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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 328 c.p.p. – Giudice per le indagini preliminari

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari (105 att.).

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

In sintesi

  • Il giudice per le indagini preliminari (GIP) è una figura giurisdizionale distinta dal PM, competente a decidere su richieste cautelari e probatorie
  • Il GIP provvede su richieste del PM (ad es., intercettazioni, sequestri), della parte privata e della persona offesa dal reato
  • Per delitti di criminalità organizzata e altri reati gravi, il GIP è esercitato da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto
  • Il GIP rappresenta il filtro indipendente tra PM e indagati durante la fase preliminare, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali
  • Le decisioni del GIP sono impugnabili attraverso ricorsi specifici (riesame, appello)

Il giudice per le indagini preliminari provvede sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato secondo i casi previsti dalla legge.

Ratio

L'art. 328 c.p.p. istituisce il giudice per le indagini preliminari quale filtro indipendente del potere giudiziario nella fase delle indagini preliminari. Nel sistema accusatorio riformato nel 1989, il PM dirige le indagini (art. 327 c.p.p.), ma il GIP interviene quando è necessario il consenso giurisdizionale per atti che incidono sui diritti fondamentali dell'indagato (libertà personale, riservatezza, proprietà). Questo garantisce che nessun atto lesivo di libertà sia disposto solo dal PM, ma richieda il controllo imparziale di un giudice.

La ratio è costituzionale: artt. 13 e 15 Cost. proteggono la libertà personale e il domicilio, imponendo che restrizioni siano disposte dal giudice, non da un organo dell'accusa. Il GIP è dunque il custode di questa legalità costituzionale durante le indagini preliminari, operando nel contraddittorio con difesa e PM.

Analisi

Il comma 1 è conciso: il GIP provvede «nei casi previsti dalla legge» su richieste di tre soggetti: PM, «parti private» (avversario processuale nella querela), e «persona offesa dal reato». Non tutte le richieste richiedono l'intervento del GIP, ma solo quelle espressamente previste: intercettazioni (art. 267 c.p.p.), sequestri probatori (art. 253 c.p.p.), misure cautelari personali (art. 291 c.p.p.), custodias in carcere (art. 274 c.p.p.), e altri atti.Quando l'art. 328 rinvia a «casi previsti dalla legge», circoscrive il ruolo del GIP a quei momenti dove la legge impone il controllo giurisdizionale.

Il comma 1-bis affronta una specialità: per «delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis» (reati di criminalità organizzata e terrorismo), le funzioni di GIP sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto. Questa disposizione riflette l'esigenza di concentrare le decisioni su reati gravi in sedi più importanti e presumibilmente dotate di maggiore expertise.

Quando si applica

L'art. 328 si applica ogni volta che, durante le indagini preliminari, il PM (o la difesa, o la parte offesa) chiede un provvedimento che rientra nella competenza del GIP. Ad esempio, il PM, convinto che Tizio abbia commesso corruzione, richiede al GIP l'autorizzazione per intercettare il telefono di Tizio. Il GIP esamina la richiesta, valuta se sussistono i presupposti legali (gravi indizi di colpevolezza, necessità dell'indagine), e autorizza o nega. Un secondo scenario: la persona offesa da una rapina richiede una misura cautelare patrimoniale a carico del sospettato per garantire il risarcimento: il GIP valuta questa richiesta e decide.

Un terzo caso: il difensore dell'indagato chiede al GIP di ordinare al PM di acquisire una perizia tecnica reputata essenziale (art. 415-bis c.p.p.): il GIP, verificando la ragionevolezza della richiesta, può ordinare al PM di compiere l'indagine.

Connessioni

L'art. 328 c.p.p. si collega strettamente agli artt. 327 (direzione indagini da PM), 326 (finalità indagini), 91 att. (attribuzioni GIP). Rimanda a numerose disposizioni specifiche: artt. 267 c.p.p. (intercettazioni), 253 c.p.p. (sequestri), 274 c.p.p. (misure cautelari), 391 c.p.p. (investigazioni difensive), 415-bis c.p.p. (richiesta ulteriori indagini). Si radica nei principi costituzionali artt. 13 Cost. (libertà personale), 15 Cost. (inviolabilità domicilio), 24 Cost. (diritto difesa), 111 Cost. (equo processo). Per reati di criminalità organizzata, rinvia all'art. 51 comma 3-bis c.p.p. e alle leggi n. 646/1992 (criminalità mafiosa) e successive.

Domande frequenti

Il GIP è un giudice indipendente oppure è subordinato al PM, come avveniva nel vecchio sistema?

Il GIP è un giudice completamente indipendente dal PM. Nel sistema precedente al 1989, il giudice istruttore era nominato dal PM e dunque dipendente. Nel nuovo codice, il GIP è un magistrato della sede distrettuale, nominato secondo le ordinarie regole della magistratura, e gode di completa autonomia. Non prende ordini dal PM e deve decidere in base alla legge e ai fatti, non alle pressioni dell'accusa.

Se il GIP nega l'autorizzazione a un'indagine richiesta dal PM (ad es., una perquisizione), il PM può ricorrervi contro?

Sì, esistono meccanismi di ricorso. Per alcune decisioni, il PM può ricorrere in riesame (art. 311 c.p.p.) o in appello (art. 443 c.p.p.), a seconda della natura del provvedimento. Tuttavia, se il GIP ha valutato legittimamente che non sussistono i presupposti legali (ad es., indizi insufficienti), il ricorso avrà difficoltà di accoglimento, perché il GIP gode di ampio margine di discrezionalità nel valutare la sussistenza dei presupposti.

Il GIP interviene solo quando il PM lo richiede, oppure può agire di propria iniziativa?

Generalmente il GIP interviene su richiesta del PM, della parte offesa o della difesa. Tuttavia, in alcuni casi limite può agire di propria iniziativa, ad es., per controllare violazioni gravi dei diritti costituzionali (ad es., se apprendere di perquisizioni illegittime compiute dalla polizia). Ma è un intervento raro e eccezione al principio di terzietà.

Qual è la differenza tra il GIP e il giudice del dibattimento?

Il GIP opera durante le indagini preliminari e decide su questioni cautelari, probatorie, investigative. Il giudice del dibattimento (giudice monocratico o tribunale) decidere la causa nel merito, cioè la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Sono figure diverse e con competenze diverse. Un giudice non può essere GIP in un procedimento e poi giudice del dibattimento nello stesso procedimento (principio di imparzialità).

Se il GIP è particolarmente lento nel decidere sulle richieste del PM, questo ritarda l'intero procedimento?

Sì. I tempi del GIP incidono sui tempi dell'indagine. Se il GIP tarda ad autorizzare un'intercettazione richiesta dal PM, l'indagine subisce rallentamenti. Per questo la legge fissa termini massimi per alcune decisioni (ad es., art. 263 c.p.p. per intercettazioni: il GIP deve decidere entro 10 giorni). Se il GIP supera il termine, la legge provvede a conseguenze (ad es., proroga automatica). Questo bilancia l'esigenza di legalità con l'efficienza processuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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