Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2854 Codice Civile: Ipoteche iscritte nello stesso grado

    Articolo 2854 Codice Civile: Ipoteche iscritte nello stesso grado

    Art. 2854 c.c. Ipoteche iscritte nello stesso grado

    In vigore dal 19/04/1942

    I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.

  • Articolo 2855 Codice Civile: Estensione degli effetti dell’iscrizione

    Articolo 2855 Codice Civile: Estensione degli effetti dell’iscrizione

    Art. 2855 c.c. Estensione degli effetti dell’iscrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.

    Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.

    L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita att. 2411.

  • Articolo 2856 Codice Civile: Surrogazione del creditore perdente

    Articolo 2856 Codice Civile: Surrogazione del creditore perdente

    Art. 2856 c.c. Surrogazione del creditore perdente

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell’ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l’azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

    Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.

  • Articolo 2857 Codice Civile: Limiti della surrogazione

    Articolo 2857 Codice Civile: Limiti della surrogazione

    Art. 2857 c.c. Limiti della surrogazione

    In vigore dal 19/04/1942

    La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, ne sui beni alienati dal debitore, quando l’alienazione è stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore perdente.

    Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.

    Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all’ipoteca del creditore soddisfatto; per l’annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l’incapienza.

  • Articolo 2858 Codice Civile: Facoltà del terzo acquirente

    Articolo 2858 Codice Civile: Facoltà del terzo acquirente

    Art. 2858 c.c. Facoltà del terzo acquirente

    In vigore dal 19/04/1942

    Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella Sezione XII di questo Capo. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

  • Articolo 2859 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal terzo acquirente

    Articolo 2859 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal terzo acquirente

    Art. 2859 c.c. Eccezioni opponibili dal terzo acquirente

    In vigore dal 19/04/1942

    Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna.

    Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.

  • Articolo 2860 Codice Civile: Capacità per il rilascio

    Articolo 2860 Codice Civile: Capacità per il rilascio

    Art. 2860 c.c. Capacità per il rilascio

    In vigore dal 19/04/1942

    Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare.

  • Articolo 2861 Codice Civile: Termine ed esecuzione del rilascio

    Articolo 2861 Codice Civile: Termine ed esecuzione del rilascio

    Art. 2861 c.c. Termine ed esecuzione del rilascio

    In vigore dal 19/04/1942

    Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento.

    Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione del l’atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.

    Sull’istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.

    Il terzo rimane responsabile della custodia dell’immobile fino alla consegna all’amministratore.

  • Art. 2862 c.c.: Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favo

    Art. 2862 c.c.: Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favo

    Art. 2862 c.c. Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo

    In vigore dal 19/04/1942

    Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio.

    Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all’incanto eseguita contro di lui.

    Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell’iscrizione dell’ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell’espropriazione del fondo ipotecato.

  • Art. 2863 c.c.: Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono de

    Art. 2863 c.c.: Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono de

    Art. 2863 c.c. Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione

    In vigore dal 19/04/1942

    Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l’immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

    Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

    Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti.

  • Articolo 2864 Codice Civile: Danni causati dal terzo e miglioramenti

    Articolo 2864 Codice Civile: Danni causati dal terzo e miglioramenti

    Art. 2864 c.c. Danni causati dal terzo e miglioramenti

    In vigore dal 19/04/1942

    Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti.

    Egli non può ritenere l’immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.

    Se il prezzo non copre il valore dell’immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.

  • Articolo 2865 Codice Civile: Frutti dovuti dal terzo

    Articolo 2865 Codice Civile: Frutti dovuti dal terzo

    Art. 2865 c.c. – Frutti dovuti dal terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento.

    Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’art. 2890.