Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2865 c.c. – Frutti dovuti dal terzo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento.
Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’art. 2890.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2864 - Articolo 2864 Codice Civile: Danni causati dal terzo e migliorame…→Cod. civ. art. 2866 - Art. 2866 c.c.: Diritti del terzo nei confronti del debitore e d→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2863 c.c.: Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono de→Art. 2867 c.c.: Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acqui→Art. 2862 c.c.: Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favo→Articolo 2868 Codice Civile: Beneficio di escussione→Articolo 2861 Codice Civile: Termine ed esecuzione del rilascio→Art. 2869 c.c.: Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore→Articolo 2860 Codice Civile: Capacità per il rilascio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I frutti dell'immobile pignorato
L'articolo 2865 del Codice Civile risolve una questione di grande rilievo pratico: a chi appartengono i frutti che l'immobile ipotecato produce durante la procedura esecutiva? La risposta del legislatore è netta: dal momento del pignoramento, i frutti sono destinati a soddisfare i creditori iscritti, e quindi sono dovuti dal terzo acquirente che li abbia eventualmente percepiti. La disposizione completa il quadro della tutela dei creditori ipotecari, estendendo la garanzia non solo al capitale ma anche ai redditi prodotti dal bene durante l'esecuzione.
Il concetto di frutti dell'immobile
Per frutti si intendono sia i frutti naturali (i raccolti agricoli, i prodotti del bosco, gli incrementi animali) sia i frutti civili (i canoni di locazione, i corrispettivi per concessioni d'uso, gli interessi su somme depositate in conto vincolato). Nell'ambito di un immobile ipotecato, sono soprattutto i frutti civili a rilevare: si pensi a Tizio, terzo acquirente di un appartamento locato a Sempronio per 800 euro mensili. Una volta pignorato l'immobile, Tizio deve i canoni alla procedura esecutiva, non potendoli più trattenere per sé. Analogamente, se l'immobile è un terreno agricolo, i frutti naturali (uva, olive, cereali) sono vincolati al servizio dell'esecuzione.
Il pignoramento come momento determinante
Il legislatore individua nel pignoramento il momento di decorrenza dell'obbligazione del terzo per i frutti. È una scelta coerente con la disciplina generale: il pignoramento immobiliare, come noto, ha effetto erga omnes e cristallizza la situazione del bene a favore della procedura esecutiva. Da quel momento, il terzo acquirente cessa di essere titolare dei frutti come proprietario libero e diventa una sorta di amministratore vincolato. Se l'esecuzione viene affidata a un custode giudiziario, i frutti sono direttamente incassati da quest'ultimo; in caso contrario, restano in capo al terzo, che però deve renderne conto.
La liberazione dell'immobile dalle ipoteche
Il secondo periodo affronta l'ipotesi della liberazione dell'immobile dalle ipoteche, prevista dagli artt. 2889 e seguenti c.c. Anche in tal caso, i frutti decorrono dal giorno del pignoramento o, in mancanza di esso, dal giorno della notificazione prevista dall'art. 2890 c.c. (cioè la notificazione del precetto e dell'atto introduttivo al terzo acquirente). La ratio è duplice: garantire ai creditori la disponibilità dei frutti già da un momento certo e identificabile, ed evitare che il terzo possa beneficiare di un periodo di indebita appropriazione dei redditi del bene.
Profili applicativi e gestione dei canoni
Nella prassi delle esecuzioni immobiliari, la gestione dei frutti civili è uno degli aspetti più delicati. Quando l'immobile pignorato è locato, il custode giudiziario notifica al conduttore il vincolo, e il conduttore è tenuto a versare i canoni direttamente alla procedura, non più al terzo acquirente o al precedente proprietario. Eventuali pagamenti effettuati al terzo dopo il pignoramento non liberano il conduttore, che resta obbligato a pagare nuovamente al custode. Tale meccanismo, sebbene non sempre conosciuto dai conduttori, è essenziale per la tutela dei creditori iscritti.
Coordinamento con la procedura esecutiva
L'art. 2865 c.c. si coordina con gli artt. 559 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che disciplinano la custodia degli immobili pignorati. Insieme, queste norme realizzano un sistema completo: il pignoramento blocca la disponibilità del bene da parte del terzo, vincola i frutti al servizio dell'esecuzione, e affida al custode il compito di amministrare l'immobile fino alla vendita. Avvocati esperti di esecuzioni immobiliari e custodi giudiziari devono conoscere a fondo l'articolazione tra queste disposizioni per evitare contestazioni in sede di distribuzione del ricavato.
Domande frequenti
Da quando il terzo acquirente deve i frutti dell'immobile ipotecato?
I frutti sono dovuti dal terzo acquirente a partire dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento sull'immobile; prima di quel momento, il terzo li trattiene legittimamente come proprietario del bene.
Cosa si intende per frutti dell'immobile pignorato?
Si intendono sia i frutti naturali (raccolti agricoli, prodotti del bosco) sia i frutti civili (canoni di locazione, corrispettivi per concessioni d'uso) prodotti dall'immobile durante la procedura esecutiva.
Cosa succede ai canoni di locazione dopo il pignoramento?
I canoni di locazione successivi al pignoramento devono essere versati al custode giudiziario o alla procedura esecutiva; eventuali pagamenti al terzo acquirente non liberano il conduttore dall'obbligazione.
I frutti spettano ai creditori anche nella liberazione dalle ipoteche?
Sì, anche nel procedimento di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono dovuti dal giorno del pignoramento o, se non c'è pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 2890 c.c.
Chi gestisce concretamente i frutti dell'immobile pignorato?
Tipicamente il custode giudiziario nominato dal giudice dell'esecuzione, che riscuote i canoni, gestisce i contratti di locazione e rende conto alla procedura, destinando le somme alla soddisfazione dei creditori iscritti.