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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2857 c.c. Limiti della surrogazione

In vigore dal 19/04/1942

La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, ne sui beni alienati dal debitore, quando l’alienazione è stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore perdente.

Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.

Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all’ipoteca del creditore soddisfatto; per l’annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l’incapienza.

In sintesi

  • La surrogazione del creditore perdente, prevista dall'articolo 2856 c.c., non può essere esercitata sui beni dati in ipoteca da un terzo datore, perché estranei al patrimonio del debitore.
  • La surrogazione è esclusa anche sui beni che il debitore abbia alienato a un terzo quando l'alienazione sia stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.
  • Per i beni acquistati dal debitore dopo l'iscrizione del creditore perdente, la surrogazione opera se il creditore anteriore soddisfatto vi aveva esteso la propria ipoteca giudiziale.
  • Per rendere opponibile il diritto di surrogazione è necessaria l'annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto, presso la conservatoria dei registri immobiliari.
  • L'annotazione richiede la presentazione al conservatore di copia dello stato di graduazione dal quale risulti l'incapienza del creditore perdente.
  • Senza l'annotazione la surrogazione non è opponibile ai terzi e ai creditori successivi, anche se sostanzialmente già perfezionata sul piano del diritto.
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Funzione dell'articolo 2857 c.c. nella disciplina della surrogazione

L'articolo 2857 del Codice civile completa la disciplina della surrogazione del creditore perdente introdotta dall'articolo 2856, individuandone i limiti oggettivi e i requisiti di opponibilità ai terzi. La ratio dei limiti risiede nella necessità di contemperare il principio di equità correttiva, che giustifica la surrogazione, con la tutela dei terzi acquirenti e dei terzi datori di ipoteca, soggetti la cui posizione giuridica non può essere pregiudicata da vicende esecutive estranee al loro rapporto originario con il debitore.

Esclusione dei beni del terzo datore e dei beni alienati

Il primo comma esclude la surrogazione sui beni dati in ipoteca da un terzo. La ragione è evidente: il terzo datore ha assunto la garanzia reale soltanto a favore dello specifico credito originario, e non può vedersi opporre un diritto di prelazione a vantaggio di un creditore diverso e con causale autonoma. Analoga esclusione opera per i beni alienati dal debitore, quando la trascrizione dell'alienazione preceda l'iscrizione del creditore perdente. Si immagini che Tizio, debitore, alieni a Caio un immobile con trascrizione il primo marzo, e che Sempronio iscriva ipoteca sui residui beni di Tizio il primo aprile: se in seguito Sempronio resta perdente, non potrà surrogarsi sull'immobile ceduto a Caio, perché la trascrizione anteriore lo aveva già reso opponibile ai terzi creditori successivi.

Beni successivamente acquistati e ipoteca giudiziale

Il secondo comma disciplina una fattispecie peculiare: i beni acquistati dal debitore in epoca posteriore all'iscrizione del creditore perdente. In tale ipotesi la surrogazione è ammessa, ma soltanto se il creditore soddisfatto aveva esteso a tali beni la propria ipoteca giudiziale. La disposizione si giustifica con la natura espansiva dell'ipoteca giudiziale, che può colpire anche i beni futuri del debitore: il creditore perdente non potrebbe vantare una posizione migliore di quella del creditore soddisfatto, ma può inserirsi nella posizione ipotecaria già esistente. Se Mevio, perdente, scopre che Tizio ha acquistato un nuovo immobile dopo la sua iscrizione e che Caio, creditore soddisfatto, aveva ipoteca giudiziale estesa a quel bene, Mevio può surrogarsi anche su quell'immobile.

Requisiti di opponibilità e annotazione

Il terzo comma stabilisce il regime pubblicitario necessario perché la surrogazione sia opponibile ai terzi. Occorre eseguire l'annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto, presentando al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza del creditore perdente. La funzione dell'annotazione è duplice: da un lato rende conoscibile ai terzi la modificazione soggettiva del rapporto ipotecario, dall'altro dà certezza in ordine alla sussistenza dei presupposti sostanziali della surrogazione, attraverso il documento processuale che attesta l'incapienza. In mancanza dell'annotazione la surrogazione, pur perfetta sul piano del diritto sostanziale, non è opponibile ai terzi acquirenti e ai creditori che facciano successivo affidamento sui registri immobiliari.

Coordinamento con altre fattispecie e profili applicativi

L'articolo 2857 si coordina strettamente con la disciplina della trascrizione contenuta negli articoli 2643 e seguenti del Codice civile, nonché con le regole sulla cancellazione e sull'annotazione delle iscrizioni ipotecarie. In sede applicativa, il momento centrale è quello dello stato di graduazione redatto dal giudice dell'esecuzione: solo da tale documento risulta in modo certo se il creditore ipotecario sia rimasto incapiente e in quale misura, ed è solo sulla base di questa attestazione formale che il conservatore può procedere all'annotazione della surrogazione. Il creditore deve quindi muoversi con tempestività: una volta divenuto definitivo lo stato di graduazione, occorre procurarsene copia autentica e attivare la formalità conservatoria. La giurisprudenza ha più volte sottolineato che il creditore perdente perde il proprio rango se non si attiva prontamente, mentre altri creditori, di pari o inferiore grado, riescano nel frattempo a soddisfarsi sui medesimi beni mediante esecuzioni autonome. Particolare attenzione richiede infine l'ipotesi dei beni futuri colpiti da ipoteca giudiziale: la prassi conservatoria impone in alcuni casi annotazioni distinte per ciascun bene, con costi e tempi da considerare nella strategia di tutela.

Domande frequenti

Perché la surrogazione non opera sui beni del terzo datore di ipoteca?

Il terzo datore ha prestato la garanzia esclusivamente a favore dello specifico credito originario; estendere la surrogazione ai suoi beni significherebbe gravarlo di una garanzia per un credito diverso, in violazione del principio di tutela dei terzi e dell'autonomia negoziale.

Cosa accade se l'alienazione del bene è stata trascritta dopo l'iscrizione del creditore perdente?In tal caso il bene può essere oggetto di surrogazione, perché la trascrizione successiva non è opponibile al creditore perdente, la cui posizione di garanzia era già pubblicata anteriormente.Quando si può surrogare l'ipoteca su beni acquistati dal debitore dopo l'iscrizione?

Solo quando il creditore soddisfatto aveva esteso a tali beni la propria ipoteca giudiziale; senza tale estensione, infatti, mancherebbe la base ipotecaria nella quale il creditore perdente possa subentrare.

Quali documenti servono per l'annotazione della surrogazione?

È necessario presentare al conservatore dei registri immobiliari copia dello stato di graduazione dal quale risulti l'incapienza del creditore perdente, oltre a curare l'annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto.

Cosa succede se la surrogazione non viene annotata?

La surrogazione resta valida tra le parti, ma non è opponibile ai terzi: i creditori successivi e i terzi acquirenti che facciano affidamento sui registri immobiliari conservano la loro posizione e possono ignorare il subentro non annotato.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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