Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 332 c.p.p. – Contenuto della denuncia

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Contenuto della denuncia

1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

In sintesi

  • La denuncia deve esporre gli elementi essenziali del fatto (chi, che cosa, quando, dove, come) in modo chiaro e sufficiente a permettere al PM di comprendere il fatto denunciato
  • Deve indicare il giorno dell'acquisizione della notizia di reato (non il giorno della denuncia, ma il momento in cui si è conosciuto il fatto)
  • Deve specificare le fonti di prova già note (documenti, testimoni, oggetti) che il denunciante conosce
  • Deve contenere generalità, domicilio e informazioni identificative della persona accusata, della persona offesa e di testimoni utili
  • Una denuncia vaga o incompleta non è invalida, ma rende più difficile l'azione del PM
Indice dei contenuti

La denuncia contiene l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell'acquisizione della notizia, le fonti di prova note e le generalità e domicilio di persone rilevanti.

Ratio

L'art. 332 c.p.p. disciplina il contenuto formale della denuncia, assicurando che il PM riceva informazioni sufficienti per iscrivere il fascicolo, identificare i soggetti coinvolti, e iniziare le indagini. La norma non impone un formulario rigido, né una narrativa letteraria: richiede semplicemente la «esposizione degli elementi essenziali del fatto». Questo principio riflette l'intento di non burocratizzare eccessivamente la denuncia, che deve rimanere accessibile al cittadino ordinario, ma consente al PM di comprendere immediatamente il contesto.

La motivazione è pragmatica: se il PM riceve una denuncia confusa, le indagini subiranno ritardi. Se mancano le generalità del sospettato, il PM non può neppure comunicare la notizia di reato (art. 369 c.p.p.). L'art. 332 è dunque uno strumento di efficienza procedimentale, coordinato con l'esigenza di trasparenza e chiarezza.

Analisi

Il comma unico dell'art. 332 elenca gli elementi essenziali: «La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto», cioè una descrizione dei fatti che presumibilmente costituiscono reato. Non è richiesta una conclusione legale (ad es., «il fatto configura il reato di furto»), ma una narrazione fattuale. «Elementi essenziali» significa: identità o descrizione della persona accusata, identità della persona offesa, descrizione delle azioni, luogo e momento approssimativo.

«Indica il giorno dell'acquisizione della notizia», questo è cruciale per la tempistica procedimentale. Se Tizio denuncia il 15 maggio il furto commesso il 5 maggio, il PM deve annotare che il fatto è avvenuto il 5 maggio (quando la notizia è acquisita dalla vittima), non il 15 maggio (quando è denunciato). Questo è rilevante per i termini di prescrizione e di indagine.

«Nonché le fonti di prova già note», il denunciante deve indicare i documenti, i testimoni, i reperti che conosce e che potrebbero utilmente acquisire dal PM. Esempio: «il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della banca all'angolo» oppure «il testimone Caio era present e può confermare i fatti». Questa informazione consente al PM di indirizzare immediatamente le indagini.

«Contiene inoltre quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito», per l'accusato. Se il PM non conosce il nome, una descrizione fisica dettagliata, un indirizzo o un luogo di frequentazione abituale facilitano l'identificazione. «della persona offesa», il denunciante deve dare le generalità della vittima, essenziali per notificare la comunicazione della notizia di reato (art. 369 c.p.p.). «e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti», testimoni potenziali.

Quando si applica

L'art. 332 si applica ogni volta che una denuncia è presentata al PM o alla polizia giudiziaria. Ad esempio, Sempronio denuncia il furto della sua automobile. La denuncia deve contenere: la data del furto (ad es., «il 10 maggio 2026»), il luogo («parcheggio presso il condominio di via Roma 5»), la descrizione del veicolo («Fiat Panda targa AB123CD, colore bianco»), il valore approssimato, e qualsiasi informazione utile («telecamera presente nel parcheggio», «testimone Mevio, mio vicino, potrebbe aver visto il ladro»). Se Sempronio fornisce queste informazioni, anche verbalmente e poi verbalizzate da un agente, la denuncia contiene i contenuti di cui all'art. 332.

Un secondo caso: Filano denuncia maltrattamenti da parte della moglie Caio. La denuncia deve narrare quali sono i maltrattamenti (insulti, spinte, isolamento), quando hanno avuto inizio («da tre mesi»), il luogo dove avvengono («abitazione comune»), eventuali testimoni («i vicini hanno sentito urla»), foto di lesioni se disponibili. Anche una denuncia verbale che contiene questi elementi rispetta l'art. 332.

Connessioni

L'art. 332 c.p.p. si integra con artt. 331 e 333 c.p.p. (denunce obbligatorie e facoltative), art. 369 c.p.p. (comunicazione notizia di reato, che riprende gli elementi di cui all'art. 332), artt. 348-350 c.p.p. (attività della polizia), art. 330 c.p.p. (acquisizione notizie). Dialoga inoltre con artt. 358 ss. c.p.p. (esame di testimoni nel merito), art. 405 c.p.p. (chiusura indagini), art. 25 Cost. (legalità). La norma è anche collegata alle procedure amministrative di segnalazione: se una denuncia è palesemente falsa, può costituire denuncia calunniosa (art. 368 c.p.) a carico del denunciante.

Casi pratici

Caso 1: Tizio si reca ai carabinieri per denunciare il furto della sua bicicletta

I carabinieri verbalizano: «Il denunciante Tizio (generalità: C.F. XXXXX, domiciliato in via Rossi 10) dichiara che il giorno 8 maggio 2026, nel pomeriggio, si è recato al parco centrale e ha parcheggiato la bicicletta (descrizione: bicicletta mountain bike marca Trek, colore nero e giallo, valore circa 600 euro) presso la rastrelliera accanto all'ingresso principale. All'uscita, due ore dopo, la bicicletta non c'era più. Nessun testimone diretto, ma il parco è videosorvegliato da telecamere della municipalità». Questa è una denuncia conforme all'art. 332: contiene l'esposizione degli elementi essenziali, il giorno dell'acquisizione (8 maggio), la fonte di prova nota (telecamere municipali), e le generalità di Tizio (il denunciante, che è anche persona offesa).

Caso 2: Caio denuncia truffe online

La denuncia: «Il sottoscritto Caio (domiciliato in via Verdi 20) dichiara che nel marzo 2026 ha trovato un annuncio online su un noto portale (sito XYZ) con il quale vendevasi una PlayStation 5 al prezzo di 200 euro. Ha contattato la persona che si presentava come Sempronio (cellulare 320-XXXXXXX). Dopo accordo verbale e trasferimento di 200 euro a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT..., causale 'PlayStation5'), la persona non ha inviato nulla e ha disattivato il contatto. Le generalità di Sempronio sono ignote; il numero è verificabile tramite operatore cellulare». Questa denuncia, pur pur avendo lacune (Sempronio non è pienamente identificato), contiene elementi essenziali e fonti di prova (SMS, bonifico bancario). Il PM potrà sviluppare l'indagine ricostruendo il numero di telefono e l'IBAN.

Domande frequenti

Se il denunciante non conosce il nome dell'accusato, la denuncia è comunque valida?

Sì. L'art. 332 dice «quando è possibile» le generalità dell'accusato, il che riconosce che talvolta l'identificazione è impossibile (ad es., vittima di un furto in strada da parte di uno sconosciuto). In tal caso, il denunciante descrive la persona il meglio possibile (altezza, abbigliamento, accento, numero di telefono se disponibile), e il PM avvierà indagini volte a identificare il sospettato. La denuncia rimane valida e il fascicolo è iscritto «a carico di persone ignote».

La denuncia deve indicare il «giorno» specifico oppure è sufficiente dire «il mese» o «l'anno» della notizia?

L'articolo dice «il giorno dell'acquisizione della notizia», il che suggerisce precisione. Tuttavia, in pratica, se il denunciante non ricorda la data esatta, può indicare un periodo approssimativo («nei primi giorni di maggio», «a metà aprile»). Il PM, nel corso delle indagini, cercherà di precisare il momento esatto. Una denuncia vaga sulla data non è invalida, ma può richiedere chiarimenti.

Se il denunciante accusa più persone nello stesso atto, è una sola denuncia o più denunce?

È una sola denuncia che contiene imputazioni a più persone. Il PM iscriverà un unico fascicolo con più indagati. Se le persone accusate sono responsabili di fatti separati (non collegati), il PM può successivamente decidere di scindere il fascicolo in più procedimenti, ma inizialmente la denuncia unica è valida.

Un testimone oculare, nel corso della denuncia, può fornire anche la sua valutazione legale del fatto (ad es., 'questo è una truffa')? O deve limitarsi ai fatti?

Non è necessario che il denunciante formuli una qualificazione legale. Anzi, la formula corretta è che il denunciante espone i fatti e il PM o il giudice determinano la qualificazione giuridica. Tuttavia, se il denunciante fornisce una sua opinione (spesso basata su esperienza), questa non rende invalida la denuncia: il PM valuterà autonomamente se i fatti configurano il reato sospettato oppure un reato diverso.

Se il denunciante dà notizie completamente false o contraddittorie nella denuncia, quali sono le conseguenze?

Se il denunciante sa che le informazioni sono false o le fornisce con leggere (negligenza), può essere responsabile del reato di denuncia calunniosa (art. 368 c.p.) oppure denuncia infedele (art. 370 c.p.). Se la falsità è consapevole e malintenzionata, la pena è reclusione fino a 12 anni. Il PM, scoperta la falsità, archivia il fascicolo a carico dell'indagato e pode procedere contro il denunciante. Questa è una deterrente importante contro denunce pretestuose.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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