regola vale tanto per le ipoteche volontarie quanto per quelle legali e giudiziali.

I privilegi soggetti a iscrizione

La seconda categoria attiene ai privilegi che richiedono iscrizione per la loro efficacia, come il privilegio sui macchinari ex art. 2762 c.c. o quello dell'agente delle entrate sui beni mobili. Se l'iscrizione è posteriore al pignoramento, il privilegio non rileva nel riparto. È una conseguenza naturale del principio pubblicitario: senza iscrizione tempestiva, il creditore privilegiato non può pretendere preferenza.

I privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento

La terza categoria è concettualmente diversa: riguarda i privilegi per crediti che sorgono dopo il pignoramento. Anche se il privilegio non richiede iscrizione (privilegi generali o speciali ope legis), il credito sorto successivamente al pignoramento non gode di preferenza. Si pensi a un credito tributario maturato dopo il pignoramento: pur essendo dotato per legge di privilegio, non si considera nella distribuzione.

Effetti pratici e strategia processuale

L'art. 2916 c.c. impone ai creditori massima tempestività nell'iscrizione di ipoteche e privilegi. Per il creditore che intenda partecipare con prelazione al riparto, occorre iscrivere prima del pignoramento o quantomeno verificare di disporre di un privilegio non condizionato a iscrizione. Il creditore pignorante, dal canto suo, può confidare che la propria iniziativa cristallizza il quadro delle prelazioni, evitando sorprese da iscrizioni tardive. La giurisprudenza ha precisato che il momento rilevante è quello di iscrizione effettiva nei registri, non quello dell'atto sottostante.

Il rapporto con l'intervento dei creditori

L'art. 2916 c.c. va letto in combinato disposto con le regole sull'intervento dei creditori nell'esecuzione (artt. 525 ss. c.p.c.). Il creditore che intervenga tempestivamente con titolo munito di causa di prelazione opponibile al pignoramento concorre con preferenza nel riparto; il creditore con prelazione iscritta dopo il pignoramento, invece, può intervenire ma sarà trattato come chirografario. Questa disciplina è particolarmente importante per le banche che vantano ipoteca su immobili: ottenere notizia del pignoramento e procedere all'iscrizione di eventuale ipoteca giudiziale prima che venga trascritto il pignoramento è spesso una corsa contro il tempo. Analogamente, l'amministrazione finanziaria deve tempestivamente iscrivere le proprie garanzie per non vedersi degradata a creditore chirografario in caso di pignoramento mobiliare o immobiliare già in essere su quel patrimonio.

Domande frequenti

Cosa significa che un'ipoteca non si considera nella distribuzione?

Significa che il creditore titolare di quell'ipoteca non potrà far valere la prelazione in sede di riparto: parteciperà come chirografario o resterà escluso, a seconda della sua tempestività nell'intervento.

L'ipoteca giudiziale iscritta lo stesso giorno del pignoramento è opponibile?

Occorre verificare l'ordine cronologico delle formalità nei registri immobiliari: prevale chi ha trascritto/iscritto per primo, secondo i numeri d'ordine assegnati dalla conservatoria.

Tutti i privilegi richiedono iscrizione per essere opponibili?

No: la maggior parte dei privilegi generali e speciali opera ope legis senza iscrizione. L'art. 2916 esclude dal riparto solo quei privilegi che la legge stessa subordina all'iscrizione, se questa avviene dopo il pignoramento.

Un credito tributario maturato dopo il pignoramento gode di privilegio?

Pur essendo privilegiato per legge, non è considerato nella distribuzione del ricavato di quella specifica esecuzione, perché il credito è sorto dopo il pignoramento (art. 2916 n. 3).

Cosa accade ai creditori ipotecari successivi se rimane un attivo?

L'eventuale residuo del ricavato spetta al debitore esecutato e da quel patrimonio i creditori ipotecari successivi potranno soddisfarsi con nuove iniziative esecutive, fermo restando il loro ordine di iscrizione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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