Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2856 c.c. Surrogazione del creditore perdente
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell’ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l’azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2855 - Articolo 2855 Codice Civile: Estensione degli effetti dell’iscriz…→Cod. civ. art. 2857 - Articolo 2857 Codice Civile: Limiti della surrogazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2854 Codice Civile: Ipoteche iscritte nello stesso grado→Articolo 2858 Codice Civile: Facoltà del terzo acquirente→Articolo 2853 Codice Civile: Richieste contemporanee d’iscrizione→Articolo 2859 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal terzo acquirente→Articolo 2852 Codice Civile: Grado dell’ipoteca→Articolo 2860 Codice Civile: Capacità per il rilascio→Art. 2851 c.c.: Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli ere
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio dell'articolo 2856 c.c. e tutela della par condicio
L'articolo 2856 del Codice civile introduce nell'ordinamento il principio della surrogazione del creditore perdente, istituto di equità correttiva volto a temperare le conseguenze ingiuste che potrebbero derivare dalla libera scelta del creditore anteriore in ordine al bene da aggredire. Quando un creditore anteriore vanta un'ipoteca su una pluralità di immobili del medesimo debitore e si soddisfa interamente o parzialmente sul prezzo di vendita di uno solo di essi, il creditore posteriore che gravava soltanto su quell'immobile rimarrebbe altrimenti privo di tutela. La norma rimedia consentendogli di surrogarsi nell'ipoteca del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore.
Presupposti della surrogazione
L'operatività della surrogazione presuppone tre condizioni concorrenti. In primo luogo, il creditore deve essere effettivamente perdente, in tutto o in parte, sul prezzo dell'immobile su cui vantava la propria ipoteca. In secondo luogo, il creditore anteriore soddisfatto deve avere un'ipoteca estesa anche ad altri beni dello stesso debitore. In terzo luogo, deve trattarsi di beni dello stesso debitore e non di terzi datori di ipoteca, ai sensi del successivo articolo 2857. Si immagini che Tizio sia debitore di Caio per centomila euro garantiti da ipoteca di primo grado su due immobili, e di Sempronio per ottantamila euro garantiti da ipoteca di secondo grado solo sul primo immobile. Se il prezzo del primo immobile soddisfa interamente Caio, Sempronio resta perdente e può surrogarsi nell'ipoteca di Caio sul secondo immobile.
Limiti alla preferenza e rapporto con i creditori intermedi
La surrogazione consente al creditore perdente di esercitare l'azione ipotecaria sugli altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione originaria. Ciò significa che il surrogato non può scavalcare i creditori che hanno iscritto la propria ipoteca prima di lui sul bene oggetto di surrogazione: la norma tutela soltanto la posizione che il creditore avrebbe avuto nei confronti dei creditori posteriori alla propria iscrizione, senza alterare la cronologia delle iscrizioni sul secondo bene. Se Mevio aveva iscritto ipoteca sul secondo immobile prima di Sempronio, conserva la sua preferenza anche dopo la surrogazione.
Effetto a cascata ed estensione ai privilegi
Il secondo comma estende il meccanismo a cascata: i creditori che diventino a loro volta perdenti per effetto della surrogazione operata dal creditore precedente possono a loro volta surrogarsi. Si crea così una catena di surrogazioni che mira a redistribuire equamente il rischio di incapienza tra tutti i creditori titolari di garanzia reale. Il terzo comma estende infine l'istituto anche ai creditori perdenti per effetto di privilegi immobiliari, riconoscendo che la ratio di equità correttiva opera indipendentemente dalla natura volontaria o legale della garanzia reale. La disciplina opera secondo le modalità procedimentali e i limiti precisati dall'articolo 2857 in materia di annotazione e di beni alienati o di terzi.
Profili pratici e strategici della surrogazione
Sul piano operativo, la surrogazione del creditore perdente costituisce uno strumento di tutela essenziale per chi finanzia operazioni immobiliari con garanzia ipotecaria di grado non poziore. Prima di accettare un'ipoteca di grado deteriore, il creditore prudente verifica non soltanto il valore del bene gravato, ma anche l'estensione delle ipoteche di grado anteriore sui restanti beni del debitore: la possibilità di surrogarsi su quei beni in caso di incapienza è infatti un fattore decisivo per la valutazione del rischio. Allo stesso modo, in sede di stato di graduazione, il creditore deve attivarsi tempestivamente per fare constare l'incapienza, presupposto formale per ottenere l'annotazione di cui all'articolo 2857. La giurisprudenza ha precisato che la surrogazione opera ipso iure al momento del riparto, ma resta subordinata, ai fini dell'opponibilità ai terzi, agli adempimenti pubblicitari indicati dalla norma successiva. La gestione corretta del meccanismo richiede quindi un coordinamento attento tra fase esecutiva e formalità conservatorie.
Domande frequenti
Quando il creditore ipotecario può considerarsi perdente?
Il creditore è perdente quando, in tutto o in parte, non riesce a soddisfarsi sul prezzo dell'immobile gravato dalla sua ipoteca perché su quel prezzo si è soddisfatto un creditore di grado anteriore con ipoteca estesa anche ad altri beni del debitore.
La surrogazione può essere esercitata su beni di terzi datori di ipoteca?
No, l'articolo 2856 c.c. e il successivo articolo 2857 limitano la surrogazione ai soli beni dello stesso debitore, escludendo i beni dati in ipoteca da terzi e quelli alienati prima dell'iscrizione del creditore perdente.
Il creditore surrogato scavalca i creditori intermedi?
No, la surrogazione attribuisce preferenza soltanto rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione originaria, mentre i creditori che hanno iscritto prima sul bene oggetto di surrogazione conservano il loro grado preferenziale.
La surrogazione si applica anche ai privilegi immobiliari?
Sì, l'ultimo comma estende espressamente l'istituto ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari, riconoscendo che la ratio di equità correttiva opera indipendentemente dalla natura volontaria o legale della garanzia.
Cosa accade se la surrogazione provoca a sua volta l'incapienza di un altro creditore?
Il creditore divenuto perdente per effetto della surrogazione può a sua volta surrogarsi nell'ipoteca del creditore precedente su altri beni del debitore, secondo un meccanismo a cascata che redistribuisce il rischio di incapienza.