Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1046 Codice Civile: Norme per l’esecuzione delle opere

    Articolo 1046 Codice Civile: Norme per l’esecuzione delle opere

    Art. 1046 c.c. – Norme per l’esecuzione delle opere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell’art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.

  • Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale

    Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale

    Art. 1 c.p.p. – Giurisdizione penale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Giurisdizione penale

    1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

  • Articolo 2 Codice di Procedura Penale: Cognizione del giudice

    Articolo 2 Codice di Procedura Penale: Cognizione del giudice

    Art. 2 c.p.p. – Cognizione del giudice

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Cognizione del giudice

    1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

    2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

  • Articolo 3 Codice di Procedura Penale: Questioni pregiudiziali

    Articolo 3 Codice di Procedura Penale: Questioni pregiudiziali

    Art. 3 c.p.p. – Questioni pregiudiziali

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.

    2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La Corte decide in camera di consiglio.

    3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

    4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

  • Art. 4 c.p.p.: Regole per la determinazione della competenza

    Art. 4 c.p.p.: Regole per la determinazione della competenza

    Art. 4 c.p.p. – Regole per la determinazione della competenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Regole per la determinazione della competenza

    1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

  • Art. 5 c.p.p.: Competenza della Corte di Assise

    Art. 5 c.p.p.: Competenza della Corte di Assise

    Art. 5 c.p.p. – Competenza della corte di assise

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Competenza della corte di assise

    1. La corte di assise è competente:

    a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;

    b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;

    c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale.

    d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n.

    962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

    d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni .

  • Articolo 6 Codice di Procedura Penale: Competenza del tribunale

    Articolo 6 Codice di Procedura Penale: Competenza del tribunale

    Art. 6 c.p.p. – Competenza del tribunale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Competenza del tribunale

    1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace .

  • Articolo 7 Codice di Procedura Penale: Competenza del pretore

    Articolo 7 Codice di Procedura Penale: Competenza del pretore

    Art. 7 c.p.p. – Competenza del pretore

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    Abrogato

  • Articolo 8 Codice di Procedura Penale: Regole generali

    Articolo 8 Codice di Procedura Penale: Regole generali

    Art. 8 c.p.p. – Regole generali

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.

    2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.

    3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

    4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.

  • Articolo 9 Codice di Procedura Penale: Regole suppletive

    Articolo 9 Codice di Procedura Penale: Regole suppletive

    Art. 9 c.p.p. – Regole suppletive

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Regole suppletive

    1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell’articolo 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.

    2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.

    3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335.

  • Art. 10 c.p.p.: Competenza per reati commessi all’estero

    Art. 10 c.p.p.: Competenza per reati commessi all’estero

    Art. 10 c.p.p. – Competenza per reati commessi all’estero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Competenza per reati commessi all’estero

    1. Se il reato è stato commesso interamente all’estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

    1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.

    2.

    In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335.

    3. Se il reato è stato commesso in parte all’estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

  • Art. 11 c.p.p.: Competenza per i procedimenti riguardanti i magi

    Art. 11 c.p.p.: Competenza per i procedimenti riguardanti i magi

    Art. 11 c.p.p. – Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

    2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

    3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.