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Art. 2851 c.c. Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa
In vigore dal 19/04/1942
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 2851 c.c., Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa
L'art. 2851 c.c. regola una fattispecie particolare di rinnovazione ipotecaria: quella che si rende necessaria quando, nel corso del ventennio, la proprietà dell'immobile ipotecato sia passata a soggetti diversi dal debitore originario, sia per successione mortis causa che per atto tra vivi.
Ambito di applicazione
La disposizione si applica ogniqualvolta i registri delle trascrizioni attestino il trasferimento dell'immobile ipotecato agli eredi del debitore o a suoi aventi causa (acquirenti, donatari, legatari). Il verificarsi di tale circostanza al momento della rinnovazione obbliga il creditore ipotecario ad ampliare il contenuto della nota, includendo le indicazioni riguardanti i nuovi titolari.
Contenuto della nota: rinvio all'art. 2839 c.c.
La nota di rinnovazione deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839 c.c. per gli eredi o aventi causa, ma soltanto se tali informazioni risultano dai registri delle trascrizioni. Si tratta di un onere di diligenza: il creditore è tenuto a consultare i registri prima di redigere la nota, ma non risponde di dati non risultanti dalla pubblicità immobiliare.
Collegamento con la trascrizione ex art. 2643 c.c.
Il sistema si raccorda con la regola generale di cui all'art. 2643 c.c. sulla trascrizione degli atti di trasferimento. Solo i trasferimenti regolarmente trascritti sono opponibili ai terzi e devono essere considerati dal creditore nella nota di rinnovazione. I trasferimenti non trascritti non incidono sull'obbligo di rinnovazione.
Effetti del mancato rispetto
Il mancato aggiornamento della nota rispetto ai nuovi titolari potrebbe compromettere l'efficacia della rinnovazione nei confronti degli eredi o aventi causa, incidendo sulla prelazione del creditore ipotecario in caso di esecuzione forzata sull'immobile.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 2851 c.c.?
Si applica quando, al momento della rinnovazione ipotecaria, l'immobile gravato risulta dai registri delle trascrizioni già trasferito agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa (acquirenti, donatari, legatari).
Cosa deve contenere la nota di rinnovazione in questi casi?
Deve includere le indicazioni sugli eredi o aventi causa stabilite dall'art. 2839 c.c., purché tali dati risultino dai registri delle trascrizioni consultati prima della rinnovazione.
Il creditore deve cercare informazioni oltre i registri pubblici?
No. L'obbligo si limita alle indicazioni risultanti dai registri delle trascrizioni. Il creditore non è tenuto a svolgere indagini ulteriori su trasferimenti non trascritti.
Cosa succede se il creditore non aggiorna la nota rispetto ai nuovi titolari?
Il mancato aggiornamento può compromettere l'efficacia della rinnovazione nei confronti degli eredi o aventi causa, con possibile perdita della prelazione ipotecaria in sede di esecuzione forzata.
Qual è il collegamento con la trascrizione ex art. 2643 c.c.?
Solo i trasferimenti regolarmente trascritti ex art. 2643 c.c. sono opponibili ai terzi e devono essere considerati nella nota di rinnovazione. I trasferimenti non trascritti non rilevano ai fini dell'art. 2851 c.c.