Autore: Andrea Marton

  • Art. 24 c.p.p.: Decisioni del giudice di appello sulla competenza

    Art. 24 c.p.p.: Decisioni del giudice di appello sulla competenza

    Art. 24 c.p.p. – Decisioni del giudice di appello sulla competenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Decisioni del giudice di appello sulla competenza

    1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell’articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’articolo 21 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.

    2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

  • Art. 25 c.p.p.: Effetti delle decisioni della Corte di Cassazion

    Art. 25 c.p.p.: Effetti delle decisioni della Corte di Cassazion

    Art. 25 c.p.p. – Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

    1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

  • Art. 26 c.p.p.: Prove acquisite dal giudice incompetente

    Art. 26 c.p.p.: Prove acquisite dal giudice incompetente

    Art. 26 c.p.p. – Prove acquisite dal giudice incompetente

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Prove acquisite dal giudice incompetente

    1. L’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite.

    2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell’udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.

  • Art. 27 c.p.p.: Misure cautelari disposte dal giudice incompeten

    Art. 27 c.p.p.: Misure cautelari disposte dal giudice incompeten

    Art. 27 c.p.p. – Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

    1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.

  • Articolo 28 Codice di Procedura Penale: Casi di conflitto

    Articolo 28 Codice di Procedura Penale: Casi di conflitto

    Art. 28 c.p.p. – Casi di conflitto

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

    a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

    b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

    2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo.

    3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

  • Articolo 29 Codice di Procedura Penale: Cessazione del conflitto

    Articolo 29 Codice di Procedura Penale: Cessazione del conflitto

    Art. 29 c.p.p. – Cessazione del conflitto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Cessazione del conflitto

    1. I conflitti previsti dall’articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

  • Articolo 30 Codice di Procedura Penale: Proposizione del conflitto

    Articolo 30 Codice di Procedura Penale: Proposizione del conflitto

    Art. 30 c.p.p. – Proposizione del conflitto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Proposizione del conflitto

    1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori.

    2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

    3. L’ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

  • Art. 31 c.p.p.: Comunicazione al giudice in conflitto

    Art. 31 c.p.p.: Comunicazione al giudice in conflitto

    Art. 31 c.p.p. – Comunicazione al giudice in conflitto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Comunicazione al giudice in conflitto

    1. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall’articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

    2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

  • Articolo 32 Codice di Procedura Penale: Risoluzione del conflitto

    Articolo 32 Codice di Procedura Penale: Risoluzione del conflitto

    Art. 32 c.p.p. – Risoluzione del conflitto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Risoluzione del conflitto

    1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127.

    La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

    2. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

    3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest’ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.

  • Articolo 33 Codice di Procedura Penale: Capacità del giudice

    Articolo 33 Codice di Procedura Penale: Capacità del giudice

    Art. 33 c.p.p. – Capacità del giudice

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Capacità del giudice

    1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

    2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

    3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.

  • Art. 33-bis c.p.p.: Attribuzioni del tribunale in composizione c

    Art. 33-bis c.p.p.: Attribuzioni del tribunale in composizione c

    Art. 33-bis c.p.p. – Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

    a) delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

    b) delitti previsti dal capo I dei titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

    c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-bis, secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513- bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale;

    d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

    e) delitti previsti dall’articolo 1136 del codice della navigazione;

    f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

    g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

    h) delitti previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 in materia di associazioni di carattere militare;

    i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

    i-bis) delitti previsti dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

    l) delitto previsto dall’articolo 593-ter del codice penale;

    m) delitto previsto dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

    n) delitto previsto dall’articolo 29 secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

    o) delitto previsto dall’articolo 512-bis del codice penale;

    p) delitti previsti dall’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazione, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

    q) delitti previsti dall’articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

    2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell’articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell’ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

  • Art. 33-ter c.p.p.: Attribuzioni del tribunale in composizione m

    Art. 33-ter c.p.p.: Attribuzioni del tribunale in composizione m

    Art. 33-ter c.p.p. – Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’articolo 80, del medesimo testo unico.

    1-bis.

    Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale .

    2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall’articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.