Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2115 Codice Civile: Contribuzioni

    Articolo 2115 Codice Civile: Contribuzioni

    Art. 2115 c.c. Contribuzioni

    In vigore

    Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative] (1), l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L’imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza.

  • Articolo 2116 Codice Civile: Prestazioni

    Articolo 2116 Codice Civile: Prestazioni

    Art. 2116 c.c. Prestazioni

    In vigore

    Le prestazioni indicate nell’art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative] (1). Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

  • Art. 2117 c.c.: Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza

    Art. 2117 c.c.: Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza

    Art. 2117 c.c. – Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro.

  • Art. 2118 c.c.: Recesso dal contratto a tempo indeterminato

    Art. 2118 c.c.: Recesso dal contratto a tempo indeterminato

    Art. 2118 c.c. – Recesso dal contratto a tempo indeterminato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

    In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

    La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

  • Articolo 2119 Codice Civile: Recesso per giusta causa

    Articolo 2119 Codice Civile: Recesso per giusta causa

    Art. 2119 c.c. – Recesso per giusta causa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

    Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza .

    Spiegazione

    Ciascuna parte può recedere dal contratto di lavoro senza preavviso se si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (la cosiddetta giusta causa). Se il contratto è a tempo indeterminato spetta al recedente l’indennità sostitutiva del preavviso solo quando il recesso è ingiustificato.

    Come funziona e quando si applica

    È il fondamento del licenziamento per giusta causa (e delle dimissioni per giusta causa). La giusta causa è un inadempimento così grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Va distinta dal giustificato motivo (L. 604/1966), meno grave, che richiede il preavviso.

    Esempio pratico

    Il dipendente sorpreso a rubare in azienda può essere licenziato in tronco per giusta causa, senza preavviso né relativa indennità.

    Domande frequenti

    Cos’è il licenziamento per giusta causa?

    Il recesso immediato, senza preavviso, per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto.

    Posso dimettermi per giusta causa?

    Sì: se il datore commette un grave inadempimento (es. mancato pagamento dello stipendio) il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2120 c.c.: Disciplina del trattamento di fine rapporto

    Art. 2120 c.c.: Disciplina del trattamento di fine rapporto

    Art. 2120 c.c. Disciplina del trattamento di fine rapporto

    In vigore

    In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. (1) L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

  • Art. 2121 c.c.: Computo dell’indennità di mancato preavviso

    Art. 2121 c.c.: Computo dell’indennità di mancato preavviso

    Art. 2121 c.c. Computo dell’indennità di mancato preavviso

    In vigore

    preavviso L’indennità di cui all’articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

  • Art. 2122 c.c.: la stessa anticipazione è detratta dall’indennit

    Art. 2122 c.c.: la stessa anticipazione è detratta dall’indennit

    Art. 2122 c.c. – Indennità in caso di morte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

    La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

    In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

    È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.

  • Articolo 2123 Codice Civile: Forme di previdenza

    Articolo 2123 Codice Civile: Forme di previdenza

    Art. 2123 c.c. – Forme di previdenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, l’imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

    Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

  • Articolo 2124 Codice Civile: Certificato di lavoro

    Articolo 2124 Codice Civile: Certificato di lavoro

    Art. 2124 c.c. – Certificato di lavoro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all’atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l’imprenditore deve rilasciare un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

  • Articolo 2125 Codice Civile: Patto di non concorrenza

    Articolo 2125 Codice Civile: Patto di non concorrenza

    Art. 2125 c.c. – Patto di non concorrenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

    La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente.

  • Art. 2126 c.c.: Prestazione di fatto con violazione di legge

    Art. 2126 c.c.: Prestazione di fatto con violazione di legge

    Art. 2126 c.c. Prestazione di fatto con violazione di legge

    In vigore

    La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.