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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2858 c.c. Facoltà del terzo acquirente

In vigore dal 19/04/1942

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella Sezione XII di questo Capo. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

In sintesi

  • Il terzo acquirente di beni ipotecati che abbia trascritto il proprio titolo e non sia personalmente obbligato al pagamento del debito gode di tre facoltà alternative previste dall'articolo 2858 c.c.
  • Può scegliere di pagare integralmente i creditori iscritti, estinguendo le ipoteche e mantenendo la piena titolarità del bene libero da pesi.
  • In alternativa può rilasciare i beni, mettendoli a disposizione dei creditori per l'espropriazione senza ulteriore coinvolgimento personale e secondo le regole della Sezione XII del Codice.
  • Può infine liberare i beni dalle ipoteche secondo la procedura di purgazione regolata dagli articoli 2889 ss. c.c., offrendo ai creditori un prezzo determinato.
  • Se non esercita alcuna di queste facoltà, l'espropriazione forzata prosegue direttamente nei suoi confronti secondo le forme del codice di procedura civile.
  • Il presupposto dell'opzione è la trascrizione del titolo di acquisto e l'assenza di obbligazione personale al pagamento, condizioni che distinguono il terzo acquirente dal debitore.

Posizione giuridica del terzo acquirente di bene ipotecato

L'articolo 2858 del Codice civile disciplina la peculiare posizione del terzo acquirente di beni gravati da ipoteca, cioè di colui che acquista la proprietà di un immobile sapendo, o potendo sapere mediante consultazione dei registri immobiliari, che esso è sottoposto a garanzia reale per debiti altrui. Il terzo acquirente non è personalmente obbligato al pagamento del debito garantito, perché l'ipoteca attribuisce al creditore un diritto sul valore del bene e non un diritto di credito verso il proprietario. Tuttavia, il bene resta esposto all'azione esecutiva del creditore: la legge concede al terzo una serie di facoltà per gestire questa situazione, contemperando il diritto di proprietà con la sicurezza del credito ipotecario.

Presupposti per l'esercizio delle facoltà

Le facoltà previste dalla norma presuppongono due condizioni: la trascrizione del titolo di acquisto e l'assenza di obbligazione personale. La trascrizione assicura l'opponibilità del trasferimento ai creditori e ai terzi e costituisce il momento da cui decorrono i termini per l'esercizio delle facoltà. L'assenza di obbligazione personale distingue il terzo acquirente dal debitore: chi abbia accollato il debito o si sia personalmente obbligato a pagare non può avvalersi della disciplina dell'articolo 2858, ma resta soggetto alle ordinarie regole sull'adempimento. Se Tizio acquista da Caio un immobile ipotecato a favore di Sempronio per centomila euro, senza accollarsi il debito, può scegliere come gestire la posizione.

Le tre opzioni: pagamento, rilascio, liberazione

La prima opzione è quella di pagare i creditori iscritti: Tizio versa centomila euro a Sempronio, ottiene la cancellazione dell'ipoteca e si surroga eventualmente nei diritti del creditore soddisfatto verso il debitore originario, ai sensi dell'articolo 1203 c.c. La seconda è il rilascio del bene: Tizio rinuncia alla disponibilità materiale dell'immobile, consegnandolo idealmente ai creditori per l'espropriazione, senza partecipare al processo esecutivo nelle vesti di esecutato. La terza è la liberazione dalle ipoteche attraverso la cosiddetta purgazione, disciplinata dalla Sezione XII del Capo III del Titolo III del Libro VI: Tizio offre ai creditori un prezzo, generalmente pari al valore del bene, e qualora nessuno chieda l'incanto entro i termini, ottiene la cancellazione delle ipoteche.

Conseguenze dell'inerzia: espropriazione contro il terzo

L'ultimo periodo della norma chiarisce le conseguenze dell'inerzia: se il terzo acquirente non sceglie alcuna delle tre vie, l'espropriazione prosegue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile. Ciò significa che il terzo diventa parte del processo esecutivo, anche se non come debitore in senso proprio, e subisce la vendita forzata del bene, conservando il diritto di concorrere sull'eventuale residuo e di esercitare le azioni di regresso o surrogazione verso il debitore. La scelta tra le opzioni dipende quindi dal valore del bene rispetto al debito, dalla solvibilità del debitore originario e dalla convenienza economica di liberare la cosa con purgazione anziché pagare l'intero debito iscritto.

Profili pratici e strategie di tutela

Sotto il profilo operativo, la posizione del terzo acquirente di un bene ipotecato richiede una valutazione attenta già in fase di trattativa per l'acquisto. La diligenza minima impone la richiesta di una visura ipotecaria aggiornata e la verifica dell'eventuale pendenza di procedure esecutive. In sede contrattuale, è prassi consolidata prevedere il pagamento di un prezzo decurtato dell'importo del debito garantito, o l'accollo del mutuo con liberazione del venditore, soluzioni che però fanno uscire il compratore dal perimetro di protezione dell'articolo 2858 c.c. Quando invece il terzo acquista senza accollare il debito, le facoltà di pagamento, rilascio e purgazione costituiscono un articolato sistema di difesa. La purgazione, in particolare, è la soluzione di maggior interesse quando il debito garantito supera il valore reale del bene: in tal caso il terzo può offrire un prezzo pari al valore di mercato e, in assenza di richieste di incanto, ottenere la cancellazione integrale delle ipoteche, anche per la parte di credito eccedente. Il rilascio è invece la via più estrema, scelta quando il terzo intenda dismettere totalmente l'interesse sul bene, mentre il pagamento conviene in presenza di solvibilità del debitore originario e di garanzia di un'azione di regresso effettiva.

Domande frequenti

Chi è il terzo acquirente ai fini dell'articolo 2858 c.c.?

È colui che acquista a qualunque titolo la proprietà o un diritto reale su un immobile ipotecato, senza essere personalmente obbligato al pagamento del debito garantito, e che ha trascritto regolarmente il proprio titolo di acquisto.

Il terzo acquirente è obbligato a pagare il debito?

No, il terzo acquirente non è personalmente obbligato al pagamento del debito altrui; il suo coinvolgimento riguarda esclusivamente il bene acquistato, che resta esposto all'azione esecutiva del creditore ipotecario.

Cosa significa rilasciare i beni ipotecati?

Il rilascio consiste in una dichiarazione formale con cui il terzo mette i beni a disposizione dei creditori per l'espropriazione, evitando di partecipare al processo esecutivo come esecutato e secondo le regole degli articoli successivi.

Cos'è la liberazione dalle ipoteche con purgazione?

È la procedura disciplinata dalla Sezione XII del Capo del Codice in materia di ipoteche, attraverso la quale il terzo offre ai creditori un prezzo per il bene; se nessuno chiede l'incanto entro i termini, l'ipoteca viene cancellata.

Cosa accade se il terzo non sceglie nessuna delle tre opzioni?

L'espropriazione prosegue direttamente contro il terzo acquirente secondo le forme del codice di procedura civile; egli diventa parte del processo esecutivo come soggetto passivo dell'azione esecutiva pur senza essere debitore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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