Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2859 c.c. Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
In vigore dal 19/04/1942
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna.
Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2858 - Articolo 2858 Codice Civile: Facoltà del terzo acquirente→Cod. civ. art. 2860 - Articolo 2860 Codice Civile: Capacità per il rilascio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2857 Codice Civile: Limiti della surrogazione→Articolo 2861 Codice Civile: Termine ed esecuzione del rilascio→Articolo 2856 Codice Civile: Surrogazione del creditore perdente→Art. 2862 c.c.: Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favo→Articolo 2855 Codice Civile: Estensione degli effetti dell’iscrizione→Art. 2863 c.c.: Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono de→Articolo 2854 Codice Civile: Ipoteche iscritte nello stesso grado
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Tutela del terzo acquirente non partecipe al giudizio
L'articolo 2859 del Codice civile disciplina il regime delle eccezioni opponibili dal terzo acquirente di beni ipotecati al creditore procedente nell'esecuzione forzata. La norma realizza un compromesso tra l'efficacia del giudicato di condanna del debitore originario e la tutela del terzo acquirente che non sia stato parte del giudizio, evitando che subisca acriticamente l'esecuzione fondata su un titolo formato senza il suo contraddittorio. Il principio cardine è quello della rilevanza temporale: il terzo può opporre eccezioni soltanto quando la domanda di condanna sia stata proposta dopo la trascrizione del suo titolo di acquisto, cioè quando il creditore poteva e doveva conoscere il subingresso del terzo nella titolarità del bene.
Presupposto cronologico e tutela della buona fede
La condizione temporale risponde a una logica di tutela della buona fede e dell'affidamento. Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, quest'ultimo si trova in una posizione di subingresso in una controversia già pendente: la regola della successione nel processo o, per l'esecuzione, la stabilità del giudicato impongono al terzo di subire gli effetti dell'accertamento. Se invece la domanda è posteriore alla trascrizione, il creditore poteva agire anche nei confronti del terzo acquirente, integrando il contraddittorio: l'omissione gli è imputabile e giustifica la concessione al terzo della facoltà di opporre eccezioni anche fuori dal giudizio già concluso.
Categorie di eccezioni opponibili
La norma consente al terzo di opporre due categorie di eccezioni. La prima è costituita dalle eccezioni che il debitore non ha sollevato in giudizio: si pensi all'eccezione di prescrizione, di compensazione, di pagamento parziale, di nullità del titolo contrattuale. La seconda comprende le eccezioni che spetterebbero al debitore dopo la condanna, ad esempio l'avvenuto pagamento successivo alla sentenza, la sopravvenuta remissione del debito o la novazione. Se Tizio acquista da Caio un immobile ipotecato a favore di Sempronio, e Sempronio agisce in giudizio contro Caio per ottenere la condanna senza chiamare in causa Tizio, quest'ultimo potrà opporre nel processo esecutivo anche eccezioni che Caio aveva trascurato, come l'avvenuta prescrizione del credito.
Limiti: la procedura di purgazione
Il secondo comma stabilisce un limite procedurale rilevante: la proposizione delle eccezioni non sospende il decorso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche attraverso la procedura di purgazione, disciplinata dagli articoli 2889 ss. c.c. La ratio è di evitare che il terzo acquirente strumentalizzi le eccezioni per dilatare i tempi della scelta tra pagamento, rilascio e purgazione, con pregiudizio per i creditori e per la certezza dei traffici giuridici. Il terzo deve quindi, da un lato, organizzare la propria difesa nel processo esecutivo e, dall'altro, valutare tempestivamente se attivare la purgazione, senza poter contare su una sospensione automatica. Il coordinamento con la disciplina degli articoli 2858 e 2861 è essenziale per una corretta strategia processuale.
Profili processuali e rapporto con l'opposizione esecutiva
Sul piano processuale, l'articolo 2859 c.c. attribuisce al terzo acquirente uno strumento di tutela che si affianca alle ordinarie opposizioni esecutive disciplinate dal codice di procedura civile. La sede naturale per far valere le eccezioni opponibili è l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c., quando si contesti il diritto del creditore a procedere o l'esistenza del credito, oppure l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., per i vizi formali. Il terzo deve quindi attivarsi tempestivamente nei termini previsti, perché la decadenza dalle opposizioni può precludere la successiva eccepibilità anche delle questioni di merito. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il terzo acquirente non assume la qualità di parte sostanziale del giudizio di condanna, ma diviene parte del processo esecutivo: il giudicato sostanziale che lega il debitore originario e il creditore non gli è opponibile nei limiti fissati dall'articolo 2859. La norma realizza così un punto di equilibrio tra economia processuale e garanzia del contraddittorio, valorizzando il sistema della trascrizione come spartiacque temporale tra opponibilità ed eccepibilità delle vicende del credito garantito.
Domande frequenti
Quando il terzo acquirente può opporre eccezioni proprie al creditore procedente?
Quando la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è stata proposta dopo la trascrizione del titolo di acquisto del terzo, sicché il creditore avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
Quali eccezioni può sollevare il terzo acquirente?
Può opporre tutte le eccezioni non sollevate dal debitore nel giudizio di condanna, comprese quelle che sarebbero spettate al debitore dopo la condanna stessa, come prescrizione, compensazione, pagamento, nullità o sopravvenuta remissione.
L'eccezione del terzo sospende l'espropriazione?
L'opposizione di eccezioni non sospende automaticamente l'espropriazione né i termini per la liberazione del bene dalle ipoteche; il terzo deve attivare gli strumenti processuali tipici dell'opposizione esecutiva per ottenere la sospensione.
Cosa accade se la domanda di condanna è anteriore alla trascrizione del titolo?
In tal caso il terzo acquirente subisce gli effetti dell'accertamento contenuto nel giudicato di condanna, perché il subingresso nella titolarità del bene è avvenuto a giudizio pendente e secondo le regole della successione nel processo.
Le eccezioni del terzo possono ritardare la procedura di purgazione?
No, la norma precisa espressamente che la proposizione delle eccezioni non sospende il decorso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche, a tutela della certezza del credito e dei traffici giuridici.