Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2950 Codice Civile: Prescrizione del diritto del mediatori

    Articolo 2950 Codice Civile: Prescrizione del diritto del mediatori

    Art. 2950 c.c. – Prescrizione del diritto del mediatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

  • Art. 2951 c.c.: Prescrizione in materia di spedizione e di trasp

    Art. 2951 c.c.: Prescrizione in materia di spedizione e di trasp

    Art. 2951 c.c. Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

    In vigore dal 19/04/1942

    Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

    La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.

    Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

    Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’art. 1679.

  • Articolo 2952 Codice Civile: Prescrizione in materia di assicurazione

    Articolo 2952 Codice Civile: Prescrizione in materia di assicurazione

    Art. 2952 c.c. – Prescrizione in materia di assicurazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

    Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

    Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

    La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

    La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.

  • Art. 2953 c.c.: Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

    Art. 2953 c.c.: Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

    Art. 2953 c.c. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

    In vigore dal 19/04/1942

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

  • Articolo 2954 Codice Civile: Prescrizione di sei mesi

    Articolo 2954 Codice Civile: Prescrizione di sei mesi

    Art. 2954 c.c. Prescrizione di sei mesi

    In vigore dal 19/04/1942

    Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

  • Articolo 2955 Codice Civile: Prescrizione di un anno

    Articolo 2955 Codice Civile: Prescrizione di un anno

    Art. 2955 c.c. – Prescrizione di un anno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si prescrive in un anno il diritto:

    1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

    2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;

    3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione;

    4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

    5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

    6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

  • Articolo 2956 Codice Civile: Prescrizione di tre anni

    Articolo 2956 Codice Civile: Prescrizione di tre anni

    Art. 2956 c.c. – Prescrizione di tre anni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si prescrive in tre anni il diritto:

    1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;

    2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;

    3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

    4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

  • Articolo 2957 Codice Civile: Decorrenza delle prescrizioni presuntive

    Articolo 2957 Codice Civile: Decorrenza delle prescrizioni presuntive

    Art. 2957 c.c. – Decorrenza delle prescrizioni presuntive

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

    Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

  • Articolo 2958 Codice Civile: Corso della prescrizione

    Articolo 2958 Codice Civile: Corso della prescrizione

    Art. 2958 c.c. Corso della prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

  • Art. 2959 c.c.: Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

    Art. 2959 c.c.: Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

    Art. 2959 c.c. – Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

  • Articolo 2960 Codice Civile: Delazione di giuramento

    Articolo 2960 Codice Civile: Delazione di giuramento

    Art. 2960 c.c. – Delazione di giuramento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l’estinzione del debito.

    Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell’estinzione del debito.

  • Articolo 2961 Codice Civile: Restituzione di documenti

    Articolo 2961 Codice Civile: Restituzione di documenti

    Art. 2961 c.c. – Restituzione di documenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

    Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

    Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

    Si applica in questo caso il disposto dell’art. 2959.