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Art. 2921 c.c. Evizione
In vigore dal 19/04/1942
L’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l’evizione è soltanto parziale, l’acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l’aggiudicatario, per evitare l’evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l’acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'evizione nella vendita forzata: ratio dell'articolo 2921
L'articolo 2921 del Codice civile disciplina la posizione dell'acquirente che, dopo aver acquistato un bene in sede di espropriazione forzata, subisce l'evizione, ossia perde in tutto o in parte la titolarita' del bene per effetto di una pretesa di un terzo riconosciuta in giudizio. La norma costruisce un meccanismo riequilibratorio che consente all'aggiudicatario di recuperare il prezzo pagato, distribuendone l'onere tra creditori soddisfatti e debitore esecutato. La ratio risiede nella necessita' di non far ricadere sull'aggiudicatario il rischio integrale di vizi del titolo del debitore, conservando al contempo la stabilita' del trasferimento coattivo nei confronti dei terzi.
Le tre fasi del rimedio: prezzo non distribuito, distribuito, evizione parziale
La disciplina opera su piu' livelli temporali. Se al momento dell'evizione il prezzo non e' stato ancora distribuito ai creditori, l'acquirente lo ripete direttamente dal fondo dell'esecuzione, dedotte le spese della procedura. Se invece la distribuzione e' gia' avvenuta, il rimedio si articola: l'aggiudicatario agisce contro ciascun creditore per la parte da questi riscossa e contro il debitore esecutato per l'eventuale residuo non assegnato ai creditori. In caso di evizione parziale, ad esempio quando Tizio acquista all'asta un fondo e poi subisce una pretesa di Caio limitata a una porzione, la ripetizione del prezzo e' proporzionata alla parte di bene evitta, calcolata in base ai valori di stima delle porzioni interessate.
Il pagamento per evitare l'evizione
Il terzo comma equipara al caso di evizione anche l'ipotesi in cui l'aggiudicatario, per non perdere il bene, abbia preferito pagare una somma al terzo che vantava diritti sulla cosa. Si tratta di una transazione preventiva che, se documentata e proporzionata, legittima ugualmente la ripetizione del prezzo nei modi indicati dai commi precedenti, evitando che l'acquirente sia costretto al contenzioso giudiziario per ottenere tutela. La somma pagata, peraltro, non puo' essere superiore al valore della pretesa del terzo, perche' altrimenti la parte eccedente costituirebbe una liberalita' non rimborsabile dal patrimonio dell'esecutato.
Il limite dei creditori privilegiati e ipotecari
L'ultimo comma introduce un limite significativo: la ripetizione non puo' essere esercitata contro i creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile. Significa che, se Caio aveva ipoteca regolarmente iscritta sul bene espropriato e Sempronio rivendica un diritto incompatibile non opponibile a Caio, l'acquirente evitto non puo' aggredire la somma riscossa da Caio in sede di distribuzione. La regola tutela l'affidamento dei creditori titolari di garanzia reale, che hanno fatto affidamento sulla pubblicita' del proprio diritto e sulla regolarita' formale dell'iscrizione. L'aggiudicatario, in questa ipotesi, dovra' rivolgersi solo agli altri creditori e al debitore esecutato per il recupero del prezzo.
Coordinamento con la responsabilita' del creditore procedente
La norma fa salva la responsabilita' del creditore procedente per i danni e le spese, applicabile quando questi sapeva del vizio del titolo del debitore esecutato. L'azione e' aggiuntiva e cumulativa rispetto alla ripetizione del prezzo: l'aggiudicatario puo' ottenere il rimborso del prezzo dai creditori e dal debitore e, al contempo, il risarcimento dei danni ulteriori dal creditore in mala fede, come ad esempio le spese del giudizio di evizione, le perdite per il mancato godimento del bene, il danno emergente del minor valore del bene rimasto. La disciplina realizza un equilibrio tra la stabilita' della vendita forzata e la tutela dell'acquirente, evitando che questi sopporti integralmente il rischio di vizi del titolo non emersi nella procedura.
Domande frequenti
Che cos'e' l'evizione nella vendita forzata?
L'evizione e' la perdita totale o parziale del bene acquistato per effetto di una pretesa di un terzo riconosciuta in giudizio. Nella vendita forzata si verifica quando l'aggiudicatario, dopo l'asta, e' costretto a restituire il bene perche' il debitore esecutato non ne era effettivo proprietario o vi gravava un diritto incompatibile.
Come recupera il prezzo l'acquirente evitto?
Se il prezzo non e' ancora stato distribuito ai creditori, lo ripete direttamente dalla procedura dedotte le spese. Se la distribuzione e' gia' avvenuta, agisce contro ciascun creditore per la quota riscossa e contro il debitore esecutato per l'eventuale residuo non distribuito.
L'evizione parziale legittima il recupero dell'intero prezzo?
No. In caso di evizione parziale l'acquirente puo' ripetere solo una parte proporzionale del prezzo, commisurata al valore della porzione del bene effettivamente perduta. La proporzione si calcola tenendo conto del valore di mercato delle parti.
Si puo' ripetere il prezzo dai creditori ipotecari?
No, se la causa di evizione non era opponibile al creditore ipotecario o privilegiato. La norma tutela l'affidamento dei creditori che vantano garanzie reali iscritte e opponibili, escludendoli dal meccanismo restitutorio.
Cosa succede se l'acquirente paga il terzo per evitare l'evizione?
La somma pagata e' equiparata al prezzo perduto per evizione e puo' essere ripetuta secondo le regole generali dell'articolo. Il pagamento deve pero' essere proporzionato e documentabile, per non trasformarsi in un esborso volontario non rimborsabile.