Autore: Andrea Marton

  • Art. 184 c.p.p.: Sanatoria delle nullità delle citazioni degli a

    Art. 184 c.p.p.: Sanatoria delle nullità delle citazioni degli a

    Art. 184 c.p.p. – Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

    1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

    2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

    3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall’articolo 429.

  • Art. 185 c.p.p.: Effetti della dichiarazione di nullità

    Art. 185 c.p.p.: Effetti della dichiarazione di nullità

    Art. 185 c.p.p. – Effetti della dichiarazione di nullità

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Effetti della dichiarazione di nullità

    1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

    2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

    3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.

    4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.

  • Art. 186 c.p.p.: Inosservanza di norme tributarie

    Art. 186 c.p.p.: Inosservanza di norme tributarie

    Art. 186 c.p.p. – Inosservanza di norme tributarie

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Inosservanza di norme tributarie

    1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l’inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l’atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

  • Articolo 187 Codice di Procedura Penale: Oggetto della prova

    Articolo 187 Codice di Procedura Penale: Oggetto della prova

    Art. 187 c.p.p. – Oggetto della prova

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Oggetto della prova

    1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

    2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.

    3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

  • Art. 188 c.p.p.: Libertà morale della persona nell’assunzione de

    Art. 188 c.p.p.: Libertà morale della persona nell’assunzione de

    Art. 188 c.p.p. – Libertà morale della persona nell’assunzione della prova

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Libertà morale della persona nell’assunzione della prova

    1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

  • Art. 189 c.p.p.: Prove non disciplinate dalla legge

    Art. 189 c.p.p.: Prove non disciplinate dalla legge

    Art. 189 c.p.p. – Prove non disciplinate dalla legge

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Prove non disciplinate dalla legge

    1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

  • Articolo 190 Codice di Procedura Penale: Diritto alla prova

    Articolo 190 Codice di Procedura Penale: Diritto alla prova

    Art. 190 c.p.p. – Diritto alla prova

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Diritto alla prova

    1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

    2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

    3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

  • Art. 191 c.p.p.: Prove illegittimamente acquisite

    Art. 191 c.p.p.: Prove illegittimamente acquisite

    Art. 191 c.p.p. – Prove illegittimamente acquisite

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Prove illegittimamente acquisite

    1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

    2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale

  • Articolo 192 Codice di Procedura Penale: Valutazione della prova

    Articolo 192 Codice di Procedura Penale: Valutazione della prova

    Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Valutazione della prova

    1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

    2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

    3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

    4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).

  • Art. 193 c.p.p.: Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

    Art. 193 c.p.p.: Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

    Art. 193 c.p.p. – Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

    1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

  • Art. 194 c.p.p.: Oggetto e limiti della testimonianza

    Art. 194 c.p.p.: Oggetto e limiti della testimonianza

    Art. 194 c.p.p. – Oggetto e limiti della testimonianza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Oggetto e limiti della testimonianza

    1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.

    2. L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

    3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

  • Articolo 195 Codice di Procedura Penale: Testimonianza indiretta

    Articolo 195 Codice di Procedura Penale: Testimonianza indiretta

    Art. 195 c.p.p. – Testimonianza indiretta

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando il testimone (209) si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (62).

    2. Il giudice può disporre anche di ufficio l’esame delle persone indicate nel comma 1 (190).

    3. L’inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l’esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

    4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2 lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

    5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

    6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli artt. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

    7. Non può essere utilizzata (191) la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame.