Autore: Andrea Marton

  • Art. 327 c.p.p.: Direzione delle indagini preliminari

    Art. 327 c.p.p.: Direzione delle indagini preliminari

    Art. 327 c.p.p. – Direzione delle indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Direzione delle indagini preliminari

    1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

  • Articolo 327-bis Codice di Procedura Penale: Attività investigativa del difensore

    Articolo 327-bis Codice di Procedura Penale: Attività investigativa del difensore

    Art. 327-bis c.p.p. – Attività investigativa del difensore

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.

    2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

    3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

  • Art. 328 c.p.p.: Giudice per le indagini preliminari

    Art. 328 c.p.p.: Giudice per le indagini preliminari

    Art. 328 c.p.p. – Giudice per le indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Giudice per le indagini preliminari

    1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

    1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

    1-ter COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125.

    1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51,comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

    1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere

  • Articolo 329 Codice di Procedura Penale: Obbligo del segreto

    Articolo 329 Codice di Procedura Penale: Obbligo del segreto

    Art. 329 c.p.p. – Obbligo del segreto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Obbligo del segreto

    1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria , le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

    2. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

    3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

    a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

    b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

  • Art. 330 c.p.p.: Acquisizione delle notizie di reato

    Art. 330 c.p.p.: Acquisizione delle notizie di reato

    Art. 330 c.p.p. – Acquisizione delle notizie di reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Acquisizione delle notizie di reato

    1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

  • Art. 331 c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incar

    Art. 331 c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incar

    Art. 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

    1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

    2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

    3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

    4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

  • Articolo 332 Codice di Procedura Penale: Contenuto della denuncia

    Articolo 332 Codice di Procedura Penale: Contenuto della denuncia

    Art. 332 c.p.p. – Contenuto della denuncia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Contenuto della denuncia

    1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

  • Articolo 333 Codice di Procedura Penale: Denuncia da parte di privati

    Articolo 333 Codice di Procedura Penale: Denuncia da parte di privati

    Art. 333 c.p.p. – Denuncia da parte di privati

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Denuncia da parte di privati

    1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

    2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

    3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.

  • Articolo 334 Codice di Procedura Penale: Referto

    Articolo 334 Codice di Procedura Penale: Referto

    Art. 334 c.p.p. – R e f e r t o

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    R e f e r t o

    1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

    2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

    3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

  • Art. 334-bis c.p.p.: Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’am

    Art. 334-bis c.p.p.: Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’am

    Art. 334-bis c.p.p. – Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all’articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte

  • Art. 335 c.p.p.: Registro delle notizie di reato

    Art. 335 c.p.p.: Registro delle notizie di reato

    Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Registro delle notizie di reato

    1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.

    Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

    1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

    1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.

    1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

    2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

    3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai respettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

    3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

    3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

  • Articolo 336 Codice di Procedura Penale: Querela

    Articolo 336 Codice di Procedura Penale: Querela

    Art. 336 c.p.p. – Querela

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Querela

    1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.